Risarcimento per guardrail difettoso
Obbligo dell’ente titolare della strada è sottoporre a manutenzione non solo la strada stessa ma anche gli elementi attorno come barriere, recinzioni e guardrail.
Ti sei mai chiesto, in caso di incidente stradale, quanto può influire sul risarcimento l’assenza di infrastrutture ai lati della corsia come guardrail, recinzioni o barriere la cui manutenzione spetta all’ente titolare della strada? E se il conducente ha commesso un comportamento imprudente (come un eccesso di velocità o un sorpasso azzardato), la responsabilità dell’amministrazione viene meno? Sono queste le questioni affrontate dalla Cassazione in una recente ordinanza che ha chiarito la corretta interpretazione dell’articolo 2051 del codice civile, quello che disciplina la cosiddetta responsabilità per cose in custodia tutte le volte in cui l’ente titolare della strada non rispetta gli obblighi su di lui gravanti, come nel caso di specie.
Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona appunto la responsabilità della pubblica amministrazione e il risarcimento per guardrail difettoso o per la strada senza barriere laterali. La pronuncia della Suprema Corte sarà il nostro faro e ci servirà per comprendere meglio i termini della questione.
Che cosa dice l’ordinanza n. 27137/23 della Cassazione?
La Cassazione ha chiarito che la pubblica amministrazione è tenuta non solo alla manutenzione della strada in sé, ma anche delle sue componenti esterne come recinzioni, barriere e guardrail. Se un incidente avviene e le protezioni avrebbero potuto eliminarne o solo ridurne le conseguenze, l’amministrazione deve essere ritenuta responsabile e obbligata a risarcire i danni alle vittime, anche quelle che, nell’incidente hanno avuto una colpa propria. Quest’ultimo aspetto però merita di essere chiarito meglio.
Cosa dice l’articolo 2051 del codice civile sulla responsabilità?
Questo articolo stabilisce una responsabilità oggettiva per chi ha la custodia di un bene da cui derivano danni. Anche la Pubblica Amministrazione rientra in questa definizione, specialmente riguardo ai beni demaniali. Tuttavia, può liberarsi da questa responsabilità se dimostra che il danno è stato causato da un “caso fortuito”.
Conducente con colpa: l’amministrazione è sempre responsabile?
Anche se un automobilista è colpevole dell’incidente per aver compiuto un comportamento imprudente, ciò non esonera l’amministrazione dalla responsabilità se un adeguato sistema di protezione avrebbe potuto evitare o ridurre i danni.
È vero: l’articolo 2051 del codice civile che sancisce la responsabilità oggettiva per il titolare o il custode della cosa esonera quest’ultimo da ogni obbligo di risarcimento se il fatto si è verificato per “caso fortuito”, ma – secondo la Cassazione – la violazione delle norme del codice della strada da parte di un automobilista non può considerarsi caso fortuito. Anzi, è un evento piuttosto frequente e quindi prevedibile.
Quali sono gli obblighi della Pubblica Amministrazione riguardo alle strade?
La Cassazione ha più volte affermato che l’ente proprietario di una strada deve garantire la sicurezza degli utenti. Non solo deve preoccuparsi della manutenzione delle strade, ma deve anche vigilare affinché non sorgano pericoli dai terreni privati adiacenti e, se necessario, intervenire per eliminare tali rischi.
Pensiamo ad una strada di montagna, dove una frana da un terreno privato ha invaso parzialmente la carreggiata. Anche se la strada è stata costruita correttamente, l’ente proprietario della strada deve segnalare il pericolo al proprietario del terreno e prendere provvedimenti per garantire la sicurezza degli automobilisti.
Cosa ha detto in passato la Cassazione?
I Supremi giudici, peraltro, in un precedente arresto (Cassazione n. 6141/18), hanno specificato che «l’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata».
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