forum

Rivelazione dei seg...
 
Notifiche
Cancella tutti

Rivelazione dei segreti di ufficio: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
61 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto; informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque.

Rivelazione di segreti di ufficio

La conversazione intercettata che costituisce corpo del reato è utilizzabile in un procedimento diverso perché acquisibile come prova. Tale linea interpretativa riguarda solo i reati che si consumano con condotta dichiarativa, purché la dichiarazione o la comunicazione esaurisca la condotta criminosa e la dichiarazione registrata integri, di per sé, il reato, come nel caso di favoreggiamento o di rivelazione di un segreto di ufficio. In tal caso non si tratta di mera documentazione del contenuto illecito del colloquio, ma, essendo il colloquio in sé ad integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano le norme di cui all’art. 270 c.p.p. bensì quelle che regolano l’acquisizione del corpo del reato (la Corte ha ritenuto applicabile tale orientamento alla fattispecie in esame, in quanto l’imputato, sottocapo della Capitaneria di Porto, aveva commesso il reato comunicando preventivamente al correo le date in cui sarebbero stati effettuati i controlli presso i suoi stabilimenti balneari e ciò appena dopo averle apprese per ragioni di ufficio, in tal modo rivelando dati destinati a non essere divulgati, in ciò esaurendosi l’offensività della condotta di rivelazione di segreti di ufficio).

Cassazione penale sez. VI, 09/06/2022, n.24753

Rivelazione del segreto d’ufficio: configurabilità del reato

Il reato di rivelazione di segreti d’ufficio previsto dall’art. 326 c.p. importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di “pericolo effettivo”, nel senso che sussiste il reato se dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo e che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta sicché il reato non sussiste nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone che, in relazione al ruolo istituzionale pubblico rivestito, le abbiano già conosciute, fermo restando il limite della non conoscibilità dell’evoluzione della notizia oltre i termini dell’apporto da esse fornito (cfr. sezioni Unite, 7 febbraio 2011, C. e altri).

Cassazione penale sez. VI, 30/05/2022, n.24754

Rivelazione di segreto d’ufficio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio

Risponde anche del reato previsto dall’art. 326, comma 1, c.p. il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che comunichi ad un ‘extraneus’ segreti d’ufficio in attuazione di un accordo corruttivo (nella specie, un ufficiale dei carabinieri aveva accettato di comunicare i nominativi e i recapiti telefonici di soggetti coinvolti in sinistri stradali ad un privato, così da consentirgli di individuare nuovi potenziali clienti cui offrire assistenza legale per il risarcimento dei danni, ottenendo in cambio la promessa di una parte del corrispettivo riconosciuto dal cliente in caso di esito positivo delle pratiche).

Cassazione penale sez. VI, 27/01/2022, n.5390

Divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione o comunicazione a terzi degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici previsti dall’art. 13, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – attualmente dall’art.53, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – indipendentemente dall’esistenza o dalla potenzialità di pregiudizio per la pubblica amministrazione o per un terzo, in quanto atti coperti da segreto per i quali la fonte normativa ha già ritenuto il pericolo insito nella violazione di esso.

(In motivazione la Corte ha spiegato che, invece, la comunicazione o divulgazione di atti delle dette procedure diversi da quelli enumerati dalla norma speciale è rilevante ex art. 326 cod. pen. qualora sussista quantomeno un pericolo di pregiudizio).

Cassazione penale sez. VI, 30/09/2021, n.4194

Rivelazione di notizie concernenti il servizio o la disciplina militare

Non è configurabile il concorso formale tra il reato di rivelazione di segreti di ufficio previsto dall’art. 326 cod. pen. e quello di cui all’art. 127 cod. pen. mil., attesa la sostanziale identità di struttura delle fattispecie incriminatrici, che si differenziano solo per la presenza, in quella prevista dal codice penale militare, di elementi specializzanti, costituiti dalla natura del soggetto agente e dalla divulgazione del segreto appreso in occasione dello svolgimento dell’attività militare.

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 127 cod. pen. mil. tutela la riservatezza non solo dei segreti relativi all’organizzazione del servizio, ma anche di quelli relativi al suo svolgimento, sicchè l’ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi rientranti nella previsione generale dell’art. 326 cod. pen.).

Cassazione penale sez. VI, 13/10/2020, n.33654

Reato di rivelazione di segreti d’ufficio

Il reato di rivelazione di segreti d’ufficio importa, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla Pubblica Amministrazione o a un terzo. Si tratta, in particolare, di un reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, atteso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta.

Di conseguenza, il reato non sussiste, non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a persone che, ancorché estranee ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute: fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell’evoluzione della notizia oltre i termini dell’apporto da esse fornito.

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, n.18125

Notizia divenuta di dominio pubblico

Non ricorrono gli estremi del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a queste ultime, il limite della non conoscibilità dell’ulteriore evoluzione della notizia stessa.

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, n.18125

Rivelazione a terzi della notizia riservata

In tema di rivelazione dei segreti di ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’extraneus, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto.

Cassazione penale sez. VI, 17/04/2018, n.34928

Quali sono le notizie che devono rimanere segrete?

