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Revoca della donazione per danni al donante

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(@paolo-florio)
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Revoca della donazione per ingratitudine: è possibile revocare la donazione se il donante subisce un pregiudizio grave e doloso. 

La donazione può essere revocata: per sopravvenienza di figli, per ingiuria grave, per aver arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante o per aver rifiutato di versare a quest’ultimo gli alimenti nel caso si sia trovato in gravi condizioni di difficoltà economica tale da mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Lo prescrive l’articolo 801 del codice civile.

Qui di seguito ci occuperemo della revoca della donazione per danni al donante, seguendo la linea interpretativa adottata da una recente sentenza della Corte di Appello di Bologna [1].

Revoca donazione per ingiuria grave

In particolare l’ingiuria grave richiesta dalla legge quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante. Tale comportamento deve esprimere un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. 

Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

La revoca della donazione per ingratitudine sotto il profilo della ingiuria grave richiede un’azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità. Per contro i comportamenti del donatario come l’interruzione degli studi, l’uso di stupefacenti e la commissione di reati che, pur potendo comportare dolorose reazioni nell’animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo, non giustificano la revoca della donazione elargita in epoca anteriore.

L’ingiuriato deve essere soltanto il donante e, quindi, il fatto ingiurioso non assume rilievo, ai fini della revocazione, se commesso verso i congiunti, anche i più stretti, del donante.

Revoca della donazione per danno grave al donante

Un’altra ipotesi di revoca della donazione è l’aver arrecato in malafede un grave pregiudizio al patrimonio del donante. In tal caso si intende il patrimonio economico. 

Le ipotesi di revoca della donazione elencate dalla norma in questione sono tassative: la regola infatti vuole che la donazione sia definitiva, mentre la revocabilità è un’eccezione. La norma dunque, non consente al Giudice di omettere, neppure in via analogica, una approfondita valutazione, anche quantitativa, del danno posto alla base della domanda di revocazione: non è un danno generico a poter integrare l’ipotesi tipica dell’ingratitudine verso il donante, bensì un danno qualificato. Deve trattarsi di un pregiudizio, da un lato, grave — in rapporto, evidentemente, alla situazione economica del donante — e, dall’altro, dolosamente arrecato. Entrambi i connotati, della gravità e del dolo, devono ricorrere congiuntamente.

Il pregiudizio al patrimonio del donante, per avere rilevanza ai fini della revocazione, oltre a presentarsi come grave deve essere arrecato con deliberato proposito di danneggiare il donante, anche se non rientra in alcuno dei delitti contro il patrimonio previsti dalla legge. Il dolo consiste, quindi, nel malvagio proponimento di danneggiare il donante. Vi dovrà essere, tuttavia, proporzionalità tra l’entità del patrimonio e quella del danno arrecato al fine di configurare i presupposti per la domanda di revocazione. Infine vi dovrà essere un effettivo danno del patrimonio del donante, non essendo sufficiente un semplice timore, o uno stato di pericolo.

Quando chiedere la revoca della donazione

Il potere di revoca si presenta come l’esercizio di un diritto potestativo, in quanto dipende dalla volontà unilaterale del donante (o dei suoi eredi) e necessita di una pronuncia costitutiva del giudice, a seguito della quale si determina l’inefficacia sopravvenuta del contratto di donazione. La revocazione può essere richiesta solo in presenza di uno dei fatti tassativamente elencati dall’art. 801 c.c. e, pertanto, non può venire in rilievo in presenza di fatti diversi che dimostrino semplicemente l’irriconoscenza del donatario. Come accennato la revocazione viene in rilievo per fatti sopravvenuti, verificatisi cioè in un tempo successivo al contratto di donazione; ove si siano verificati prima, infatti, se erano noti al donante nel momento in cui ha posto in essere il negozio liberale, saranno irrilevanti ai fini della revocazione. Tutt’al più potranno venire in rilievo come ipotesi di annullamento della donazione per errore sulle qualità del donatario, ove ne ricorrano i presupposti.

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Pubblicato : 11 Gennaio 2023 18:00