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Ritiro patente: ultime sentenze

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Circolazione stradale; effetti ostativi; stupefacenti e droghe leggere; sanzione amministrativa accessoria; condanna penale; espiazione della pena.

L’agente che costringe l’automobilista al versamento di denaro al fine di evitare il ritiro della patente è punito con la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio. Quando si applicano le sanzioni amministrative? In quali casi si parla di circolazione abusiva? Leggi questo articolo con le ultime pronunce giurisprudenziali.

Ritiro della patente di guida

La violazione contestata al ricorrente non ha natura amministrativa ma penale, sicché in tale sede si dovrà esaminare la legittimità del verbale di accertamento.

Quanto alla violazione dell’art. 218 c.d.s. deve richiamarsi il seguente principio di diritto, ovvero, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 218, comma 2), va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall’invio da parte dell’organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata immediatamente, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2022, n.24088

Reati in materia di stupefacenti: il ritiro della patente di guida

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato.

Cassazione penale sez. III, 17/05/2022, n.31917

Carabiniere minaccia il ritiro della patente

In tema di concussione, l’avverbio “indebitamente” utilizzato nell’art. 317 c.p. qualifica non già l’oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la qualificazione, in termini di tentativo di concussione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall’abuso di pubblici poteri, della condotta di un carabiniere che aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie).

Cassazione penale sez. VI, 04/06/2021, n.24560

Ritiro patente per ipotesi di reato

La ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall’art. 186, commi 8 e 9, c.d.s. risiede nell’esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell’alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l’idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell’eventuale revoca della patente, mentre la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall’art. 223, comma 1, c.d.s. – che è l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale -, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente foriera di ulteriori pericoli: non v’è dunque rapporto di specialità tra le norme.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 26/05/2020, n.479

Stupefacenti: le pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio

In materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85  d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice.

Cassazione penale sez. III, 21/11/2019, n.10081

Reato di calunnia

Si configura il reato di calunnia quando l’imputato non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nell’incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto, da cui derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’Autorità. Il dolo richiesto è quello generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di affermare falsamente l’avvenuta consumazione di un reato, risultando invero irrilevante il movente del delitto.

Nella fattispecie, la Corte ha confermato la condanna per l’imputato il quale, in sede di esame testimoniale, dichiarava falsamente di essere stato indotto dal Carabiniere, redattore del processo verbale della individuazione fotografica, a indicare il soggetto ritratto sotto minaccia da parte dello stesso di ritiro della patente.

Corte appello Ancona, 02/10/2019, n.1130

Sanzioni amministrative: quando si applicano?

In tema di violazioni del codice della strada, le sanzioni amministrative previste dall’art. 218, comma 6, codice della strada si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando avvenga anteriormente al periodo di ritiro della stessa da parte degli agenti accertatori che, essendo preordinato alla irrogazione di detta sospensione, ne anticipa l’efficacia.

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2019, n.7704

Infrazione stradale e ritiro della patente di guida

Il ritiro della patente operata dall’agente che accerta l’infrazione stradale ha natura cautelare mentre, la revoca del titolo abilitativo alla giuda è una sanzione accessoria. Dunque, anche il regime notificatorio è differente, infatti, l’omessa notifica dell’ordinanza di revoca, a differenza del ritiro della patente, non pregiudica alcun diritto dell’interessato.

Infatti, non è configurabile alcun interesse al soggetto sanzionato a ricevere un’immediata notifica del provvedimento di revoca della patente poiché la legge a riguardo non prevede alcun termine.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2019, n.7026

Prescrizione delle sanzioni accessorie

Il termine di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 209 cod. strada e 28 l. 689/1981 opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto, ove consegua a illecito non integrante un reato, e ciò anche in caso di contestazione differita, e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.

Ove, invece, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia disposta dal giudice penale, vale il medesimo termine prescrizionale previsto per il reato cui essa accede.

Cassazione penale sez. IV, 17/10/2018, n.2618

Commissione del reato e condanna penale

L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare la ricorrenza in concreto di reali effetti ostativi riconducibili alla condanna penale riscontrata a carico del privato e ciò sulla scorta delle considerazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità dell’art. 120, comma 2, d.lg. n. 285 del 1992, ovvero tenendo conto dell’entità effettiva del reato commesso, del tempo della sua commissione e di ogni altro elemento che possa, a tal fine, risultare ragionevolmente pertinente, dato che ulteriori spazi valutativi rimessi al prudente apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione paiono ritraibili dalle considerazioni svolte dalla stessa Corte laddove ha ravvisato un ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione esaminata nell’automatismo della revoca amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ritiro della patente che, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione può disporre, per un periodo non superiore a tre anni.

