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Rinnovazione della ctu: ultime sentenze

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Presupposti per dichiarare la nullità della ctu; rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico; valutazione della consulenza.

Omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU

Al fine di valutare la misura in cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU sia ricorribile per cassazione occorre premettere che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Pertanto, l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra dunque un vizio di omessa pronuncia ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche al provvedimento impugnato.

Cassazione civile sez. I, 27/01/2022, n.2482

Prove raccolte in un processo

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l’inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l’effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita.

(In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l’utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza).

Cassazione civile sez. III, 03/11/2021, n.31312

Richiesta di rinnovazione della ctu

La richiesta di rinnovazione della CTU va formulata, al più, all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dovendo in caso contrario ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima richiesta in appello.

Corte appello L’Aquila, 18/01/2019, n.103

Violazioni procedurali in sede di operazioni peritali poi sanate

Non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della CTU qualora siano state commesse delle violazioni procedurali in sede di operazioni peritali cui sia stato posto rimedio con l’avvenuto deposito degli allegati alla CTU e della prima stesura della relazione di CTU inviata alle parti; allo stesso modo non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU medesima.

Tribunale Milano sez. VII, 05/04/2019, n.3393

Obbligo di rinnovazione della ctu

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.

Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799

I poteri discrezionali del giudice

Il potere del giudice dell’esecuzione di disporre, prima della vendita all’incanto dell’immobile espropriato, la rinnovazione della c.t.u. ad esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonchè palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.

Cassazione civile sez. III, 30/06/2014, n.14774

Accertamento effettuato con la consulenza tecnica d’ufficio

Nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima; il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità qualora non sia sorretto da una motivazione logica ed adeguata.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la cui motivazione era stato escluso, in modo apodittico, che si fosse verificata, dall’effettuato accertamento tecnico, una significativa variazione di valore dell’immobile da dividere, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare, non fornendosi, altresì, un’idonea giustificazione del diniego di rinnovazione della c.t.u., invocata dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all’effettivo valore di mercato dell’immobile al momento della sua attribuzione e non a quello determinato ben nove anni prima, sia pure rivalutato).

Cassazione civile sez. II, 16/02/2007, n.3635

Ctu di primo grado: sentenza impugnata

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non risulti l’indicazione con criterio specifico e tecnico del grado di inabilità, il giudice non può determinarlo applicando il criterio equitativo.

(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in presenza di una c.t.u. di primo grado che aveva escluso la natura tecnopatica della malattia da cui era affetto l’assicurato e, senza disporre alcuna rinnovazione della c.t.u., aveva riconosciuto la causa professionale della patologia stessa determinando nel 14% il grado di riduzione dell’attitudine lavorativa, facendo ricorso ad un criterio equitativo).

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2000, n.12910

Obbligo di disporre una nuova consulenza

Il giudice d’appello, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.

Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569

Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico

Non è giustificata la richiesta di rinnovazione della ctu quando le censure mosse non presentano il carattere della specificità, appuntandosi più su rilievi di carattere psicologico e culturale attinenti la persona del consulente, che sulla puntuale indicazione di omissioni in cui sarebbe incorso il medesimo nell’espletamento dell’incarico, di carenza scientifiche o di affermazioni illogiche eventualmente contenute nella relazione.

Corte appello Roma sez. II, 09/09/2010, n.3532

Rinnovazione della ctu

È implicito l’esercizio del potere-dovere di revoca dell’ordinanza ammissiva di chiarimenti al c.t.u. o di rinnovazione della consulenza d’ufficio, nella nuova valutazione di quella espletata, comprovante la superfluità del precedente provvedimento ammissivo.

Cassazione civile sez. II, 05/05/1998, n.4527

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Pubblicato : 30 Dicembre 2022 03:30