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Rifiuti abbandonati: responsabilità proprietario terreno

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(@paolo-remer)
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Quando il proprietario del suolo risponde in solido con chi ha effettuato l’abbandono, ed è tenuto a bonificare a sue spese il sito inquinato.

Molte zone d’Italia sono una discarica a cielo aperto: il deprecabile fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti dilaga anche nelle spiagge, nei boschi e nei parchi, oltre che nelle strade cittadine. E gli ingenti costi di recupero e di smaltimento vengono sopportati dalla collettività, anziché dagli incivili.

Di solito si tende a pensare che il soggetto responsabile di questi illeciti amministrativi – che nei casi più gravi costituiscono reato – sia colui che ha effettuato l’abbandono, ed è vero, ma non del tutto, nel senso che per i rifiuti abbandonati si configura, a determinate condizioni, anche la responsabilità del proprietario del terreno in cui sono stati depositati o sversati (perché anche le sostanze liquide sono considerate rifiuto).

Abbandono di rifiuti: cosa si rischia?

La legge vieta in generale l’abbandono di rifiuti, non solo sui suoli pubblici ma anche nei terreni privati. Il Testo Unico dell’Ambiente [1] impone il divieto di abbandono di rifiuti – solidi o liquidi – nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque, superficiali o sotterranee.

Se chi compie l’abbandono è un privato, e i rifiuti non sono speciali o pericolosi, la violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa, da un minimo di 300 euro a un massimo di 3.000 euro, aumentata fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. Se il responsabile è un’impresa o un ente, la medesima condotta costituisce reato contravvenzionale, punito con la pena, alternativa, dell’arresto da 3 mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro; ma se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena congiunta dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda.

In entrambi i casi il responsabile dell’abbandono è tenuto a rimuovere i rifiuti, destinandoli al corretto smaltimento o recupero, ed anche a ripristinare lo stato dei luoghi (ciò che si definisce anche con il termine di «bonifica» del sito inquinato. L’ordine viene impartito con provvedimento dell’Ente pubblico che esercita la vigilanza sul territorio (Comune, Ente Parco, Provincia, Regione) e, in particolare, il sindaco può emanare un’ordinanza di bonifica urgente, a carico del proprietario, quando ravvisa un concreto rischio per la salute o l’incolumità pubblica, intimandogli di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti entro un determinato termine.

Abbandono di rifiuti: quando è responsabile il proprietario del suolo?

Insieme a colui che ha compiuto materialmente l’abbandono di rifiuti, sono tenuti «in solido», ossia insieme a lui, a provvedere alla rimozione del materiale ed al ripristino dello stato dei luoghi anche il proprietario del terreno, al quale è equiparato – come ha affermato la Corte di Cassazione [2] – l’usufruttuario, l’affittuario, l’enfiteuta e chiunque altro si trovi, con quell’area, in un rapporto – anche di mero fatto – tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che la zona possa essere adibita a discarica di rifiuti.

Abbandono di rifiuti: quando il proprietario del terreno non è responsabile?

Dal principio giurisprudenziale sopra enunciato si evince che, per far scattare la responsabilità in solido, non basta essere proprietari dell’area in cui è avvenuto l’abbandono di rifiuti, o titolari di un diritto reale su di essa, ma occorre avere una forma di controllo, gestione o custodia di quel suolo. Ciò significa che – come ha ribadito di recente la Cassazione [3] – il proprietario del terreno sul quale soggetti estranei hanno abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti può essere ritenuto non responsabile della contravvenzione, e non ha il dovere di rimuovere i materiali abbandonati, in quanto non può configurarsi a suo carico una generica responsabilità di tipo omissivo, né un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo del bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Come si stabilisce se il proprietario è responsabile dell’abbandono di rifiuti altrui?

Altre decisioni giurisprudenziali, però, continuano ad affermare la responsabilità del proprietario che è rimasto inerte e non ha impedito l’abbandono illecito di rifiuti sul suo terreno, imputandogli la responsabilità a titolo di colpa per omessa vigilanza. In ogni caso, non può ravvisarsi una responsabilità «di posizione», per il solo fatto di essere proprietario dell’area, ma occorre provare a suo carico una complicità, o quantomeno un’acquiescenza, verso chi ha commesso l’illecito abbandono di rifiuti.

In tal senso, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato [3] ha ritenuto il proprietario di un terreno responsabile per l’inquinamento di una falda acquifera provocato da materiali lapidei, provenienti da una cava, depositati sul suolo (coltivato a vigneto), anche se il suo comportamento era stato soltanto omissivo: nel caso deciso vi era stato «un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa»; altrimenti vi sarebbe stata «una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa» che avrebbe comportato l’esclusione della responsabilità.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la responsabilità del proprietario può essere imputabile anche a «colpa per negligenza, cioè consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area». In sostanza, il proprietario deve, quindi, fare tutto ciò che gli è possibile per «impedire che sull’area possano essere depositati rifiuti».

 
Pubblicato : 1 Marzo 2023 13:30