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Responsabilità dell’erede: ultime sentenze

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Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario; debiti ereditari; separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Accettazione con beneficio di inventario

In tema di successione ereditaria, l’accettazione con beneficio di inventario produce l’effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, consentendo a quest’ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell’erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell’esecuzione forzata.

(Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d’appello avevano confermato l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall’erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest’ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell’accettazione condizionata).

Cassazione civile sez. II, 27/07/2022, n.23398

Responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del defunto

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione e come tale non determina, di per sé, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del defunto, né preclude al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) nei confronti di quest’ultimo per l’intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell’inventario – e quindi la responsabilità dell’erede – nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo.

Tribunale Milano sez. V, 21/02/2022, n.1517

Responsabilità dell’erede per i debiti tributari del de cuius: limiti

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere “ultra vires hereditas”, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius.

Comm. trib. prov.le Sondrio sez. II, 19/01/2021, n.12

Limitazione della responsabilità “intra vires”

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni.

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20531

Debiti ereditari: la responsabilità dell’erede

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario 

Allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede, per un debito del “de cuius”, non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità, il quale abbia dichiarato di accettare con beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Cassazione civile sez. II, 12/04/2018, n.9099

Effetti della dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario – mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell’erede intra vires hereditatis – è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Tribunale Pisa, 22/03/2018, n.272

Responsabilità dell’erede per i debiti tributari

In tema di eredità, colui che accetta l’eredità con beneficio di inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, comma 1,  c.p.c., con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto dal suo e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490, comma 2, c.p.c.. L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non determina di per sé il venir meno della responsabilità dell’erede per debiti, anche tributari, ma fa sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis. L’erede, nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata, ha interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile.

Per quanto concerne la tutela degli interessi, vi provvede la giurisdizione tributaria la quale ha ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria cioè l’esistenza e la consistenza dell’obbligazione tributaria, sicché spetta al giudice tributario l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/02/2018, n.83

Opponibilità all’erario della limitazione della responsabilità dell’erede

In materia d’imposta di successione, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, è opponibile all’Erario anche in sede di impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta versata, a prescindere dalla mancata impugnazione del precedente atto impositivo, atteso che l’Amministrazione, pur potendo notificare l’avviso di liquidazione all’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario, può esigere l’imposta da costui solo una volta chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un attivo a suo favore.

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2017, n.4788

Pagamento dei debiti ereditati

In tema di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del “de cuius” in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell’attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell’erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario.

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, n.23350

Procedura di liquidazione dei debiti ereditari

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso potesse essere prospettata la questione dell’accettazione con beneficio d’inventario con il ricorso avverso la cartella di pagamento, una volta divenuto definitivo per omessa impugnazione l’avviso di liquidazione).

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2015, n.14847

Limite di responsabilità dell’erede

Il limite di responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio d’inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari costituisce oggetto di un’eccezione in senso lato, onde può essere dedotto per la prima volta in appello, dal convenuto contumace in primo grado.

Cassazione civile sez. un., 07/05/2013, n.10531

Giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del “de cuius” entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d’inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.

Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n.9158

Statuizione del limite della responsabilità dell’erede

L’avviso d’accertamento è l’atto attraverso cui viene definita l’esistenza del presupposto d’imposta ed il quantum della medesima, nonché viene individuato il soggetto debitore in proprio, sostituto d’imposta o soggetto condebitore. Da ciò discende la soggettività passiva che legittima l’impugnazione dell’atto.

La statuizione del limite della responsabilità dell’erede sulla base di un evento estraneo alla fattispecie d’imposta, quale è la determinazione dalle attività e dalle passività emergenti ai sensi dell’art. 490 del codice civile, non rientra nella giurisdizione della Commissioni tributarie, con riserva decisionale all’Intendente di Finanza relativamente alla competenza di stabilire la legittimazione o meno per l’esecuzione della riscossione delle imposte iscritte a ruolo nei limiti discendenti dall’estraneità stessa alla competenza del giudice tributario.

Comm. trib. centr., 10/01/2013, n.150

Adempimento dei debiti ereditari

In tema accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, deve essere rimessa al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite della Corte la seguente questione di massima di particolare importanza: “se il limite della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio di inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisca o meno oggetto di un’eccezione in senso stretto”.

Cassazione civile sez. II, 26/03/2012, n.4852

L’erede risponde dei debiti tributari

L’erede risponde dei debiti tributari e l’eventuale accettazione con beneficio di inventario non fa venir meno la responsabilità dell’erede.

Comm. trib. reg. Firenze sez. XXXI, 29/04/2011, n.54

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Pubblicato : 13 Ottobre 2022 05:30