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Scrittura privata in causa: l’imposta di registro si paga?

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(@paolo-florio)
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Sezioni unite: esentasse la scrittura privata non autenticata depositata in processo come prova.

La legge stabilisce che alcune scritture private debbano essere registrate solo “in caso d’uso”. Ne abbiamo già parlato in Quando è obbligatorio registrare una scrittura privata. In tali casi, colui che vuole avvalersi del documento deve versare l’imposta di registro. Ma il concetto di “uso” comprende anche quello a fini probatori in un processo? In altri termini se una persona possiede un documento che può servire come prova in un giudizio in corso è soggetto alla tassazione. 

La stessa domanda è stata fatta di recente alla Cassazione che ora, a Sezioni Unite, ha fornito una importantissima decisione che avrà ripercussioni in materia fiscale. Vediamo dunque se bisogna versare l’imposta di registro per la scrittura privata depositata in causa. 

Secondo quanto stabilito dalla sentenza pubblicata il 16 marzo 2023, la scrittura privata non autenticata prodotta in giudizio per fini probatori, come ad esempio un contratto di comodato per beni mobili o il riconoscimento di un debito, non costituisce un “caso d’uso” che fa scattare il pagamento dell’imposta di registro prevista dall’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi.

La sentenza è stata emessa in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, che aveva depositato la scrittura privata in un processo per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il documento era la la nota di accompagnamento a un assegno, emesso a titolo di prestito personale senza interessi.

La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’avviso di liquidazione, sostenendo che il documento fosse soggetto a registrazione in quanto supporto probatorio per l’azione giudiziaria.

La Corte di Cassazione, invece, ha stabilito che la scrittura privata contenente il riconoscimento di un debito, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale. Inoltre, la ricognizione di un debito o la promessa di pagamento non costituiscono un’autonoma fonte di obbligazione, ma dispensano soltanto il destinatario dall’onere di provare che il rapporto fondamentale esiste.

Pertanto, il fatto che non sia prevista la registrazione della scrittura in cui si riconosce un debito esclude la natura imponibile del documento.

La sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione ha stabilito che il “caso d’uso” che fa scattare l’imposizione fiscale non si configura in questo caso, in quanto l’articolo 6 del testo unico presuppone che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nello svolgimento di attività amministrative, mentre l’imposizione fiscale non può ostacolare il deposito dell’atto che serve a conseguire fini giuridici.

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente per tutti i casi in cui viene prodotta in giudizio una scrittura privata non autenticata a fini probatori e offre importanti indicazioni sulla giusta applicazione dell’imposta di registro in tali casi.

 
Pubblicato : 17 Marzo 2023 16:00