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Sciopero nei i servizi pubblici essenziali: come funziona?

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(@carlos-arija-garcia)
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Possono astenersi dal lavoro per protesta tutti i dipendenti della sanità, della scuola o del trasporto pubblico? Qual è la procedura da seguire?

Cosa potrebbe succedere se a causa di una sacrosanta protesta dei lavoratori si bloccasse un ospedale oppure l’ufficio pubblico che rilascia delle autorizzazioni per costruire o per lavorare? Se l’interruzione dell’attività per difendere dei diritti legittimi provocasse un danno alla salute o alle tasche dei cittadini? Si dice che più lo sciopero è in grado di paralizzare la quotidianità delle persone e più risultati si ottengono. Ma esiste un limite al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali? Come funziona l’astensione lavorativa di chi opera in un settore fondamentale garantire, a sua volta, i diritti dei cittadini?

A differenza delle aziende di altri comparti, che possono essere paralizzate in toto per un sciopero, ci sono delle strutture che non possono chiudere completamente i battenti. Si pensi ad un reparto di Pronto soccorso, alle forze dell’ordine, al trasporto pubblico. Vediamo come funziona lo sciopero in questi casi.

Il diritto allo sciopero

Ogni lavoratore può esercitare il diritto di sciopero per tutelare un interesse professionale comune alla categoria o per mostrare solidarietà ad altri lavoratori o cittadini in difficoltà. Ad esempio, può essere indetto uno sciopero per chiedere delle migliori condizioni di lavoro in un’azienda, di aumentare e misure di sicurezza e di tutela della salute, di aggiornare la retribuzione rimasta ancorata al precedente contratto collettivo. Ma anche per protestare contro una determinata legge o politica del Governo, per mostrare solidarietà verso una categoria di lavoratori particolarmente svantaggiata, per protestare contro un determinato episodio, ecc.

Affinché lo sciopero sia legittimo, deve essere esercitato senza ledere altri diritti garantiti dalla Costituzione, come ad esempio il diritto alla vita e all’incolumità personale, alla libertà di iniziativa economica o all’integrità del patrimonio aziendale, oppure previsti dalla legislazione ordinaria.

L’astensione dal lavoro non deve pregiudicare la produttività dell’azienda, né comportare la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti, mettendo in pericolo la loro integrità.

L’attuazione di uno sciopero legittimo comporta un danno per l’imprenditore che, valutato in base al criterio della proporzionalità, viene compensato con la perdita della retribuzione da parte dei lavoratori.

Cosa si intende per servizi pubblici essenziali?

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere attuato da parte di tutti i soggetti coinvolti (sindacati, lavoratori e amministrazioni o imprese erogatrici di servizi) nel rispetto di specifiche regole e procedure volte a garantire l’erogazione delle prestazioni considerate indispensabili per la collettività.

L’astensione può essere esercitata sia dai lavoratori dipendenti, sia da quelli autonomi (liberi professionisti e piccoli imprenditori).

Si intendono «essenziali» i servizi finalizzati ad assicurare il godimento dei diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. Diritti, dunque, tutelati dalla Costituzione.

La legge considera, ad esempio, servizi essenziali quelli reativi a:

  • sanità e igiene pubblica;
  • protezione civile;
  • raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili);
  • approvvigionamento di energie e beni di prima necessità;
  • amministrazione della giustizia;
  • trasporti pubblici urbani ed extraurbani (autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e di collegamento marittimo con le isole);
  • erogazione degli importi (anche tramite banche) relativi all’assistenza e previdenza sociale;
  • istruzione pubblica e universitaria;
  • servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
  • apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura;
  • poste e telecomunicazioni;
  • informazione trasmessa per radio e televisioni pubbliche.

Si deve comunque tenere presente che l’elenco dei servizi, a differenza di quello dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, non è tassativo.

Sciopero nei servizi essenziali: come deve essere attuato?

Il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali è soggetto ad alcuni obblighi di pubblicità a suo carico sia dei soggetti che proclamano lo sciopero, sia dei datori di lavoro.

La vigilanza sull’attuazione della legge è operata dalla Commissione di garanzia, la cui attività è finalizzata a tutelare, da una parte, il diritto allo sciopero e, dall’altra, la tutela dei diritti della persona.

Chi proclama lo sciopero è tenuto a comunicare per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni (elevabile dai contratti collettivi, dagli accordi o dai regolamenti di servizio) la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.

La comunicazione deve essere fatta:

  • alle imprese o amministrazioni che erogano il servizio;
  • all’apposito ufficio costituito presso il Ministero competente per materia (per i conflitti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali), che provvedono a trasmetterla immediatamente anche alla Commissione di garanzia.

Tale obbligo viene meno nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Dal canto suo, il datore, una volta venuto a conoscenza dell’intenzione dei lavoratori di scioperare, deve:

  • comunicare agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione, le modalità e i tempi dei servizi erogati durante lo sciopero, nonché le misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero;
  • fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni relative agli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni e le cause di insorgenza dei conflitti.

La revoca spontanea dello sciopero proclamato e comunicato agli utenti costituisce una forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini sanzionatori, salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti o vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia, del Ministero competente o della Prefettura.

Cosa significa precettazione dello sciopero?

Se l’Autorità ritiene che, a causa dello sciopero, ci sia un fondato pericolo di grave ed imminente pregiudizio per i diritti della persona garantiti dalla Costituzione, l’agitazione può essere precettata, cioè annullata. In pratica, le parti vengono invitate a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo ed avviano un tentativo di conciliazione, da esaurirsi nel minor tempo possibile.

Se non viene trovato un accordo, le Autorità competenti adottano con ordinanza – vincolante per enti gestori e lavoratori – le misure necessarie a prevenire il pregiudizio come, ad esempio:

  • il differimento dell’astensione collettiva ad altra data;
  • la riduzione della durata dello sciopero;
  • l’obbligo per gli scioperanti di osservare misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  • il divieto di sciopero.

L’ordinanza di precettazione deve essere di norma adottata 48 ore prima dell’inizio dello sciopero (salvo che sia in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza) e deve indicare il periodo di tempo per il quale le misure previste nel provvedimento devono essere rispettate.

L’ordine di precettazione può essere portato a conoscenza dei soggetti interessati con comunicazione diretta o mediante affissione nei luoghi di lavoro, a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. L’ordinanza viene, inoltre, diffusa tramite gli organi di stampa, nazionali o locali, la radio e la televisione. Non c’è, però, l’obbligo di rispettare la proceduta quando lo sciopero viene proclamato ed attuato senza il rispetto del preavviso minimo da parte degli organizzatori.

L’ordinanza può essere impugnata davanti al Tar entro sette giorni dalla sua comunicazione.

 
Pubblicato : 5 Marzo 2023 15:00