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto.

(Fattispecie in cui la Corte ritenuto configurabile il reato in relazione alla rivelazione di notizie concernenti l’individuazione dei parenti di soggetti deceduti da parte di operatori obitoriali in favore di imprenditori di pompe funebri).

Cassazione penale sez. VI, 09/12/2015, n.9409

Reato di rivelazione di segreti d’ufficio: configurabilità

In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'”extraneus”, è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, istighi o induca il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva ricondotto al reato in questione la condotta dell’indagato che, nel corso di più telefonate, aveva sollecitato ed invitato un cancelliere a fornirgli la documentazione relativa ad una procedura fallimentare e le informazioni sulle future nomine dei commissari giudiziali e liquidatori).

Cassazione penale sez. VI, 18/09/2015, n.47997

Chi risponde del reato di rivelazione di segreti di ufficio?

Risponde del reato di rivelazione di segreti di ufficio, a titolo di concorso con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, il soggetto “extraneus” che, ricevuta una notizia coperta da segreto, abbia istigato o indotto il suo informatore o terzi a conoscenza della stessa, a renderla nota ad altri soggetti.

(La Corte ha ritenuto configurata l’indicata ipotesi di reato nella condotta di un imputato, all’epoca del fatto Presidente del Consiglio dei Ministri, che, dopo avere ascoltato la registrazione-audio di un colloquio coperto da segreto investigativo, ha dato l’assenso alla sua pubblicazione su di un giornale assumendo un atteggiamento compiaciuto e riconoscente).

Cassazione penale sez. VI, 31/03/2015, n.39428

Comunicazione anticipata del contenuto di un bando

Integra il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, previsto dall’art. 326 cod. pen., la comunicazione anticipata ad una delle imprese concorrenti, da parte del direttore amministrativo di un Azienda Ospedaliera, del contenuto di un bando relativo ad una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di competenza aziendale.

Cassazione penale sez. VI, 04/12/2015, n.4896

Reato di rivelazione di segreti d’ufficio: quando non sussiste?

In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.

Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d’ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi di segreto di cui si tratta) ovvero a soggetti che, ancorché estranei di meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell’evoluzione della notizia oltre i termini dell’apporto da esse fornito.

Cassazione penale sez. VI, 11/06/2015, n.33981

Dovere di fedeltà dei funzionari pubblici

Non può ravvisarsi il difetto di offensività e, quindi, l’applicabilità dell’art. 49, comma 2, c.p., con riguardo al reato di rivelazione e, soprattutto, di utilizzazione di segreti d’ufficio, atteso che, con la seconda di dette previsioni (introdotta con la riformulazione della norma incriminatrice per effetto della l. n. 86 del 1990), si è inteso tutelare, oltre al buon funzionamento dell’amministrazione attraverso il dovere di fedeltà dei funzionari pubblici, anche la “par condicio civium”, vale a dire l’interesse a che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non traggano, dall’esercizio delle loro funzioni e dalla connessa conoscenza di notizie apprese per ragione del loro ufficio, un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini.

(Principio affermato, nella specie, con riferimento ad un caso in cui gl’imputati, avendo acquisito, nel corso del servizio di polizia di frontiera cui erano addetti, dati di identificazione di cittadini stranieri, se ne erano avvalsi per far intestare ai medesimi, a loro insaputa, delle schede telefoniche che, di fatto, venivano usate da altra persona di cittadinanza estera, alla quale veniva in tal modo evitato di esporsi personalmente e di correre quindi il rischio, essendo priva di permesso di soggiorno, di essere sottoposta a procedura di espulsione).

Cassazione penale sez. VI, 21/02/2013, n.9726

Mantenimento del segreto d’ufficio

In tema di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’articolo 326 del Cp deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che disciplina il mantenimento del segreto d’ufficio come obbligo generale tra i doveri dell’impiegato civile dello Stato, come sostituito dall’art. 28 l. 7 agosto 1990 n. 241. Da ciò deriva che il divieto di divulgazione e di utilizzo comprende non soltanto le informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possano essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di “notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui sia indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste.

(Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato a carico di un cancelliere che risultava aver fatto “visionare” tre fascicoli relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo a persona del tutto estranea sia all’ufficio giudiziario sia ai procedimenti visionati; e ciò, del resto, in linea con il disposto dell’art. 159 l. 23 ottobre 1960 n. 1196, norma specificamente diretta al personale degli uffici giudiziari, secondo cui “il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio”).

Cassazione penale sez. VI, 29/10/2013, n.49133

Sospensione cautelare dal servizio

Ai sensi dell’art. 20 comma 1, l. 31 luglio 1954 n. 599, è legittimo il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dall’Amministrazione nei confronti del militare appartenente all’Arma dei Carabinieri rinviato a giudizio per concussione, tentata concussione continuata, peculato continuato, violata consegna di militare in servizio aggravata, rivelazione di segreti d’ufficio.

Consiglio di Stato sez. IV, 22/12/2011, n.6791

The post Rivelazione dei segreti di ufficio: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 10 Ottobre 2022 03:30