Risarcimento incidente stradale: documenti necessari
Quale documentazione inviare all’assicurazione per farsi risarcire i danni fisici e all’auto conseguenti a un sinistro stradale. Come istruire la pratica di infortunistica.
Nel momento in cui bisogna aprire una pratica di infortunistica stradale è necessario fornire all’assicurazione tutti i dati necessari all’istruttoria del sinistro. Bisogna cioè raccogliere i documenti utili alla liquidazione del risarcimento per l’incidente stradale. La lista di tali documenti varia a seconda del tipo di danno subìto e delle conseguenze riportate dal conducente e/o dagli eventuali passeggeri.
Per saperne di più, per conoscere cioè cosa inviare all’assicurazione per farti pagare il danno morale e le spese necessarie a riparare l’auto non devi far altro che leggere questa breve guida.
La denuncia di sinistro
Innanzitutto devi sapere che, se fai un incidente stradale, la legge ti obbliga a comunicarlo alla tua assicurazione entro tre giorni dall’incidente stesso. Lo dovrai fare con quella che comunemente si chiama denuncia di sinistro e che, per ovvie ragioni, va inviata con raccomandata a/r, Pec o comunicazione scritta consegnata a mani. Alcune polizze prevedono però un termine più ampio di tre giorni.
La denuncia di sinistro non è altro che una comunicazione in cui informi la tua compagnia dell’incidente, della data e del luogo in cui esso si è verificato, delle modalità dello stesso e delle relative responsabilità dei conducenti, dei danni e di tutte le altre conseguenze che ne sono scaturite.
In ogni caso, se non puoi inviare la denuncia di sinistro perché sei ricoverato in ospedale o comunque hai riportato seri danni fisici che non ti consentono di ottemperare tempestivamente a tale onere, non devi preoccuparti: sei in presenza di una giusta causa che ti consente di posticipare l’invio della lettera.
Secondo la giurisprudenza, comunque, il termine di tre giorni non è perentorio: significa che se invii la denuncia di sinistro anche oltre tale termine non perdi il diritto al risarcimento, a meno che non lo fai intenzionalmente e con lo scopo di danneggiare la tua compagnia (prova questa che è la stessa assicurazione a dover eventualmente fornire).
Il modulo di constatazione amichevole (CAI, ex CID)
Se tu e l’altro conducente avete compilato, al momento del sinistro, il cosiddetto modulo di constatazione amichevole – che altro non è che il modello prestampato in triplice copia che ti è stato consegnato dalla tua stessa compagnia ma che trovi anche online – dovrai consegnare all’assicurazione anche una copia di questo. Questo modulo, che un tempo si chiamava CID, oggi invece viene denominato CAI.
La redazione del modulo di constatazione amichevole presuppone che tu e l’altro automobilista abbiate trovato un accordo e quindi condividiate l’individuazione del responsabile dell’incidente. Sul CAI infatti è richiesta la firma di tutte le parti coinvolte nell’incidente e un’unica versione dei fatti, con l’indicazione delle modalità dello scontro.
Se in macchina non hai con te il CAI puoi sempre riprodurlo con un normale foglio di carta in cui, similmente a quanto avresti dovuto fare con il modulo ufficiale, indichi: a) luogo, data e ora del sinistro; b) targhe e modelli dei veicoli coinvolti con le generalità dei conducenti e dei relativi passeggeri; c) se diversi dai conducenti, i nomi dei proprietari delle auto; d) dati della patente dei conducenti; e) numero della polizza rca dei veicoli; f) descrizione delle modalità del sinistro con un sommario disegno che indichi la posizione delle auto successiva allo scontro e delle frecce a indicare il movimento delle stesse; g) indicazione dei danni ai mezzi; h) indicazione di eventuali danni ai conducenti e/o ai passeggeri.
Il fatto di aver sottoscritto il CAI consente di ottenere il risarcimento in tempi più brevi rispetto a una normale denuncia di sinistro. Difatti:
- in presenza del CAI si ottiene il risarcimento in 30 giorni per i danni a cose e in 45 giorni per i danni a persone;
- in assenza di CAI, si ottiene il risarcimento entro 60 giorni per i danni a cose e in 90 giorni per i danni a persone.
