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Rimozione forzata: quando è prevista e come avviene

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(@sabrina-mirabelli)
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In caso di sosta/fermata irregolare di un veicolo gli agenti accertatori possono disporre che il mezzo venga prelevato e trasportato presso un deposito comunale.

Se la macchina non è più nel posto dove l’hai lasciata parcheggiata, la prima cosa che ti viene in mente è che è stata rubata. Può succedere, però, di scoprire che i ladri non c’entrino niente perché il mezzo è stato rimosso dal carro attrezzi in quanto si trovava in una delle ipotesi di sosta o di fermata vietata, disciplinate dal Codice della strada. Ma più precisamente quando la rimozione forzata è prevista e come avviene?

In generale, questo tipo di sanzione amministrativa accessoria a quella amministrativa pecuniaria, si applica in caso di sosta/fermata irregolare. Gli agenti della polizia municipale o di altre forze dell’ordine, intervenuti se chiamati sul posto da eventuali interessati (ad esempio, dal titolare di un passo carrabile) o durante un normale pattugliamento, accertata l’infrazione, possono avere fatto prelevare il veicolo e trasferire fino alla depositeria comunale.

In ogni caso, per sapere se si è trattato effettivamente di una rimozione forzata, devi contattare la sede della polizia locale e indicare i dati dell’auto (il modello e la targa) e il luogo ove era posteggiata. Se la rimozione è confermata, devi attivarti per recuperare il mezzo, pagando tutte le conseguenti spese.

Vediamo allora insieme le ipotesi in cui è prevista la rimozione forzata e come avviene.

Rimozione forzata: in quali casi è prevista dal Codice stradale?

Il Codice della strada prevede che gli organi di polizia dispongono la rimozione forzata dei veicoli [1]:

  1. nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza l’ente proprietario della strada ha stabilito che la sosta del veicolo costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta è integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
  2. quando sostano nelle strade urbane a senso unico di marcia, sul lato sinistro della carreggiata, qualora non rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza [2];
  3. nei casi in cui sono vietate la fermata e la sosta [3] ovvero:
    • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
    • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
    • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
    • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici così da occultarne la vista nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
    • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
    • nei centri abitati, in corrispondenza di un incrocio o a meno di 5m, salvo diversa indicazione;
    • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti;
    • sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
    • sui marciapiedi, salvo diversa indicazione;
    • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
    • negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici;
  4. nei casi in cui è vietata la sosta [4], cioè:
    • allo sbocco dei passi carrabili;
    • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure impedendone lo spostamento;
    • in seconda fila;
    • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia (se non è presente la segnaletica orizzontale, si considerano 15m prima e 15m dopo il palo di fermata);
    • sugli spazi riservati ai taxi;
    • sulle aree destinate al mercato;
    • sugli spazi riservati a carico e scarico;
    • sulle banchine, salvo diversa indicazione;
    • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
    • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    • nelle aree pedonali urbane;
    • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
    • negli spazi per impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica;
    • davanti ai cassonetti;
    • in corrispondenza dei distributori di carburante, limitatamente alle ore di esercizio, 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
  5. nei centri abitati ove è vietata la sosta per i rimorchi staccati dal veicolo trainante, salvo diversa indicazione [5];
  6. in tutti gli altri casi in cui la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
  7. quando il veicolo viene lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

Inoltre, gli organi di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, quando per il loro stato o per altro fondato motivo è possibile ritenere che sia stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia [6].

Come avviene la rimozione forzata di un veicolo?

Il Codice della strada prevede che quando un veicolo viene lasciato in sosta irregolare, ovvero si trova in una della ipotesi in cui è ammessa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione, i quali provvedono a che il veicolo sia trasportato e custodito in luoghi appositi [7].

L’ente proprietario della strada può affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicoli a un soggetto che abbia regolare licenza di rimessa e sia in possesso di tutti i requisiti legali riportati nel Regolamento di attuazione del Codice della strada. I veicoli da adoperare per effettuare la rimozione devono presentare le caratteristiche specifiche stabilite per legge, che possono essere aggiornate da un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il mezzo rimosso, quindi, viene trasportato e custodito in un deposito comunale o convenzionato con il Comune nell’attesa che il proprietario provveda a recuperarlo.

I veicoli destinati al trasporto delle persone invalide non possono essere oggetto di rimozione forzata. Tuttavia, possono essere spostati in una vicina area idonea ad esempio in uno stallo di sosta riservato e posto poco più in là rispetto all’originario posizionamento del veicolo.

Qual è la procedura per la restituzione del veicolo rimosso?

Il veicolo rimosso può essere restituito al soggetto che ne ha diritto, il quale si sia presentato nel luogo presso cui è in custodia il mezzo, munito di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione e del certificato di assicurazione e abbia pagato le spese di intervento, rimozione e custodia.

La tariffa varia in base a diversi parametri, tra cui la massa a pieno carico e la tipologia del veicolo, la fascia oraria della rimozione e della restituzione, la durata della custodia. Proprio per tale motivo conviene recuperare l’automobile il prima possibile. In genere, il costo rimozione forzata oscilla tra i 150 e i 200 euro (Iva esclusa). A questa cifra va poi aggiunta quella della relativa sanzione amministrativa pecuniaria ovvero la multa per sosta vietata.

Se la notifica del verbale di contravvenzione è stata inoltrata presso il domicilio del proprietario del veicolo, questi ha 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il veicolo può essere ritirato anche da una persona diversa dal proprietario, purché provvisto di una delega e della documentazione richiesta.

Il proprietario del veicolo (o il suo delegato) ha 180 giorni di tempo dalla notificazione del verbale che contiene la contestazione della violazione e l’indicazione della rimozione per recuperare il mezzo [8]. Se trascorso tale termine, il proprietario del mezzo non si è presentato prezzo l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione, il veicolo può essere alienato (ossia venduto all’asta) oppure demolito.

Nel caso in cui il veicolo venga venduto, la somma ricavata serve a coprire le spese di rimozione e custodia non corrisposte dal proprietario del mezzo; se il ricavato è superiore a tali spese, l’ammontare residuo viene restituito al soggetto che ne ha diritto.

Contro la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo è ammesso il ricorso al prefetto [9].

Se il proprietario del veicolo sopraggiunge sul posto quando l’operazione di rimozione è ancora in corso, la restituzione del mezzo può essere fatta immediatamente, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione, oltre che della sanzione amministrativa. In tal caso, l’incaricato riceve le somme dovute e rilascia una ricevuta di pagamento.

Una volta restituito il veicolo, viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal proprietario del veicolo o dalla persona delegata, che deve accertare come il veicolo non abbia subìto alcun tipo di danno.

All’interessato o al delegato viene rilasciata una copia mentre il custode del luogo dove si trovava il veicolo rimosso, rilascia una quietanza di pagamento.

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Pubblicato : 3 Dicembre 2022 08:30