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Responsabilità precontrattuale: cos’è e quando scatta

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(@paolo-remer)
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Quando e perché si diventa responsabili se le trattative contrattuali falliscono; quali sono i rimedi a tutela della parte incolpevole. 

Si può essere giuridicamente vincolati nei confronti della controparte anche prima di aver firmato un contratto? A volte sì, specialmente quando le trattative si interrompono e falliscono senza un valido motivo e perciò non si arriva alla stipula. Siamo abituati a pensare che gli obblighi reciproci tra le parti sorgano soltanto nel momento in cui il contratto viene concluso, e che prima ci si possa svincolare tranquillamente da ogni impegno, perché non è stata messa la fatidica firma sul documento.

«Non ho firmato niente, quindi non ho assunto nessun obbligo», pensano alcuni. In realtà non è così: nel nostro ordinamento esiste anche la responsabilità precontrattuale, ed è una faccenda molto seria. Vediamo cos’è e quando scatta questa figura giuridica, che comporta importanti conseguenze, prima fra tutte quella di dover risarcire i danni alla parte che, in buona fede, aveva fatto affidamento sull’accordo da raggiungere e perciò aveva affrontato spese e rinunciato ad altre occasioni che, col senno di poi, sarebbero state più proficue.

Esiste, infatti, un generale dovere di correttezza nello svolgimento delle trattative contrattuali, che può essere violato in vari modi: con inganni, con reticenze nel fornire le dovute informazioni ed anche con il silenzio serbato su elementi essenziali del contratto, come le qualità e le caratteristiche del bene promesso in vendita. La legge reagisce a queste condotte illecite e, a tutela della parte incolpevole, prevede dei meccanismi per evitare che le scorrettezze e slealtà compiute nella fase delle trattative rimangano impunite.

Le trattative contrattuali

I contratti più impegnativi non si concludono immediatamente, come invece avviene per l’acquisto di merci esposte nei negozi o anche nei contratti per adesione, quelli che vengono interamente predisposti da una parte e accettati in blocco dall’altra (si pensi ai moduli predisposti da banche, assicurazioni e società commerciali). In molti casi si instaurano trattative tra le parti, finalizzate alla conclusione del contratto: a volte queste trattative sono elaborate, richiedono numerosi incontri e si articolano in attività lunghe e complesse per individuare il tipo di beni o di prestazioni da fornire, i termini di consegna, le modalità di pagamento e parecchie altre condizioni che dipendono dal tipo di affare che si intende realizzare.

Le trattative contrattuali sono vincolanti?

Le trattative non sono vincolanti, nel senso che non comportano l’obbligo di concludere il contratto. Perciò ci si può sempre tirare indietro prima di formalizzare l’impegno, tranne quando gli accordi presi erano giunti a un punto tale da far ritenere certa la conclusione del contratto. In tali situazioni, infatti, va tutelato l’affidamento della parte che era convinta della serietà della proposta. Come vedremo fra poco, la buona fede gioca un ruolo fondamentale per determinare il sorgere della responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative.

Lo svolgimento delle trattative

Durante lo svolgimento delle trattative le parti chiariscono le rispettive esigenze: ognuna delle due aspira a soddisfare i propri interessi mediante il contratto che si intende stipulare, e per questo occorre fissare con precisione modalità, termini e condizioni. In questa delicata fase l’art. 1337 del Codice civile stabilisce un fondamentale principio: «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

Obblighi di correttezza durante le trattative

La buona fede va intesa in senso oggettivo, cioè non come disposizione d’animo (uno stato di intenzione che per la legge civile è solitamente irrilevante) bensì come correttezza e lealtà di una parte verso l’altra [1]; quindi comporta innanzitutto dei doveri di chiara, leale e completa informazione, nei confronti della controparte, su tutti gli elementi che possono incidere nella formazione della volontà contrattuale, a partire dalle caratteristiche del bene o della prestazione che costituirà l’oggetto del contratto.

Violazione dei doveri di informazione

La violazione dei doveri di informazione verso la controparte contrattuale nella fase delle trattative è espressamente citata dall’art. 1338 del Codice civile, quando sancisce che: «La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».

Lo stesso principio è applicabile quando una parte, con inganni o per semplice negligenza, ometta di segnalare all’altra circostanze tali da incidere in modo determinante sulle condizioni del contratto: ad esempio, evitando di informarla che il bene promesso in vendita è ipotecato, pignorato, incommerciabile o soggetto a vincoli delle pubbliche autorità.

