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Rinuncia all’eredità e restituzione di donazioni e legati

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(@raffaella-mari)
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Scopri i dettagli sulla rinuncia all’eredità e come essa incide sul diritto di conservare donazioni e legati. Informazioni chiave sulla rappresentazione e la quota di legittima.

Chi rinuncia all’eredità perde anche le donazioni e i legati che ha ricevuto dal defunto? È tenuto a restituire tali beni agli altri eredi? E cosa succede invece se il donatario è morto prima del donante e, al suo posto, subentrano nell’accettazione dell’eredità i figli? La questione è stata oggetto di un recente chiarimento da parte della Cassazione che, in proposito, ha fornito un principio innovativo. In questo articolo cercheremo di comprendere come funzionano le leggi in materia di rinuncia all’eredità e rappresentazione. Ma procediamo con ordine.

Se rinuncio all’eredità, perdo anche donazioni e legati?

La risposta a questa domanda è “no”. Rinunciare all’eredità non significa automaticamente perdere le donazioni e i legati ricevuti. Tuttavia, c’è una condizione importante da tenere presente: il discendente che eredita in seguito alla rinuncia del proprio genitore dovrà considerare tali donazioni e legati come parte della quota di legittima che gli spetta per legge. Sicché, chiaramente, la sua quota di eredità potrebbe essere inferiore.

Poniamo il caso di Tizio, che decide di rinunciare all’eredità. Tizio ha ricevuto in vita del defunto alcune donazioni. Nonostante la rinuncia all’eredità, Tizio può mantenere queste donazioni. Tuttavia, se Caio, figlio di Tizio, eredita in seguito alla rinuncia del padre, dovrà considerare tali donazioni come parte della sua quota di legittima.

Tale principio vale anche se l’erede non può accettare perché morto prima del defunto e, al suo posto, succede il figlio a titolo di rappresentazione. Anche in tal caso, le donazioni che il genitore defunto – e quindi impossibilitato ad accettare l’eredità – aveva ricevuto non andranno restituite ma imputate alla legittima.

Che cosa significa “rappresentazione” in questo contesto?

La “rappresentazione” è un principio del diritto delle successioni che prevede che un discendente (ad esempio un figlio o un nipote) possa subentrare al posto dell’ascendente (genitore o nonno) che non può (perché già morto) o non vuole accettare l’eredità. La rappresentazione può dunque operare in caso di rinuncia all’eredità.

Come interagiscono la rappresentazione e la rinuncia all’eredità?

L’articolo 552 del Codice civile stabilisce che il legittimario che rinuncia all’eredità può mantenere le donazioni e i legati a suo favore, a meno che non sia necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni per garantire la legittima agli eredi.

L’articolo si riferisce al caso in cui il legittimario, chiamato anche all’eredità, vi rinunzi. In questo caso è considerato come se non fosse mai stato chiamato, ma può mantenere, come un qualsiasi altro estraneo, le donazioni eventualmente a lui fatte dal defunto ed i legati solo fino a concorrenza della quota disponibile. In seguito alla rinunzia del legittimario, la disponibile potrebbe però risultare ridotta a causa della mancata imputazione alla legittima delle donazioni e dei legati effettuati al legittimario rinunziante pregiudicando così la posizione dei beneficiari dei lasciti fatti sulla disponibile.

La questione della rinuncia all’eredità

Il problema affrontato nella sentenza è quello di interpretare correttamente la combinazione tra:

  • la normativa sulla rappresentazione e cioè il subentro del discendente all’ascendente (figlio o fratello del de cuius) che non possa, perché premorto, o che non voglia, perché rinunciante, accettare l’eredità;
  • l’articolo 552 del Codice civile secondo cui il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può, sulla disponibile, trattenere le donazioni e i legati a suo favore; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a questo ultimo.

Quest’ultima norma è finalizzata a limitare la posizione del legittimario che, avendo già ricevuto delle donazioni in vita non dispensate da imputazione (e quindi in conto di legittima), preferisce rinunciare all’eredità, determinando un aggravio della posizione degli altri legittimari. In tal caso, le pretese degli altri legittimari devono rivolgersi proprio nei confronti delle disposizioni che il rinunciante intendeva ritenere con la propria scelta.

L’articolo 552 però pone un dubbio interpretativo nell’ipotesi in cui, per effetto della rinuncia, operi il meccanismo della rappresentazione con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante. Ebbene, ha spiegato la Cassazione, ove invece si verifichi il subentro dei discendenti del rinunciante, le donazioni e legati vanno fatti gravare sull’indisponibile e quindi sulla quota di legittima, nella quale sono subentrati i rappresentanti, che per effetto tale previsione sono appunto tenuti a procederne all’imputazione. Ne consegue, ha concluso il collegio, che deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell’articolo 552 il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano a titolo di rappresentazione».

Cosa succede se i discendenti subentrano dopo la rinuncia?

Se i discendenti del rinunciante subentrano grazie alla rappresentazione, le donazioni e i legati ricevuti dal rinunciante gravano sulla quota di legittima.

La questione della rinuncia all’eredità e delle sue implicazioni in termini di donazioni e legati è piuttosto complessa. È importante, quindi, essere ben informati e, in caso di dubbi, rivolgersi a un professionista del diritto delle successioni.

 
Pubblicato : 12 Maggio 2023 13:45