TAR Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 31/05/2018, n.181

Multa stradale e ritiro della patente

Una multa stradale decisa in un procedimento penale può essere seguita, a breve termine, anche dal ritiro della patente in via amministrativa, anche se le due misure si riferiscono allo stesso fatto. In tal caso non c’è violazione del bis in idem, anche se entrambe le sanzioni vanno qualificate come penali.

A deciderlo è la Corte europea dei diritto dell’uomo per la quale il ritiro della patente non è altro che una pena complementare rispetto a quella penale e che i due procedimenti, penale e amministrativo, in presenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, sono da considerare due aspetti di un sistema unico, senza, dunque, alcuna violazione dell’articolo 4 del Protocollo 7 Cedu.

Corte europea diritti dell’uomo sez. III, 04/10/2016, n.21563

Espiazione della pena detentiva e ritiro della patente

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, censurato, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui, per determinati reati, consente l’irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida sino ad anni tre, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 139 c.p., solo dopo l’espiazione della pena principale detentiva.

Il giudice a quo — pur prospettando l’esigenza che al giudice dell’esecuzione, competente a decidere in ordine alle pene accessorie ai sensi dell’art. 676 c.p.p., sia riconosciuto un potere generale in senso “manipolatore” (più ampio di quello, limitato alla emendabilità della pena illegittima, già ammesso dal diritto vivente), tale da consentirgli una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità (nel caso concreto) della pena accessoria (da eseguire) con le finalità rieducative assolte dalla pena principale (già espiata) — non coerentemente traduce tale petitum in una denuncia di illegittimità costituzionale (non già del predetto art. 676 c.p.p., bensì) dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all’art. 139 c.p.

E ciò ancorché non contesti né l’applicabilità (ex ante) della pena accessoria del ritiro della patente di guida (congiuntamente a quella detentiva), in caso di condanna per reati in materia di uso o traffico di stupefacenti, quale, appunto, prevista dalla disposizione censurata, né la sua operatività ex post (e cioè solo dopo l’espiazione della pena principale), riconducibile al disposto dell’art. 139 c.p. La questione così sollevata — a prescindere dalla estrema genericità ed assenza di contenuto obbligato dell’auspicato intervento additivo — è, dunque, manifestamente inammissibile per aberratio ictus.

Corte Costituzionale, 15/07/2016, n.182

Droghe leggere e ritiro della patente

In tema di stupefacenti, il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per le c.d. “droghe leggere” per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può revocare la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida inflitta ai sensi dell’art. 85 d.P.R. 309 del 1990, disposizione attualmente in vigore nella sua originaria formulazione, né può modificare la suddetta sanzione accessoria qualora nella sentenza di condanna il giudice della cognizione abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla specie e alla durata della sanzione accessoria e questa sia, in relazione alla pena principale rideterminata, conforme al parametro legale.

Cassazione penale sez. I, 10/02/2016, n.26557

Guida senza patente

L’elemento soggettivo del veto di guida con patente revocata è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porsi alla guida di un veicolo pur essendo destinatario di provvedimento di revoca della patente; la sussistenza di detto approccio psicologico è dimostrata laddove, come nella specie, il soggetto agente, richiesto di esibire la patente, spontaneamente riferisca dell’avvenuto ritiro del documento.

Tribunale Napoli sez. I, 13/10/2015, n.14512

Pena accessoria del ritiro della patente di guida

Nel caso di pluralità di reati – unificati dal vincolo della continuazione – la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall’art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l’eccezione dell’ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l’identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all’intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l’aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare. (Fattispecie in tema di pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Cassazione penale sez. III, 02/12/2014, n.14954

Sanzione disciplinare all’agente della Polizia di Stato

E’ legittima la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio comminata ad un agente della Polizia di Stato che, durante il servizio di pattuglia su un’autostrada, aveva costretto un automobilista, autore di una infrazione, a versargli 250 euro per evitare il ritiro della patente.

TAR Lecce, (Puglia) sez. II, 12/03/2014, n.752

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Pubblicato : 29 Novembre 2022 05:00