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Rotatoria: ultime sentenze

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Eccesso di velocità e circolazione contromano; rotatoria non adeguatamente segnalata; sinistro stradale.

Fascia di rispetto stradale

Nel Comune di Arco posto che per le rotatorie non sussiste una specifica disciplina in materia di fasce di rispetto stradale – atteso che la Tabella C allegata all’art. 46 delle n.T.A. del P.R.G di detto Comune si riferisce solamente alle “strade esistenti”, “strade da potenziare”, “strade di progetto” e “raccordi svincoli” – per poter individuare le fasce di rispetto relative alle rotatorie è necessario prendere in considerazione le strade che confluiscono nella rotatoria stessa.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 20/06/2022, n.123

Violazione immediatamente contestata all’automobilista

Solo laddove la contestazione non avvenga nell’immediatezza, l’art. 201. comma 1, C.d.S., impone che il verbale notificato al trasgressore debba riportare gli estremi precisi e dettagliati della violazione (nella specie, relativa ad una ipotesi di eccesso di velocità e di circolazione contromano, il verbale era comunque pienamente descrittivo, stante che in esso era riportata la rotatoria interessata dalla violazione).

Cassazione civile sez. II, 30/09/2021, n.26560

Progetto di realizzazione di una rotatoria

La comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

(Nella specie in relazione al progetto di realizzazione di una rotatoria, è stato ritenuto che la società ricorrente, proprietaria di un’attività economica localizzata nelle adiacenze della rotatoria da costruire, non avesse fornito la cd. «prova di resistenza», ad esempio attraverso il deposito di una relazione tecnica di parte che illustrasse in concreto le caratteristiche della prospettata soluzione alternativa avente ad oggetto un lieve spostamento delle distanze).

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 25/05/2020, n.170

Costruzione di una rotatoria

L’art. 96 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 e artt. 115 e 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 non possono essere ragionevolmente interpretati nel senso di inibire qualsivoglia intervento di chiusura di un vaso o torrente che sia reso indispensabile dalla realizzazione di un’opera pubblica e sia correlato a profili di salvaguardia della pubblica incolumità (nel caso di specie, per la costruzione di una rotatoria).

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 05/12/2019, n.1027

Stato di ebbrezza e incidente in prossimità di una rotatoria

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto in un caso in cui il conducente, in prossimità di una rotatoria, era uscito di strada e finito in un dirupo, e non erano emerse cause del sinistro diverse dal suo stato di ebbrezza).

Cassazione penale sez. IV, 13/12/2018, n.14267

Insegne pubblicitarie su strada provinciale in prossimità di una rotatoria

È illegittimo il provvedimento di rimozione di insegne pubblicitarie su strada provinciale, in prossimità di una rotatoria, qualora si sia proceduto senza un’adeguata motivazione all’annullamento in autotutela del provvedimento che ne autorizzava l’installazione, in violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, e sia risultato insussistente il pericolo per la circolazione dei veicoli.

Consiglio di Stato sez. I, 13/01/2017, n.60

Il Comune è responsabile per i danni da rotatoria non segnalata?

L’amministrazione comunale, quale custode di una strada, è responsabile (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) per i danni causati alla vittima di un incidente occorso percorrendo una rotatoria non adeguatamente segnalata.

Tribunale Monza sez. II, 01/09/2016, n.2372

Previsione di una modalità di realizzazione di un incrocio stradale

Le modalità di realizzazione di un incrocio stradale (se a T o rotatoria) non investono il governo del territorio, per cui l’opzione, in sede di piano di lottizzazione, per una soluzione progettuale differente da quella prevista in P.R.G. non si pone ex se in rapporto di incompatibilità con detto strumento, giacché entrambe le soluzioni si collocano su un piano di sostanziale indifferenza rispetto alla disciplina urbanistica vera e propria.

Detta opzione è frutto di discrezionalità tecnica, anch’essa limitatamente sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, giacché risulta un dato di comune esperienza quello per cui la realizzazione di una rotatoria sia ormai la soluzione tecnica di gran lunga più attuata in tutta Europa per ovviare al problema della confluenza tra due o più strade.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 12/01/2016, n.23

Caduta di motociclista per la presenza in prossimità di rotatoria

In ipotesi di caduta di motociclista per la presenza, in prossimità di rotatoria, di sabbia mista a sale usata come antigelo, la provincia è responsabile ex art. 2051 c.c., quale proprietaria della strada, dei danni occorsi al predetto motociclista qualora il sinistro non sia dovuto al caso fortuito riconducibile ad un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile, ovvero alla condotta della vittima medesima, omissiva nelle normali cautele, determinante l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene pubblico in custodia ed il danno.

