Responsabilità per il bullismo: genitori, insegnanti e scuola
Scopriamo insieme come genitori, insegnanti e scuole possono affrontare il bullismo e quali sono le loro responsabilità legali. Esaminiamo i casi pratici e le sentenze più recenti.
Di recente si è posto il caso giudiziario di un ragazzo vittima di bullismo durante un campo estivo. I suoi genitori hanno chiesto la condanna al risarcimento nei confronti degli organizzatori della vacanza e dei genitori dei bulli. Sul punto si è espresso il tribunale di Sulmona. In questo articolo analizzeremo le responsabilità di genitori, insegnanti e scuole per i casi di bullismo e come ognuno di loro può rispondere dei danni morali subiti dal giovane. Scopriremo come la giurisprudenza italiana ha affrontato questa tematica attraverso l’analisi di esempi pratici e sentenze recenti.
A chi spetta la responsabilità per il bullismo dei ragazzi?
Ogni ragazzo, a partire da 14 anni, è responsabile penalmente per i reati da lui stesso commessi. Egli quindi subirà la condanna penale per l’azione posta in essere. Tuttavia, del conseguente danno (fisico e morale) patito dalla vittima ne rispondono i suoi genitori: finché infatti il reo non diventa maggiorenne, l’obbligo di risarcire i danni ricade sul padre e la madre (anche se divorziati).
A partire da 18 anni in poi, il reo risponde sia civilmente che penalmente delle sue condotte e, pertanto, oltre alle conseguenze del reato, dovrà sopportare l’obbligo del risarcimento del danno.
Invece, se il reo ha 13 anni o meno, questi non risponde penalmente dell’illecito penale, né ne rispondono i suoi genitori. Resta ferma però in capo a questi ultimi la responsabilità per il risarcimento del danno dovuto alla vittima.
Ricapitolando:
- reo da 0 a 13 anni: il reato non può essere punito, non essendo responsabile né il reo, né i suoi genitori. Il risarcimento del danno spetta ai suoi genitori;
- reo da 14 a 17 anni: del reato risponde il minorenne. Il risarcimento del danno spetta ai suoi genitori;
- reo da 18 anni in poi: egli risponde sia del reato che del risarcimento del danno.
La responsabilità degli insegnanti e delle guide
Tutte le volte in cui i genitori affidano il proprio figlio minore a docenti, istruttori e guide, questi ultimi assumono la responsabilità civile (e quindi risarcitoria) per le condotte commesse dal giovane nell’arco di tempo in cui questi era sotto la sua custodia. A stabilirlo è l’articolo 2048 del codice civile.
Ad esempio, nel caso della scuola, gli insegnanti e l’istituto sono tenuti a sorvegliare il minore da quando varca i cancelli a quando esce e rispondono delle sue azioni anche se commesse durante l’intervallo o nelle pause tra una lezione e l’altra.
Tale responsabilità implica anche l’obbligo di prevenire fenomeni di bullismo. La scuola è quindi responsabile se un alunno, durante il tempo in cui è affidato ai docenti, commette atti intimidatori o di violenza (fisica o psicologica) ai danni dei propri compagni.
La responsabilità del precettore, del docente e del campo scuola
Come detto sopra, l’articolo 2048 del codice civile indica, non solo i genitori, ma anche i precettori come responsabili degli illeciti commessi dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza.
In tale categoria sono ricomprese numerose figure, tra le quali gli insegnanti, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di gite, gli operatori nelle colonie estive e gli addetti alla vigilanza nei centri minorili di osservazione e di rieducazione.
Su tali soggetti ricade il dovere di vigilanza: un dovere che deve essere esercitato con rigore “inversamente proporzionale” all’età del vigilato. In pratica, ci vuole più attenzione per i bambini piccoli che per quelli più grandi.
Inoltre, il cosiddetto “periodo di vigilanza” non deve essere circoscritto alle sole ore di lezione, ma ritenersi comprensivo dei momenti ricreativi nei locali e nelle pertinenze istituzionali e delle gite scolastiche.
L’onere della prova nei confronti dei docenti
La vittima di bullismo che chiede il risarcimento deve dimostrare che l’illecito si è verificato quando il minore si trovava sotto la vigilanza del precettore.
Il precettore potrà invece liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire l’evento. Come confermato dal Tribunale di Sulmona, si tratta di una prova molto scrupolosa, che non si sofferma soltanto sull’imprevedibilità del fatto, ma si concentra anche sulla diligenza applicata dal precettore nell’impedirne la realizzazione. In altre parole, per andare esente da responsabilità egli dovrà dimostrare di aver adottato le precauzioni tecniche e disciplinari idonee a scongiurare situazioni pericolose.
Quali sono le responsabilità legali dei genitori in caso di bullismo?
I genitori dei bulli possono essere chiamati a risarcire i danni causati dalle azioni dei propri figli, a meno che non dimostrino di aver impartito un’adeguata educazione e di aver esercitato un controllo costante sul loro comportamento.
Per ottenere il risarcimento dai genitori del bullo, il danneggiato dovrà dimostrare unicamente l’illecito, il danno e il fatto che dal comportamento è derivato il danno. Sui genitori grava invece l’onere di provare di non aver potuto impedire il fatto e di aver adeguatamente sorvegliato ed educato la prole.
Ciò che viene chiesto ai genitori, per essere esenti da responsabilità, sono una vigilanza ed un’educazione “personalizzate ed efficaci”, commisurate al temperamento del minore e ai diversi contesti sociali in cui egli può trovarsi.
Pur facendosi espresso riferimento al requisito della convivenza, infatti, la responsabilità dei genitori non viene meno in caso di temporanea assenza del minore da casa. Qualora egli commetta un illecito durante una vacanza o una gita scolastica, cioè in un momento in cui si trova sotto il controllo di altri, gli esercenti la potestà genitoriale non risponderanno come “sorveglianti”, bensì come “educatori”.
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