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Ricetta non ripetibile: cos’è e come funziona

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(@sabrina-mirabelli)
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L’erogazione di alcuni farmaci è subordinata alla presentazione di una ricetta medica da rinnovare volta per volta.

La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo, cioè laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale, che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati. A seconda delle modalità in cui i farmaci possono essere dispensati la ricetta si può distinguere in ripetibile (Rr) e non ripetibile (Rnr). In particolare, la ricetta non ripetibile cos’è e come funziona?

La ricetta non ripetibile è quella necessaria per ottenere la consegna di medicinali che possono determinare, con l’uso continuato, rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza. Proprio per tale motivo può essere rilasciata dal medico ogni volta che il paziente necessita del farmaco.

La ricetta ripetibile, invece, è quella necessaria per ottenere il rilascio di farmaci che possono essere dispensati per non più di 10 volte in un periodo di tempo non superiore a 6 mesi. Per le sostanze stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di 3 volte.

In entrambi i tipi di ricetta devono essere indicati la data di redazione e la firma del medico e, nel caso in cui non venga utilizzata la carta intestata, deve essere apposto un timbro recante i dati identificativi del prescrittore.

Ricetta non ripetibile: cos’è e come funziona?

La ricetta non ripetibile, ossia da rinnovare volta per volta, viene rilasciata dal medico con riferimento ai quei farmaci che possono comportare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute, se utilizzati in maniera continuativa.

I medicinali soggetti a ricetta medica non ripetibile possono essere venduti unicamente dalle farmacie con esclusione degli esercizi commerciali individuati dal cosiddetto Decreto Bersani (vedi le parafarmacie) [1]. Detti farmaci riportano sulla confezione la frase “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta” o una dizione analoga.

Il ministero della Salute può imporre la vendita con ricetta non ripetibile anche per prodotti non contemplati dalla Farmacopea ufficiale [2] in sede di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio o qualora ne ravvisi l’opportunità.

La ricetta non ripetibile ha una validità limitata di 30 giorni escluso il giorno di emissione [3] e deve essere ritirata dal farmacista al momento della consegna del farmaco. Il farmacista è tenuto a conservarla per 6 mesi dalla data di spedizione e, quindi, a distruggerla per evitare l’accesso di terzi ai dati in essa contenuti, nel caso in cui non vada consegnata al Servizio sanitario nazionale (Ssn) per il rimborso del prezzo [4].

La normativa non prevede, oltre alla durata temporale della ricetta non ripetibile e al fatto che la stessa deve essere trattenuta dal farmacista, un numero massimo di confezioni da indicare nella ricetta stessa. Spetterà, quindi, al medico specificare il numero di confezioni necessarie alla copertura di un congruo periodo di trattamento (ad esempio, fino alla successiva visita specialistica) [5].

Cosa va riportato sulla ricetta non ripetibile?

Sulla ricetta non ripetibile il medico deve indicare:

  • il dosaggio, qualora ne esista più di uno;
  • la forma farmaceutica;
  • il numero di unità per confezioni, sempre che ne esista più di una;
  • il numero di confezioni totali;
  • il codice fiscale del paziente [6]. Tale indicazione sostituisce quella del nome e del cognome del paziente o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti. A tal proposito, una nota del ministero della Salute dell’11 luglio 2006 ha chiarito che l’indicazione del codice fiscale in sostituzione del nome e del cognome del paziente è obbligatoria quando l’interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome;
  • il codice di esenzione, in caso di ricetta del Servizio sanitario nazionale [7];
  • la data e la firma del medico, che deve essere identificabile mediante chiara indicazione delle sue generalità (stampigliatura a stampa, timbro o scrittura chiara).

In nessun caso, il medico può rendere ripetibile una ricetta da rinnovare volta per volta; pertanto, eventuali diciture apposte sulla ricetta, come ad esempio ricetta ripetibile, non hanno alcun valore.

Per la vendita di quali farmaci è richiesta la ricetta non ripetibile?

I farmaci per la cui vendita è richiesta la presentazione al farmacista di una ricetta non ripetibile sono espressamente individuati dalla legge [8].

In particolare, si tratta di:

  • medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope [9];
  • anoressizzanti;
  • medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell’aloperidolo  (vedi i farmaci neurolettici);
  • inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina (si pensi agli antidepressivi); medicinali a base di clozapina (vedi farmaci per il trattamento della schizofrenia) e medicinali antidemenza anticolinesterasici (ad esempio i farmaci per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer);
  • curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche;
  • alprostadil soluzione iniettabile (farmaci per il trattamento delle disfunzioni erettili);
  • citostatici e immunosoppressori (farmaci per il trattamento terapeutico dei tumori e delle malattie del sistema immunitario);
  • anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco;
  • medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea;
  • tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina. Sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica;
  • vaccini delle epatiti;
  • medicinali a base di ketorolac (vedi il Toradol);
  • medicinali a base di epoietine (si pensi all’Eprex utilizzato come trattamento specialistico in pazienti sottoposti a chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo, o a rischio trasfusionale per ridurre la necessità di trasfusioni);
  • medicinali a base di ticlopidina (come i medicinali che migliorano la circolazione del sangue prevenendo la formazione di coaguli);
  • medicinali a base di isotretinoina ed acitretina, esclusi quelli per applicazione cutanea (medicinali per il trattamento di malattie dermatologiche come psoriasi grave o eczema cronico grave);
  • specifici preparati magistrali [10];
  • medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dalla legge [11];
  • medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile”.

Quali sono gli altri tipi di ricetta medica?

In base alle modalità di erogazione dei farmaci si possono distinguere altre due tipologie di ricetta: la ricetta ministeriale speciale (Rsm) e la ricetta limitativa.

In particolare la prima, detta anche ricetta a ricalco, è prevista per ottenere il rilascio di sostanze stupefacenti o psicotrope [12] sottoposte alla vigilanza e al controllo del ministero della Salute e di medicinali a base di tali sostanze. Si tratta di farmaci utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative.

Con la ricetta limitativa possono essere dispensati i medicinali:

  • vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (Rrl e Rnrl). Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi e può essere utilizzata solo una volta;
  • utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (Osp), che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”;
  • utilizzabili esclusivamente in ambulatorio da specialisti individuati (Uspl) dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). Peraltro, il farmacista non può vendere al pubblico i farmaci Uspl ma li può detenere; tali medicinali possono essere forniti direttamente allo specialista anche dai produttori e dai grossisti.

Esistono poi dei farmaci per il cui rilascio non è richiesto alcun tipo di ricetta. Si tratta dei medicinali da banco (Otc) e di altri medicinali non soggetti a prescrizione (Sop).

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Pubblicato : 9 Dicembre 2022 19:38