Giudice di pace Torino sez. IV, 25/11/2014, n.5685

Distanze dalle linee ferroviarie dalla più vicina rotatoria

In materia di distanze dalle linee ferroviarie, ai fini di polizia, sicurezza e regolarità del loro esercizio, il d.P.R. n. 753 del 1980 all’art. 49 prevede per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotatoria, precisando che tale limite si applica “solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1”.

L’art. 51 del medesimo d.P.R. fissa, per le costruzioni lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie, metropolitane e funicolari terrestri su rotaia, la diversa distanza minima di sei metri dalla più vicina rotatoria, pur aumentabile all’occorrenza a due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati e comunque in modo tale da rendere libera la visuale per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei (nel caso di specie, è stata ravvisata la presenza di una “metropolitana urbana” attraversando la linea in questione aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, con distanze ridotte tra una stazione e l’altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all’altra della città, con la conseguenza che sono state ritenute applicabili le distanze previste dall’art. 51, d.P.R. n. 753 del 1980).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 16/05/2014, n.2733

Rotatoria: regole sulla precedenza 

In materia di circolazione stradale, la precedenza sulla rotatoria, quando una autovettura sia già su di essa circolante mentre un’altra si accinge ad immettersi, è regolata in favore di chi provenga da destra, ma solo se per, chi si immette sulla rotatoria manchi la segnalazione dell’obbligo di dare precedenza; laddove, invece, una prima autovettura si accinga ad uscire dalla rotatoria quando la seconda si sia già immessa, trova applicazione l’art. 154 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, con la conseguenza che chi intenda cambiare corsia deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Cassazione civile sez. III, 10/03/2014, n.5511

L’obbligo di dare la precedenza all’ingresso nell’area della rotatoria

L’area di intersezione tra strade confluenti, essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto fra utenti della strada, si presta particolarmente alla verifica del rispetto dei doveri di prudenza e diligenza, cui consegue l’obbligo per il conducente di autoveicolo di prefigurarsi l’altrui condotta imprudente o negligente, onde mettersi in grado di porvi riparo, evitando danni a sè stesso e agli altri, nonché al soggetto stesso la cui condotta sia imprudente, negligente o imperita.

(Nella specie, accertato che il mancato rallentamento in spregio all’obbligo di dare la precedenza all’ingresso nell’area della rotatoria aveva prevalentemente determinato la collisione tra i veicoli, il Trib. ha dichiarato il concorso di colpa dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in quanto l’altro conducente non aveva fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., non avendo dimostrato di aver cercato di liberare velocemente l’area di intersezione in ragione del sopraggiungere del veicolo antagonista).

Tribunale Milano sez. XI, 23/05/2013, n.7254

Impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza di rotatoria

Nel caso di impianti pubblicitari di servizio, la semplice circostanza che l’impianto debba essere collocato in corrispondenza di un’intersezione o di una rotatoria non può costituire ragione in sé ostativa al rilascio dell’autorizzazione, ma è necessario che l’amministrazione, in applicazione dei criteri di cui all’art. 23 comma 1 del c. strad., svolga caso per caso un’istruttoria specifica al fine di accertare se, nella particolare posizione richiesta e alla luce della peculiare tipologia del mezzo, quest’ultimo sia idoneo o non ad arrecare disturbo o intralcio alla circolazione stradale.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 08/02/2013, n.178

Manutenzione del tratto stradale

In tema di sinistro, non rileva la proprietà formale della strada, bensì l’individuazione del soggetto tenuto, o che comunque ha curato, la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro (nella specie, relativa ad un sinistro in cui il guidatore, dopo aver perso il controllo dell’auto immettendosi in una rotatoria, aveva riportato gravi danni, a seguito di un violento impatto con un guard rail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e posizionati orizzontalmente, la Corte ha ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi all’Anas, che aveva in carico la manutenzione del guard rail e che aveva continuato a comportarsi come proprietario della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l’incidente “de quo”).

