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Se accetto un nuovo lavoro perdo la disoccupazione (Naspi)?

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è la Naspi? Quando c’è disoccupazione? Cumulabilità e compatibilità dell’ammortizzatore sociale con il reddito da lavoro autonomo o dipendente.

In passato, chi era senza lavoro e percepiva la vecchia indennità di disoccupazione dall’Inps, all’atto dell’assunzione da parte di una nuova azienda perdeva all’ammortizzatore sociale, in quanto i due redditi erano tra loro incompatibili. Il che comportava ricorrenti frodi: avveniva, cioè, che si preferisse un’assunzione “in nero” per non perdere la “disoccupazione”. Con vantaggi anche per il datore di lavoro che risparmiava in termini di contributi. Oggi non è più così, almeno in parte: la nuova disciplina, infatti, è più favorevole al lavoratore, prevedendo la possibilità di un cumulo parziale. Se accetto un nuovo lavoro perdo la disoccupazione Naspi? Vediamo cosa prevede la legge.

Cos’è la Naspi?

La Naspi è l’indennità di disoccupazione mensile che l’Inps eroga a tutti i dipendenti, pubblici e privati, che sono diventati disoccupati non per una propria scelta.

In buona sostanza, si tratta di una prestazione economica a sostegno di quei soggetti che sono rimasti senza lavoro, per consentire loro di non ritrovarsi, da un giorno all’altro, privi di qualsiasi reddito.

La Naspi ha carattere temporaneo, nel senso che viene erogata solamente per un certo periodo di tempo prima di cessare definitivamente.

Quando si è disoccupati?

Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di un rapporto di lavoro che dà origine a un reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro annui per lavoro autonomo e 8.145 euro annui per lavoro dipendente e assimilati).

In buona sostanza, se non si supera tale soglia, lo Stato continua a considerare il lavoratore come “disoccupato”, e ciò indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro [1].

Lo stato di disoccupazione, invece, si sospende nel caso in cui viene instaurato un nuovo lavoro di durata inferiore a 6 mesi, con reddito superiore al reddito minimo predetto.

Lo stato di disoccupazione, infine, si perde definitivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione abbia durata superiore a 6 mesi.

Ugualmente ciò accade nel caso in cui si accetti un rapporto di lavoro autonomo (anche una collaborazione coordinata e continuativa) da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Da tali previsioni di legge deriva il regime di compatibilità tra l’indennità di disoccupazione Naspi e il nuovo reddito percepito dal lavoratore.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Dopo 6 mesi di lavoro mi spetta la disoccupazione?

Vediamo ora i singoli casi distinguendo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Disoccupazione e lavoro subordinato: compatibilità

Il nuovo rapporto di lavoro subordinato non è compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso in cui il reddito derivante da tale rapporto di lavoro sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata del rapporto sia indeterminata o superiore a 6 mesi.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inferiore a 6 mesi, nonostante il reddito sia superiore al reddito minimo predetto, esso è comunque compatibile con la prestazione di disoccupazione, che viene sospesa fino a massimo 6 mesi.

Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro subordinato derivi da un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (attualmente pari a 8.145 euro annui) la prestazione di disoccupazione è comunque compatibile con il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua durata.

In questo caso, è prevista la conservazione dello stato di disoccupazione.

La compatibilità è tuttavia subordinata alla condizione che il datore di lavoro (oppure l’utilizzatore, in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro (o dall’utilizzatore) del precedente rapporto di lavoro a seguito della cui cessazione si è originato il diritto all’indennità di disoccupazione.

In questa situazione, inoltre, il beneficiario della prestazione, per poter conservare detto beneficio, deve comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio della nuova attività lavorativa, il reddito annuo previsto.

La prestazione è quindi compatibile con il nuovo rapporto di lavoro ed è parzialmente cumulabile con il relativo reddito.

L’indennità viene ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto.

Disoccupazione e lavoro autonomo: compatibilità

Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, esso non sarà compatibile con la prestazione di disoccupazione nel caso il reddito derivante sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. In questo caso, il beneficiario decade dalla prestazione.

C’è invece compatibilità tra la prestazione e un nuovo rapporto di lavoro autonomo nel caso di un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, che infatti è compatibile anche con la conservazione dello stato di disoccupazione. Anche in questo caso, il beneficiario deve comunicare all’Inps il reddito annuo previsto, entro un mese dall’inizio della nuova attività.

L’indennità viene ridotta di un importo corrispondente all’80% del reddito previsto.

 
Pubblicato : 23 Marzo 2024 21:18