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Ricovero e cure in clinica privata: quando non si paga l’Iva

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(@paolo-remer)
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Dl Semplificazioni: esenti da Iva numerose prestazioni delle strutture sanitarie non convenzionate con il Ssn; alle altre si applica l’aliquota agevolata del 10%.

Molti pazienti preferiscono ricevere le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno presso strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le motivazioni di questa scelta dipendono, il più delle volte, dalla qualità dei servizi erogati, dai minori tempi di attesa e di fruizione, da un particolare rapporto con i medici che lavorano nella struttura, dalla possibilità di ottenere servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti dagli ospedali pubblici. Il grosso svantaggio è che in questi casi il costo delle prestazioni è interamente a carico del paziente, quindi solo i più abbienti possono permetterselo. Quando la cifra è elevata – si pensi ad un’impegnativa operazione chirurgica e ad un lungo ricovero – l’Iva incide parecchio, e a chi vuole risparmiare almeno il 20% interessa sapere quando non si paga l’Iva per il ricovero e le cure in una clinica privata.

Al riguardo c’è una buona notizia per i pazienti: il recente decreto Semplificazioni bis, varato dal Governo a giugno 2022 e convertito in legge a inizio agosto [1] , ha reso completamente esenti dall’Iva parecchie prestazioni, ed ha esteso l’aliquota agevolata del 10%, in luogo di quella ordinaria del 22%, ad altri servizi, compresi quelli aggiuntivi, ad esempio nei confronti degli accompagnatori o per le camere singole e più confortevoli. Si tratta di innovazioni radicali rispetto alla disciplina previgente, e sono già di immediata applicazione.

Esenzione Iva in clinica privata: quando opera?

In estrema sintesi, con l‘Iva esente o ad aliquota più leggera le cliniche private e tutte le altre strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale vengono equiparate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, alle strutture pubbliche ed a quelle private convenzionate con il Ssn.

La novità per cui non si paga l’Iva in clinica privata riguarda le prestazioni di ricovero e cure in una di tali strutture, perché le prestazioni ambulatoriali erano già eseguite in regime di esenzione Iva, a prescindere dal luogo in cui venivano svolte ed erogate.

Prestazioni di ricovero e cura in clinica privata

Il decreto Semplificazioni ha modificato la norma sull’Iva [2] estendendo l’applicazione dell’esenzione Iva totale alle prestazioni di ricovero e cura eseguite presso una clinica privata, non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. La condizione base per fruire dell’esenzione totale è che la prestazione sanitaria erogata sia di per sé compresa tra quelle esenti Iva – come già accade nelle strutture pubbliche ed in quelle convenzionate –  altrimenti sarà imponibile (ma con l’aliquota agevolata del 10% che esamineremo nel paragrafo successivo).

L’esenzione Iva riguarda, in generale, tutte le prestazioni di consulenza medica, diagnosi, esami, cure e terapie, anche riabilitative, ed interventi chirurgici, compresi quelli svolti da professionisti esterni alla struttura in cui operano e dunque non dipendenti dalla stessa.

Facciamo un esempio per capire il meccanismo di funzionamento.

Lorenzo viene ricoverato ed operato in una clinica privata, che emette fattura per complessivi 7.500 euro. L’onorario del chirurgo per l’intervento svolto, pari a 5.000 euro, è completamente esente da Iva, mentre le altre prestazioni erogate dalla struttura (stanza e servizi aggiuntivi) sono imponibili: quindi Lorenzo pagherà l’Iva (ad aliquota agevolata del 10%) soltanto su 2.500 euro anziché sull’intero importo fatturato.

Servizi sanitari aggiuntivi: aliquota Iva agevolata

Le prestazioni erogate dalla clinica privata non esenti da Iva beneficiano, comunque, dell’aliquota Iva agevolata al 10%, e questa è la seconda grande novità apportata dal decreto Semplificazioni a partire da agosto 2022: in sostanza, rispetto a prima, l’Iva è più che dimezzata. Tra i servizi sanitari aggiuntivi che rientrano nell’applicazione dell’aliquota agevolata sono comprese anche le prestazioni di tipo «alberghiero» che la clinica fornisce ai ricoverati, come la stanza singola a prezzo maggiorato e l’alloggio degli eventuali accompagnatori dei malati che desiderano pernottare in clinica per stargli vicino.

Rimangono, invece, fuori campo dall’Iva agevolata – e dunque sono sempre soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22% – i servizi completamente slegati dalla prestazione sanitaria resa: ad esempio, televisore in camera, fornitura di bevande costose, attività ricreative e sportive non riabilitative, e, in generale, tutte le «prestazioni di maggior comfort alberghiero»: l’elenco completo dei servizi che godono dell’aliquota ridotta (da cui si ricavano, per esclusione, quelli soggetti all’aliquota ordinaria) è contenuto in una tabella allegata alla norma [2] .

 
Pubblicato : 27 Luglio 2023 14:45