Cassazione civile sez. III, 16/01/2013, n.907

Diritto ad ottenere la trasformazione urbanistica

La c.d. urbanistica concordata vale a caratterizzare in termini più paritari il rapporto tra autorità e privato, ma non a mutare la natura delle posizioni giuridiche soggettive: ciò significa che nel caso in cui i proprietari di alcuni terreni interessati dalla realizzazione di una rotatoria abbiano sottoscritto un preliminare con il Comune in forza del quale si impegnavano a cedere gratuitamente a quest’ultimo un’area con immissione in possesso successiva all’approvazione della variante da parte della Regione, e il Comune, dal suo canto, si impegnava modificare la destinazione urbanistica della restante porzione di terreno in proprietà dei privati, costoro non hanno acquisito un diritto perfetto e assoluto ad ottenere la trasformazione urbanistica dell’area di loro proprietà, così come nello stesso individuata, giacché le obbligazioni dedotte in tale accordo, essendo connesse e funzionali alla variante al P.R.G. concernente una rotatoria, non potevano trovare adempimento a prescindere dalle valutazioni discrezionali degli organi preposti al governo del territorio, in primis la Regione.

(Nella specie il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione comunale si era comportata secondo correttezza e buona fede, rispettando le regole di svolgimento del procedimento, allorché aveva provveduto a convocare i privati a seguito delle osservazioni della Regione, e a sottoporre loro la possibilità di modificare l’accordo sottoscritto al fine di renderlo compatibile con le previsioni urbanistiche: pertanto la mancata trasformazione urbanistica dell’area di proprietà dei privati era dipesa dalla loro ferma volontà di attribuire capacità edificatoria esattamente alla porzione di terreno individuata nel contratto, a prescindere dalle osservazioni svolte dalla Regione e dalla conseguente necessità di modificarne l’ubicazione per renderla conforme ai parametri urbanistici).

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 23/02/2011, n.309

Realizzazione di una rotatoria stradale

Anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, va ugualmente respinta la richiesta del privato di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del bene illegittimamente occupato per realizzare un’opera pubblica, ove vi siano ragioni di preminente pubblica utilità e sia impossibile la restituzione del bene al proprietario a causa della rilevante trasformazione quantitativa e qualitativa apportata (nella specie era stata realizzata una rotatoria stradale ed erano state eseguite delle opere di rilevante rilievo).

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 01/02/2011, n.73

Espropriazione per pubblico interesse in materia di viabilità

In materia di espropriazione per la realizzazione di una rotatoria nell’ambito del progetto definitivo di una tronco autostradale e della viabilità al suo servizio, allorché la mancata partecipazione del privato al procedimento che segnatamente lo riguardava ne abbia compromesso la possibilità di far valere in tale sede di contraddittorio procedimentale le particolari esigenze dell’attività artigianale insediata nel proprio fondo (nella specie: attività di carrozzeria), con conseguente illegittimità del provvedimento ed annullamento in parte qua del medesimo, il risarcimento del danno subito dal privato per effetto di tale violazione delle regole del giusto procedimento deve essenzialmente avvenire in forma specifica (cfr. l’art. 7, l. n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 35, d.lg. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dall’art. 7, l. n. 205 del 2000, nonché l’art. 2058 c.c.), ossia attraverso la realizzazione in loco da parte della p.a. di opere idonee a garantire la continuità dell’attività produttiva attualmente in essere nella proprietà del privato; il presupposto per la realizzazione delle ulteriori opere che devono essere poste al servizio della proprietà del privato e della clientela dell’attività ivi insistente può rinvenirsi nell’accertamento di una situazione di pregiudizio arrecata alla proprietà del privato e all’attività produttiva ivi insediata per effetto della nuova sistemazione della viabilità locale: l’esigenza di evitare al riguardo ingiustificati vantaggi per il privato induce a statuire anche nei suoi confronti, ove necessario, oneri economici laddove si ravvisi la sussistenza di miglioramenti della sua situazione rispetto allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione della rotatoria (nella fattispecie, il Collegio ha disposto la realizzazione in loco da parte di Autostrada di opere idonee anche mediante il conveniente accesso e uscita, di camion adibiti al trasporto di autoveicoli incidentati, ovvero di parti di ricambio, o – ancora – destinati essi stessi a riparazione).

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 23/05/2008, n.1557

Rotatorie: disposizioni del Codice della strada

Le disposizioni dettate dal codice della strada e relative all’ubicazione delle pertinenze (tra le quali l’art. 24 fa rientrare anche le stazioni di servizio) sono espressamente riferite alle sole intersezioni di strade, e cioè alla conformazione ad incrocio di queste ultime, e non anche alle c.d. rotatorie, le quali geometricamente, e soprattutto tecnicamente, costituiscono una nuova realtà conformativa della circolazione stradale diversa, e addirittura antitetica, rispetto a quella dell’incrocio.

T.A.R. Perugia, (Umbria), 03/10/2005, n.454

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Pubblicato : 30 Novembre 2022 04:30