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Reverse charge e fatturazione elettronica

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(@paolo-remer)
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Come il regime di inversione contabile convive con gli adempimenti Iva per i contribuenti forfettari che hanno già adottato la fattura elettronica con trasmissione dei dati allo Sdi dell’Agenzia Entrate.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti in regime forfettario con volume di ricavi o compensi superiore a 25mila euro annui (e dal 2024 per tutti, a prescindere dall’entità) impone di conoscere bene il meccanismo del reverse charge, ossia l’inversione contabile dell’Iva: tra i soggetti obbligati sono compresi, per fare due esempi molto comuni, le ditte di pulizia e gli installatori di impianti: quale regime prevale, considerato che gli adempimenti sono differenti?

In effetti tra fatturazione elettronica e reverse charge la stretta connessione deriva proprio dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, tenendo presente innanzitutto che i soggetti in regime forfettario non devono esporre l’Iva in fattura, e perciò non devono neppure liquidarla e versarla. Ma il cessionario dei beni o della prestazione di servizi potrebbe essere obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente o del prestatore, come dispone la normativa tributaria [1]. E allora il regime si avvicina alle ipotesi di autofattura, quelle in cui la fattura viene emessa senza applicazione dell’Iva, poiché questo dato viene integrato dall’acquirente o dal committente, salvo il caso degli acquisti operati da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Fattura elettronica: obbligo e adempimenti

Dal 1° luglio 2022, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i contribuenti in regime forfettario che nell’anno di imposta precedente hanno percepito ricavi e compensi superiori a 25mila euro. Se il contribuente ha esercitato più attività, si tiene conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le annualità esercitate.

I forfettari che non hanno raggiunto questa soglia di 25mila euro annui di ricavi o compensi potranno continuare ad emettere la fattura cartacea, fino al 1° gennaio 2024: da quella data l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà per tutti i soggetti Iva indistintamente.

Le fatture elettroniche devono essere numerate progressivamente e conservate in modalità digitale, per impedire alterazioni successive alla loro formazione e per consentire di leggere in qualsiasi momento successivo, i dati contenuti nel documento fiscale che è già stato creato in formato elettronico. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Sdi (Sistema di interscambio), disponibile sul portale «Fatture e Corrispettivi», consente la compilazione, l’inserimento e la conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche.

Reverse charge: soggetti interessati

I soggetti tenuti all’applicazione del reverse charge sono – a prescindere dalle modalità di fatturazione – quelli che operano nelle seguenti attività e settori:

  • imprese di edilizia in qualità di subappaltatori o che fatturano servizi di pulizia, demolizione e installazione di impianti;
  • rivenditori di prodotti elettronici, telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione (le cosiddette Cpu), console da gioco, personal computer, tablet e laptop;
  • produttori e rivenditori di oro (da investimento o industriale) e prodotti finiti in oro e in argento, compresi i negozi “compro oro”;
  • soggetti che cedono rottami, compresi i pallet recuperati nei cicli di utilizzo successivi al primo;
  • fino al 31 dicembre 2026, coloro che trasferiscono quote di emissioni di gas ed energia elettrica (ad esempio, il Gse).

Reverse charge: soggetti esclusi

Sono esclusi dal reverse charge i soggetti che svolgono prestazioni di servizi nei confronti di soggetti esonerati dagli ordinari adempimenti contabili ai fini Iva (registrazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti), tra cui:

• i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro;
• gli esercenti attività di intrattenimento;
• le associazioni ed enti del «Terzo settore» [2], come le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
• i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti.

Fattura in reverse charge: come si fa

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in reverse charge sono imponibili Iva, che va indicata in fattura mediante la seguente procedura:

  • la fattura è emessa dal cedente o dal prestatore, ma senza addebito d’imposta e con l’annotazione «inversione contabile» e la norma legislativa di riferimento [1];
  • successivamente, la fattura deve essere integrata dall’acquirente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • infine, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o comunque entro 15 giorni dal ricevimento, se avviene nella seconda metà del mese;
  • per fruire della detrazione Iva, la fattura va annotata anche nel registro degli acquisti.

 
Pubblicato : 25 Agosto 2023 18:45