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Responsabilità dell’architetto: come tutelarsi?

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(@consulenze)
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Estimable Member Registered
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Abbiamo costruito su terreno di nostra proprietà delle fondamenta per una casa prefabbricata, ma causa errore dell’architetto, il permesso è stato presentato erroneamente. Ora, la documentazione è stata ripresentata correttamente, ma siamo ancora in attesa. Come possiamo agire nei confronti di chi ha sbagliato, evitando un’azione civile interminabile?

Da quanto evinco, l’unico responsabile di questa vicenda è l’architetto.

La responsabilità degli uffici comunali può essere contemplata solo nell’ipotesi in cui il (nuovo) permesso di costruire non sia stato rilasciato nei termini previsti dal procedimento amministrativo.

Ad oggi, però, è fondamentale per Lei tutelarsi, in quanto si ritrova delle fondamenta in difformità, con consequenziale rischio di procedimento penale nei Suoi confronti per il reato di abusivismo edilizio.

Per tali ragioni, l’unico responsabile su cui focalizzarsi è l’architetto.

Difatti, in tema di responsabilità per prestazione d’opera consistente in elaborazione progettuale, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile (Tribunale Torino, sez. IV, 13/08/2019, n. 3923).

Con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente:

  • a rifiutare di corrispondere il compenso avvalendosi dell’eccezione di inadempimento;
  • a chiedere il risarcimento dei danni subiti da quell’inadempimento professionale.

Tra l’altro, la responsabilità per inadempimento del professionista, incaricato del progetto e della direzione dei lavori di realizzazione di un’abitazione sussiste anche quando si violano gli obblighi informativi relativi agli atti amministrativi o alle conseguenze che ne deriverebbero dal loro inadempimento.

L’architetto, in questo caso, sarà responsabile in quanto l’errore sembra macroscopico, da tutti i punti di vista.

La soglia oltre la quale è riconosciuta tale responsabilità è quello delle comuni conoscenze del professionista medio.

L’unico tentativo da poter fare per scongiurare una causa giudiziaria, è quello stragiudiziale.

Procederei, dapprima, con una diffida a firma di un legale, che sicuramente ha un effetto deterrente nei confronti del professionista: in quella lettera si inseriranno i fatti e le richieste risarcitorie.

Successivamente, se non si dovesse ricevere un riscontro positivo, ci sarebbe la possibilità di avviare la cosiddetta negoziazione assistita.

Con tale procedura, il Suo legale invierà un invito a negoziare la minacciata causa all’architetto che, quindi, dovrà dotarsi, a sua volta, di un legale. Verrà fissato un appuntamento per discutere della questione e per trovare una soluzione che eviti la minacciata controversia giudiziaria.

L’architetto sarà consapevole del fatto che se non parteciperà alla negoziazione assistita, la Sua mancata collaborazione potrà essere valutata negativamente dal Giudice.

Inoltre, quasi certamente, l’architetto chiamerà in causa la sua assicurazione, essendo obbligato ad avere copertura assicurativa per responsabilità professionale.

Certo è che se non dovesse collaborare in questi due tentativi di approccio stragiudiziale, allora non Le resterebbe che la causa giudiziale; difatti, non c’è possibilità di costringere un cittadino ad accettare delle proposte stragiudiziali, diversamente da quanto accade con le sentenze emesse da un giudice, che devono essere necessariamente eseguite.

Tuttavia, prima di agire in tal senso (con i tentativi stragiudiziali), attenderei l’evolversi della vicenda e del secondo permesso di costruire.

Infatti, solo dopo tale evento sarà possibile per Lei quantificare effettivamente i danni causati dagli errori dall’architetto.

Se si agisse ora, il rischio sarebbe quello di dover ripetere la procedura una seconda volta, con aggravio di spese legali e tempistiche.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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Pubblicato : 25 Dicembre 2022 10:00