Il verbale della polizia
Se la polizia è intervenuta sul luogo del sinistro e ha redatto un verbale non spetta a te richiederne una copia e fornirla all’assicurazione. Sarà quest’ultima stessa a procurarselo da sé attraverso i propri fiduciari. Tuttavia conoscere il “punto di vista” della polizia ti servirà a capire quante chance ci sono di ottenere il risarcimento.
Il certificato del pronto soccorso e i successivi certificati medici
Se, dopo l’incidente, sei stato costretto ad andare in ospedale per una verifica dei danni fisici, non puoi dimenticarti di inviare all’assicurazione, insieme alla denuncia di sinistro, una copia del referto del pronto soccorso in cui sono indicati i giorni di prognosi. Servirà a identificare la gravità del danno fisico riportato e a liquidarti anche il danno biologico e il danno morale.
A questo documento faranno certamente seguito ulteriori certificati medici che potrai richiedere sia al tuo medico curante che, meglio ancora, alla più vicina struttura ospedaliera. Poiché, per rispettare i tempi della denuncia di sinistro, non potrai inviare questi ultimi immediatamente potrai sempre farlo in un successivo momento e, in particolare, prima dell’eventuale visita medica che l’assicurazione vorrà farti attraverso il proprio perito per misurare l’entità delle lesioni fisiche e calcolare il risarcimento.
Tieni conto che potrai chiedere un nuovo certificato medico alla scadenza della prognosi riportata nel referto del pronto soccorso e, di volta in volta, di quella indicata negli altri certificati. Il tutto fino a completa guarigione.
Alla visita medica dell’assicurazione ricorda di portare tutte le lastre, i referti delle indagini strumentali con i relativi referti. Anche questi serviranno a qualificare con esattezza il danno biologico e quello morale che ti verrà poi liquidato dall’assicurazione.
Il certificato di guarigione
Quando il tuo medico riterrà che sei definitivamente guarito, ti dovrai fare consegnare il certificato di avvenuta guarigione che dovrà indicare eventuali postumi permanenti che hai riportato a seguito del sinistro.
Gli scontrini dei farmaci e le fatture delle visite specialistiche
Se hai sostenuto delle spese mediche, per visite specialistiche o medicine, dovrai conservarle con te e inviarle, insieme al certificato di guarigione, all’assicurazione. Ciò servirà a farti rimborsare tutti i costi sostenuti a seguito dell’incidente. Questa voce di danno va sotto il nome di danno emergente.
Il preventivo del carrozziere o la fattura
Non sei tenuto a farti riparare l’auto prima del risarcimento. Si tratta di una tua scelta. Puoi quindi inviare all’assicurazione il semplice preventivo del carrozziere e/o dell’elettrauto e farti pagare subito l’importo per poi far riparare l’auto una volta ottenuto il risarcimento oppure, al contrario, anticipare la spesa e poi, con le ricevute di pagamento, gli scontrini e/o le relative fatture, farti rimborsare.
Le dichiarazioni dei redditi
Se sei un imprenditore o un libero professionista che, a causa dell’incidente, ha subito un’immobilizzazione che non ti ha consentito di lavorare, e a causa di ciò hai subito un calo nel fatturato, puoi esibire all’assicurazione le ultime dichiarazioni dei redditi per dimostrare la perdita economica conseguente al sinistro. Così potrai farti liquidare il cosiddetto lucro cessante. Non è un’operazione facile, ma potrai sempre provarci.
Il danno da fermo
Un’altra voce di danno che puoi farti risarcire dall’assicurazione è il fermo auto nel tempo in cui questa è rimasta in officina. Già la prova del tempo trascorso senza un mezzo potrebbe consentirti di ottenere un ulteriore risarcimento. Ma se, in questo frangente, hai dovuto prendere in noleggio un’auto, ricordati di inviare all’assicurazione la relativa fattura per il rimborso della spesa.
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