Risarcimento danno biologico per fumi e odori
La sentenza della Cassazione conferma la tutela dei diritti costituzionali stabilendo che i danni biologici derivanti da immissioni moleste, come fumi e odori fastidiosi, possono essere risarciti anche senza prova documentale.
Le immissioni moleste, come fumi e odori fastidiosi provenienti da attività commerciali o industriali, possono creare disagi significativi e compromettere la qualità della vita di chi le subisce. La questione se il danno biologico derivante da tali immissioni sia risarcibile anche senza prova documentale ha suscitato ampio dibattito in giurisprudenza. Il punto è se il danno possa essere ritenuto “in re ipsa” ossia implicito all’illecito.
In questo articolo, esploreremo una recente ordinanza della Cassazione che ha confermato la possibilità di risarcimento del danno biologico per fumi e odori, garantendo la tutela dei diritti costituzionali.
Il contesto legale: danni biologici da immissioni moleste
Le immissioni moleste, come fumi e odori sgradevoli, possono provocare danni biologici, limitando la libertà personale e l’autonomia delle persone coinvolte. Tali danni possono incidere negativamente sul normale svolgimento della vita familiare e sulle abitudini quotidiane, garantite anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tuttavia l’articolo 844 del codice civile stabilisce che il risarcimento è dovuto solo se viene superata la normale tollerabilità, al di sotto della quale invece non è possibile agire contro il presunto responsabile. La «normale tollerabilità» viene determinata caso per caso dal giudice, in base all’entità delle immissioni, al pregiudizio determinato in capo alla vittima e alle conseguenze dell’azione illecita. Ad esempio potrebbe essere intollerabile l’immissione olfattiva che imponga al condomino di tenere la finestra di casa chiusa tutto il giorno, anche in piena estate, senza possibilità di ottenere il ricircolo dell’aria.
La vicenda
Il caso preso in esame riguardava alcuni condòmini residenti in un edificio residenziale che lamentavano il disagio causato dai rumori e dagli odori provenienti da una pizzeria situata al piano terra dello stabile. Gli attori hanno citato in giudizio i proprietari e i gestori del locale chiedendo la cessazione delle molestie e un congruo risarcimento.
Dopo un ricorso d’urgenza e vari gradi di giudizio, la Corte d’appello di Venezia ha accolto integralmente le richieste degli attori, riconoscendo la fondatezza delle loro doglianze e concedendo il risarcimento del danno biologico causato dalle immissioni moleste.
La sentenza della Cassazione e il principio di diritto
Con l’ordinanza 20096/2023, la Cassazione ha ribadito che le immissioni moleste, sia olfattive che sonore, determinano un danno biologico risarcibile di per sé, che non richiede una specifica prova documentale. Questo tipo di danno è infatti indipendente dalla lesione del diritto alla salute ed è qualificato come danno al normale svolgimento della vita personale, familiare e relazionale.
La possibilità di prova presuntiva
Secondo la Cassazione, il danno biologico causato da immissioni moleste può essere provato anche tramite presunzioni basate su principi di comune esperienza. Questo significa che la persona danneggiata non è obbligata a fornire una prova documentale dettagliata, ma può dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni di vita e delle abitudini quotidiane sulla base di esperienze comuni.
Questo, sotto il profilo pratico, significa che il risarcimento del danno non è automatico e scontato ma necessita di un principio di prova, anche se questa può essere fornita con indizi (appunto le “presunzioni”) e non necessita di apposita documentazione.
La tutela dei diritti costituzionali
La sentenza della Cassazione conferma la tutela dei diritti costituzionali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Essa riafferma il diritto alla vita familiare all’interno della propria abitazione e il diritto alla libera espressione delle proprie abitudini quotidiane, tutelando la qualità della vita delle persone danneggiate da immissioni moleste.
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