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Ricetta medica fuori regione: è valida?

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(@mariano-acquaviva)
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Qual è la differenza tra ricetta bianca e ricetta rossa? Si può utilizzare la prescrizione medica emessa in un’altra provincia o regione?

In Italia non è possibile andare in farmacia e acquistare medicine senza la prescrizione del medico. L’acquisto è libero solamente per i cosiddetti “farmaci da banco”, destinati al trattamento di disturbi minori e di lieve entità, la cui valutazione dei sintomi può essere effettuata dal paziente stesso sulla base delle proprie esperienze. Con questo articolo ci occuperemo di una specifica questione: vedremo cioè se la ricetta medica fuori regione è valida.

Mettiamo il caso che il medico di famiglia abbia segnato un farmaco che bisogna somministrare urgentemente; il problema, però, è che le farmacie del proprio Comune ne sono sprovviste: occorre quindi andare fuori provincia oppure addirittura fuori regione. In un’ipotesi del genere, la prescrizione medica sarebbe utilizzabile? È valida la ricetta medica fuori regione? Vediamo cosa dice la legge.

Ricetta medica: cos’è?

La ricetta è il documento con cui il medico chirurgo (ossia, il medico laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale) prescrive uno o più farmaci al proprio paziente.

Come detto in apertura, senza ricetta non ci si può recare in farmacia per l’acquisto di medicinali, a meno che questi non siano “da banco”.

Ricetta bianca: che cos’è?

Si definisce “ricetta bianca” la prescrizione medica che ha ad oggetto farmaci non mutuabili, cioè medicinali il cui costo non può essere rimborsato dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) ed è, pertanto, a completo carico del cittadino.

Generalmente, la ricetta bianca riguarda farmaci (appartenenti alla cosiddetta “fascia C”) utilizzati per il trattamento di disturbi e patologie di lieve entità.

La ricetta bianca viene compilata sul ricettario personale del dottore, a mano oppure al computer.

Ricetta rossa: che cos’è?

Al contrario della ricetta bianca, la cosiddetta “ricetta rossa” (o rosa) è destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale.

La “ricetta rossa” è scritta sul ricettario regionale ed è chiamata così per la colorazione rossa dei bordi dei campi che il medico compila. Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) che rientrano nella Fascia A.

La “ricetta rossa” può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza, il medico che svolge attività di libero professionista o il medico che svolge attività privata a pagamento, nell’ospedale stesso (intramoenia) oppure nel suo studio, non può usare il ricettario regionale in tale ambito, ma deve utilizzare esclusivamente la “ricetta bianca” presente nel proprio ricettario personale.

Sarà poi il medico di famiglia a scrivere sulla ricetta rossa le prescrizioni suggerite dello specialista, se le condivide.

Ricetta elettronica: che cos’è?

La ricetta elettronica (o dematerializzata) è la ricetta rossa emessa dal medico in formato digitale e non cartaceo.

Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer tramite uno specifico programma del Servizio sanitario della regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla tradizionale ricetta rossa cartacea.

Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario. Il medico, comunque, anche se la ricetta è elettronica, ne stampa un promemoria cartaceo che consegna al paziente.

La ricetta elettronica ha la stessa validità temporale e, esattamente come quella rossa, serve a prescrivere i medicinali rimborsabili di Fascia A.

Per quanto tempo è valida una ricetta?

La ricetta medica ha una validità limitata nel tempo; per la precisione:

  • la “ricetta bianca” ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione. Entro questi limiti, la ricetta è “ripetibile”, nel senso che l’assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all’unità, la ricetta diventa “non ripetibile” e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta;
  • la “ricetta rossa” ha una validità di soli 30 giorni; vale a dire che la confezione o le confezioni di medicinale prescritte si possono ritirare, per una volta sola, entro 30 giorni dalla data di compilazione visibile sulla ricetta.

Ricetta medica di un’altra regione: è valida?

Si può utilizzare la prescrizione medica emessa in un’altra regione? Sì, se si tratta di ricetta elettronica o dematerializzata.

Al contrario di quella cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione, senza pagare il prezzo completo del medicinale ma soltanto il ticket previsto dalla propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento.

Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico e la ricetta elettronica non fosse disponibile, il cittadino potrà comunque ritirare i farmaci prescritti utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico.

In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del cittadino.

Se si dovesse perdere il promemoria, si potrà comunque ritirare il farmaco perché la prescrizione è registrata in una banca dati (archivio elettronico) accessibile a tutte le farmacie.

In pratica, con la ricetta elettronica un cittadino può recarsi in una farmacia di altra regione e ad avere diritto all’erogazione dei farmaci.

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Pubblicato : 15 Gennaio 2023 10:00