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Risarcimento del danno in via equitativa: significato ed esempi

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Cosa significa risarcimento del danno in via equitativa, come funziona e quali sono gli esempi pratici che ne chiariscono l’applicazione.

Nel nostro ordinamento, in presenza di un comportamento illecito è possibile chiedere il risarcimento solo se si riesce a dimostrare il danno. A volte però, pur potendo raggiungere tale prova, non è possibile stabilire l’esatta quantificazione dello stesso. Il che avviene, il più delle volte, in presenza di danni morali (si pensi alla sofferenza per la morte di un cane o alla lesione della privacy). In questi casi, la legge attribuisce al giudice il potere di quantificare il danno in via equitativa (o, come spesso si dice, “secondo equità”). Ma, più nel dettaglio, cos’è il risarcimento del danno in via equitativa, Come si applica nella pratica e quando lo si può richiedere? 

In questo articolo, analizzeremo il concetto di «risarcimento del danno in via equitativa», fornendo esempi concreti e chiarimenti sulle situazioni in cui viene applicato, il tutto in modo semplice e comprensibile anche per chi non è esperto di diritto.

Cosa si intende per risarcimento del danno in via equitativa?

Il risarcimento del danno in via equitativa si verifica quando il creditore danneggiato non può o non riesce a provare l’ammontare del danno subìto in modo preciso. In questi casi, il giudice è chiamato a valutare il danno con un’apprezzamento equitativo, ossia “secondo quanto gli appare giusto”, basato sulle peculiarità del caso concreto. 

Attenzione però: affinché il giudice possa procedere a tale valutazione, è necessario che il danneggiato abbia già dimostrato la sussistenza di un danno, ma che la prova del suo ammontare sia impossibile o difficile.

Poniamo il caso di Tizio, che ha subito un danno a seguito di un inadempimento contrattuale da parte di Caio. Tizio ha la prova del danno subìto, ma non riesce a determinarne l’ammontare in modo preciso. In questo caso, il giudice potrà valutare il danno in via equitativa.

Questa previsione trova una base normativa nell’articolo 1226 del codice civile che dispone: «Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice».

In quali situazioni si applica il risarcimento del danno in via equitativa?

Il risarcimento del danno in via equitativa può essere applicato sia per il danno emergente (si pensi alle spese sostenute per riparare ai danni conseguenti a una condotta illecita) sia per il lucro cessante (si pensi alla perdita di fatturato di un imprenditore che, a causa di un infortunio, non abbia potuto lavorare). Tuttavia, il giudice lo utilizza più spesso per il lucro cessante, in quanto si tratta di un danno proiettato nel futuro e la sua determinazione concreta dipende dalle condizioni personali del danneggiato, per cui non è facile da ricostruire. 

Il giudice nella valutazione equitativa del lucro cessante subìto dal commerciante a seguito dell’inadempimento del fornitore delle merci dal primo vendute, deve valutare con equo apprezzamento tutte le circostanze del caso, secondo una ricostruzione ideale degli utili che il commerciante stesso avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla normale esecuzione del contratto (Cass. 6 marzo 1982 n. 1429)

Quali sono i criteri utilizzati dal giudice nella valutazione equitativa del danno?

Il giudice, nel valutare il danno in via equitativa, deve tenere conto degli elementi concreti del caso, le circostanze, le condizioni economiche delle parti e il comportamento da queste tenuto prima e dopo il fatto illecito, la volontà di riparare le conseguenze, il contesto sociale, ecc. 

La valutazione equitativa deve, per quanto possibile, essere limitata alla funzione di colmare solo le lacune relative alla precisa determinazione del danno.

Nel caso di Mevio, che ha subito molestie nell’esercizio del suo possesso immobiliare, il giudice dovrà valutare il danno in via equitativa, considerando gli elementi concreti del caso, quali la durata delle molestie, l’entità delle interferenze subite, la gravità dell’intralcio e la conseguente diminuzione del valore del bene. Il giudice dovrà inoltre cercare di fornire una valutazione quantitativa del danno che sia il più possibile vicina alla realtà e basata su criteri oggettivi e ragionevoli.

Quali sono i limiti del risarcimento del danno in via equitativa?

Il risarcimento del danno in via equitativa presenta alcuni limiti. In primo luogo, il giudice non può superare i confini del danno effettivamente subito dal danneggiato, in modo da evitare di conferire un arricchimento ingiustificato. Inoltre, la valutazione equitativa deve essere giustificata e motivata adeguatamente, in modo da consentire il controllo dell’apprezzamento effettuato dal giudice.

È fondamentale che la valutazione equitativa sia sostenuta da criteri oggettivi e basata sugli elementi concreti del caso, in modo da evitare un eccessivo arbitrio del giudice e garantire la correttezza della decisione.

Giurisprudenza

La Cassazione (ordinanza n. 15680/2020) ha detto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l’esistenza del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. 

 
Pubblicato : 9 Maggio 2023 10:30