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Ricorso al Prefetto contro una multa: termini per la risposta

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(@angelo-greco)
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Entro quanto tempo deve arrivare l’ordinanza della Prefettura e che succede se non c’è risposta.

Hai preso una multa stradale e siccome ritieni che sia palesemente illegittima, hai deciso di fare ricorso al Prefetto. Sai bene che questa strada, oltre ad essere gratuita, non ti impone di partecipare a udienze. Hai anche accettato il rischio di rimettere la decisione a un organo amministrativo, non imparziale come il Giudice di Pace; ma poiché il vizio del verbale era evidente, non hai avuto esitazioni. Ora, poiché sono passati diversi giorni dall’invio del ricorso senza ricevere alcun riscontro, ti chiedi cosa succede in questi casi. In questo articolo vedremo quali sono i termini per la risposta dopo il ricorso al Prefetto contro una multa. Spiegheremo entro quanto tempo deve pervenire l’eventuale accoglimento o rigetto e cosa succede se invece non ricevi nulla. Ma procediamo con ordine.

Ricorso al Prefetto: termini per il ricorso

Prima di vedere quali sono i termini per entro cui il Prefetto deve rispondere al tuo ricorso, vediamo piuttosto entro quanto tempo tale ricorso va spedito. La legge parla di 60 giorni dal ricevimento del verbale. Pertanto:

  • se la multa ti è stata contestata nell’immediatezza dell’infrazione con contestuale consegna del verbale, il termine decorre proprio da tale momento;
  • se invece il verbale ti è stato spedito a casa, il termine decorre dal giorno dell’arrivo del postino (o del ricevimento della PEC).

Nel rispetto di tale termine, hai due opzioni:

  • spedire il ricorso direttamente alla Prefettura;
  • spedire il ricorso all’organo accertatore (ad esempio la polizia municipale, la polizia di Stato, ecc.) che, a sua volta, lo inoltrerà poi – con le proprie controdeduzioni – al Prefetto.

La scelta tra tali due opzioni può influenzare il termine entro cui deve pervenirti la risposta al ricorso. Difatti, nel secondo caso, il termine è più breve (lo vedremo più avanti).

Attenzione però: se spedisci il ricorso all’organo accertatore devi sempre intestarlo con la seguente dicitura: «Ricorso al Prefetto». Diversamente l’atto può essere scambiato per un semplice “ricorso in autotutela”, il che – oltre a far decorrere i termini per il regolare ricorso al Prefetto – non ti garantirà alcuna risposta.

Se non sai se convenga di più fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, ti consiglio di leggere questo articolo: Multa e ricorso: meglio il Prefetto che il Giudice di pace.

Ricorso al Prefetto: termini per la risposta

Come anticipato sopra, i termini per la risposta al tuo ricorso da parte del Prefetto variano in base a chi hai inoltrato il ricorso stesso:

  • se lo hai inviato direttamente al Prefetto, la risposta deve essere consegnata all’ufficio postale entro 210 giorni (decorrenti dal ricevimento del tuo ricorso);
  • se lo hai inviato all’organo accertatore, la risposta deve essere consegnata all’ufficio postale entro 180 giorni.

Nel primo caso, il maggior termine si giustifica per il fatto che la Prefettura deve chiedere chiarimenti all’organo accertatore non appena ricevuto il tuo ricorso. Nel secondo, invece, tali chiarimenti vengono inviati insieme all’inoltro del tuo ricorso.

Vediamo, nel concreto, qual è l’iter che il tuo ricorso seguirà.

Se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, questi, ai fini della necessaria istruttoria, deve trasmetterlo, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione, all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore.

Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a ritrasmetterlo al Prefetto, corredato di ogni elemento utile alla sua decisione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

L’articolo 204 del Cds stabilisce che il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene corretta la multa, adotta, entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore – e quindi complessivamente entro 210 giorni (30+60+120 giorni) un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale.

Ove, invece, ritenga fondato il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Devi sapere che, se fai ricorso al Prefetto, non ci sono udienze come invece dinanzi al Giudice di Pace, tuttavia puoi chiedere di essere ascoltato personalmente. Ebbene, in questo caso, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Tale termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa.

L’articolo 204 del Cds precisa che i termini in questione sono perentori, posti a pena di illegittimità oltre la loro scadenza, e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione.

Che succede se non ricevo risposta al ricorso?

Vediamo ora che succede se non ricevi invece alcuna risposta o se la risposta è tardiva.

Per verificare il rispetto del termine di 180 o 210 giorni per la risposta della Prefettura non devi considerare la data in cui l’ordinanza ti viene consegnata ma quella in cui viene spedita ossia la raccomandata viene consegnata all’ufficio postale.

Il mancato rispetto dei termini, o il mancato riscontro al tuo ricorso, comporta l’accoglimento tacito del ricorso, secondo la regola del silenzio-assenso.

Come si calcola il termine di risposta del Prefetto?

Per il calcolo del tempo, ai fini del computo del termine, deve farsi applicazione dei criteri enunciati nell’articolo 2963 del Codice civile, e quindi:

  • osservanza del calendario comune;
  • non considerazione, nel computo, del giorno iniziale;
  • maturazione del termine con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale;
  • proroga al primo giorno non festivo successivo a quello di scadenza, se quest’ultimo è festivo.

Inoltre, trattandosi di un ricorso amministrativo, non opera l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.

 
Pubblicato : 3 Maggio 2024 12:30