Gino è intenzionato ad acquistare un terreno edificabile. Il suo paesano Luca gliene propone uno, ma non gli dice che è pignorato e che presto sarà venduto all’asta giudiziaria. Gino va a vedere il terreno e lo trova di suo gradimento, sia per la posizione sia per il prezzo; prima di concludere il contratto incarica un tecnico per fare le visure e scopre l’esistenza del vincolo. Gino ha sostenuto delle spese per compiere i sopralluoghi e le verifiche del caso, e nel frattempo aveva abbandonato altre occasioni di acquisto: perciò ha diritto ad essere risarcito da Luca, che è stato scorretto nei suoi confronti.

La responsabilità precontrattuale

Se la buona fede di una delle parti viene violata, l’altra incorre in responsabilità precontrattuale, per aver taciuto una circostanza essenziale, e tale da comportare l’invalidità del contratto, o per aver ingannato in qualsiasi altro modo il contraente, inducendolo a stipulare un negozio giuridico per lui inutile o dannoso. Infatti anche il tempo è denaro, e quello sprecato per intavolare trattative inutili può comportare la perdita di occasioni migliori con altri contraenti più seri.

La responsabilità precontrattuale può sorgere non solo nei casi di violazione dei doveri di informazione, ma anche quando si verifica un ingiustificato e brusco recesso dalle trattative, che vengono interrotte di colpo: infatti i principi di correttezza e lealtà sanciti dal Codice civile impongono il rispetto degli interessi della controparte. Il recesso dalle trattative è, invece, pienamente giustificato quando non si realizza un accordo su questioni ancora aperte e dibattute: qui prevale la tutela della libertà contrattuale e dunque della scelta di concludere o meno il contratto. In ogni caso, chi intende recedere dalle trattative deve darne immediatamente notizia alla controparte, per evitare di ingenerare un affidamento sulla possibilità di realizzare l’accordo.

Quando sorge la responsabilità precontrattuale

Da quanto abbiamo detto, la responsabilità precontrattuale richiede che:

  • tra le parti fossero in corso delle vere e proprie trattative, e non soltanto vaghe promesse o dilazioni di fronte a una proposta (ad esempio: ricevere una qualsiasi offerta commerciale e rispondere con espressioni di stile del tipo: « grazie, ci penserò, vi farò sapere», non intavola nessuna trattativa);
  • le trattative fossero giunte a buon punto, cioè ad uno stadio avanzato e tale da far credere alla parte in buona fede che il momento della stipula del contratto fosse vicino e alle condizioni già stabilite;
  • che le trattative subiscano una brusca ed imprevista interruzione, in modo che la stipula del contratto vada a monte e non vi siano più possibilità di recuperare gli accordi presi;
  • che lo stop alle trattative non fosse determinato da giustificati motivi, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia alla controparte dell’interruzione [2].

Responsabilità precontrattuale: i danni risarcibili

A parte i casi di inganni e di veri e propri raggiri, che possono fondare la responsabilità penale per il reato di truffa, le condotte illecite compiute durante le trattative e che a livello civile danno luogo alla responsabilità risarcitoria sono essenzialmente quelle di abbandono ingiustificato delle trattative e di mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto (ad esempio, taccio che il bene immobile messo in vendita è demaniale e perciò il contratto di compravendita sarebbe nullo): è in queste situazioni che la violazione dell’obbligo di correttezza e di lealtà diventa conclamata.

Il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità precontrattuale deve corrispondere all’entità del pregiudizio economico che la parte incolpevole ha subito intavolando quelle trattative e perdendo altre occasioni migliori. Ci possono essere, quindi, a seconda dei casi, sia spese vive sia perdite di chance. A tal proposito, tecnicamente si distinguono due aspetti, ed entrambe le componenti possono essere inserite nella richiesta risarcitoria, se sussistenti:

  • l’interesse positivo alla conclusione del contratto andato a monte, ossia i vantaggi che sarebbero stati ottenuti se le trattative non fossero state interrotte e fallite  (godimento del bene mobile o immobile, utilizzo delle merci per lavorazioni produttive, sfruttamento delle prestazioni di servizi, ecc.);
  • l’interesse negativo, consistente nei pregiudizi economici che sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative contrattuali: in particolare, le spese sostenute (ad esempio per viaggi, sopralluoghi, soggiorni, incontri, redazione di progetti, invio di materiali di prova e campioni, ecc.) e il mancato guadagno derivante dalla perdita di altre occasioni trascurate mentre ci si stava impegnando in quelle trattative.

La prova dei danni riportati dal fallimento delle trattative contrattuali deve essere sempre fornita da chi ne chiede il risarcimento; il danneggiato, però, prima di tutto dovrà dimostrare che le trattative sono andate a monte per una causa a lui non imputabile, ed esclusivamente a causa della responsabilità precontrattuale della controparte (che, come abbiamo visto, può essere dolosa o soltanto negligente), altrimenti non sorgerebbe il presupposto necessario per ottenere il risarcimento.

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Pubblicato : 15 Gennaio 2023 16:00