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Restauro di cose di interesse artistico o storico

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(@antonio-pagano)
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Sono proprietario di un bene vincolato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico. Come si procede al restauro dei serramenti?

La Legge 1 Giugno 1939, n. 1089, avente ad oggetto “Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico”, all’art. 2 testualmente recita: “Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro della pubblica istruzione.”

Allorquando l’opera su tale immobile di interesse storico/artistico comporti la sostituzione dei serramenti, tale opera deve necessariamente essere effettuata da restauratore di manufatti lignei, che deve a sua volta attestare la propria qualifica con curricolo di precedenti esperienze in grado di testimoniare il possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nel settore del recupero e/o del restauro dei serramenti lignei.

Difatti l’art 201 del del D. Lgs. 163/06 è stato abrogato e sostituito dal Codice dei contratti pubblici [1]. Tale norma, nella sua precedente formulazione, ai primi 2 commi, in effetti disponeva:

“1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.

  1. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, il regolamento disciplina:
  2. a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 198.”

A sua volta, la vigente disciplina dei beni culturali trova la sua fonte nel “codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In tema di ristrutturazione di immobili vincolati per interesse storico artistico si è recentemente espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere dell’11 agosto 2021 n. 7944, interpellato dai Comuni del Veneto.

L’Autorità, operando peraltro una differenziazione tra interventi su beni culturali e paesaggistici che ha suscitato molti dubbi e perplessità, ha stabilito soltanto per i primi che non è mai consentita un’attività di totale demolizione e ricostruzione, perché scopo della tutela è quello di conservare la consistenza materiale degli stessi.

Su questi beni non sono consentite ristrutturazioni edilizie, ma solo attività di “restauro”, soggette all’autorizzazione della Soprintendenza.

Ciò che rileva in tale tipi di intervento non è tanto l’importo dei lavori, sia esso modesto o rilevante, ma il tipo di intervento, che in tal caso è finalizzato a mantenere lo stile originario della struttura e dei suoi ornamenti.

Pertanto, al fine di non incorrere in un provvedimento di diniego dell’autorità, per tale restauro occorrerà incaricare un restauratore in possesso delle qualifiche e della perizia necessarie a svolgere tale incarico, pena l’illegittimità dell’opera realizzata e le relative sanzioni, ed all’uopo non basterà un’impresa artigiana, che è sfornita dell’esperienza e della perizia necessaria a compiere dette opere.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano 

 
Pubblicato : 8 Luglio 2023 06:00