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Salario minimo: si deve fare riferimento al potere di acquisto dello stipendio

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(@valentina-azzini)
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Per stabilire se la retribuzione è proporzionata e sufficiente, bisogna fare riferimento alla capacità di acquisto di alcuni beni essenziali

Si discutendo molto negli ultimi mesi in merito al tema del “salario minimo”, ossia della necessità di stabilire a livello nazionale, con riferimento ai diversi settori produttivi, una retribuzione minima che garantisca effettivamente il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale, ogni lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente a garantirgli un’esistenza dignitosa. I contratti collettivi che disciplinano i diversi settori merceologici spesso sono tanti e non tutti offrono le medesime garanzie economiche. Ci si chiede dunque se CCNL minori che prevedono livelli retributivi molto bassi siano da considerarsi legittimi. La Corte di Cassazione è intervenuta con un’interessante sentenza, stabilendo che per il salario minimo si deve fare il ferimento al potere di acquisto dello stipendio. Vediamo perché.

L’articolo 36 della Costituzione

Principale diritto di ogni lavoratore, a fronte della prestazione lavorativa resa, è quello di percepire uno stipendio. Il lavoro, infatti, può essere qualificato tale solo se remunerato; diversamente si parla di volontariato.

Il diritto alla retribuzione è sancito addirittura a livello costituzionale: infatti, all’art. 36 della nostra Costituzione viene espressamente stabilito che ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e comunque sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa.

Il CCNL di categoria

I livelli retributivi sono stabiliti per ciascun settore merceologico e per ciascun livello di inquadramento dai contratti collettivi di categoria. I contratti collettivi nazionali di lavoro (o CCNL) sono infatti quell’insieme di norme che disciplinano a livello nazionale un intero settore produttivo. Essi, negoziati e sottoscritti dalle associazioni sindacali e dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro, sono costituiti da una parte normativa, che regola lo svolgimento del rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti pratici (ad esempio, con riguardo all’orario di lavoro, alle norme disciplinari, alle relazioni sindacali, ecc…) e da una parte economica, nella quale sono regolati tutti gli aspetti appunto economici del rapporto di lavoro, in particolare con riguardo alla retribuzione e alle relative maggiorazioni.
Per ciascun settore merceologico esistono più CCNL di riferimento. Tra questi, se l’azienda è iscritta ad una specifica associazione di categoria, dovrà applicare quello di cui tale associazione di categoria è firmataria. Diversamente, il datore di lavoro potrà applicare il CCNL di settore che più ritenga opportuno, purché rispettoso dell’art. 36 Cost..

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27711 del 02 ottobre 2023

Come osservato al paragrafo che precede, la retribuzione stabilità dal CCNL applicato al rapporto di lavoro deve essere proporzionata e sufficiente. Come stabilire però se lo stipendio percepito soddisfa questi due requisiti?

La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 27711/2023, ha ragionato sulla questione in modo innovativo e molto pratico.

Secondo la Corte, nella valutazione di un salario minimo legale, non si può considerare come riferimento la mera retribuzione lorda, perché questa non si collega a un ammontare del tutto spendibile da parte del lavoratore, essendo comprensiva anche di una quota di contributi e di una quota di tasse, che comunque non resteranno nelle tasche del dipendente.
Sulla base di questa premessa, pertanto, ciò che si deve considerare, ai fini del giudizio sulla “sufficienza” della retribuzione e sul rispetto dell’art. 36 Cost., è il salario effettivamente spendibile dal lavoratore in base all’indice Istat di povertà e, dunque, la sua capacità di acquisto immediata di alcuni beni essenziali.

In altre parole, il giudice che dovesse valutare la proporzionalità e sufficienza di determinati livelli retributivi, o lo Stato che dovesse con legge stabilirne una misura minima valida per un determinato settore merceologico, dovrà garantire che quell’importo oggetto della sua analisi sia tale da assicurare ad ogni lavoratore l’accesso ai beni essenziali e la possibilità di vivere una vita a misura d’uomo.

 
Pubblicato : 14 Ottobre 2023 10:15