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Risarcimento per caduta in un bar: cosa fare?

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(@mariano-acquaviva)
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Consumato un caffè al bancone, mi spostavo verso la cassa per pagare; durante le operazioni di pagamento, precipitavo nell’adiacente vano scale, che conduce ai locali sottostanti, riportando gravi lesioni. Querelavo il gestore del bar. Cosa posso fare per ottenere il risarcimento dei danni?

Il reato di lesioni personali colpose conferisce alla vittima il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Questi possono essere domandati sia in sede penale, mediante costituzione di parte civile, che in sede civile, esperendo un’apposita azione in separato procedimento.

Non è possibile fare entrambe le cose, in quanto si finirebbe per chiedere due volte il risarcimento per lo stesso fatto.

Davanti a una lesione persona colposa, quindi, la vittima deve scegliere se costituirsi parte civile nel processo penale oppure se intraprendere la strada del processo civile.

Generalmente la persona offesa preferisce costituirsi parte civile perché il processo penale ha una durata inferiore al processo civile.

In realtà ciò non è sempre vero. Il reale vantaggio della costituzione di parte civile è che l’accertamento del fatto (perizia medica, testimonianze, ecc.) è rimesso al pubblico ministero, il quale si occupa di provare la responsabilità dell’imputato.

La costituzione di parte civile, quindi, è in un certo senso più economica rispetto al processo civile, il quale obbligherebbe il danneggiato ad anticipare tutta una serie di costi, come ad esempio il contributo unificato necessario per l’iscrizione a ruolo della causa.

Nel caso di risarcimento per una caduta nel bar o in altro locale commerciale, se sussiste anche la responsabilità penale del gestore/proprietario, alla vittima converrebbe costituirsi parte civile nel processo penale.

Tuttavia, se l’instaurazione del dibattimento dovesse andare per le lunghe, la persona danneggiata può anche pensare di intraprendere una causa civile: il nuovo processo voluto dalla riforma Cartabia dovrebbe infatti garantire tempi più brevi.

Inoltre, chi intraprende un processo civile per ottenere il risarcimento dei danni causati da un reato può sempre cambiare idea e decidere poi di costituirsi parte civile nel procedimento penale, abbandonando così la causa civile.

Secondo l’art. 75 c.p.p., infatti, “L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento, l’art. 2947 c.c. dice che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.

Pertanto, se di solito il diritto al risarcimento dei danni per l’illecito altrui si prescrive in cinque anni, nel caso di reato si può prescrivere in un tempo più lungo, di solito non inferiore ai sei anni.

 
Pubblicato : 27 Maggio 2023 15:00