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Responsabilità del direttore dei lavori: ultime sentenze

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Vizi o difformità dell’opera appaltata; reati edilizi e urbanistici; accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità dell’esecuzione; controllo delle varie fasi e degli stati di avanzamento.

Responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi

In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d’opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo collaudo.

Cassazione civile sez. I, 01/08/2022, n.23858

Appalto: la responsabilità del direttore dei lavori non si presume

In materia di appalto, la responsabilità della direzione dei lavori non si presume sulla base del solo obbligo di controllo su di essa gravante, ma va provata, in particolar modo quando si controverta dei danni che sarebbero derivati dalla esecuzione dell’opera.

Tribunale Locri sez. I, 04/09/2021, n.601

Ruolo e natura della responsabilità del direttore dei lavori

In tema di appalto, tra i compiti riconducibili in capo al direttore dei lavori rientrano la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell’appalto e l’adozione dei relativi accorgimenti vòlti a garantire che l’opera risulti immune da difetti e vizi; inoltre il d.l. è tenuto ad impartire le istruzioni necessarie affinché l’opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché verificarne l’ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate. Ciò esposto, va da sé che la diligenza del direttore dei lavori va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’, cioè tenendo conto della specifica perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, giacché il d.l. deve svolgere la propria attività con l’impiego di specifiche e peculiari cognizioni, acquisite grazie a studi ed esperienze professionali.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700

Responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori

In tema di contratto di appalto, sussiste il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente; sicché il committente può, a sua scelta, citare in giudizio tutti i corresponsabili o anche solo uno di essi, per la totalità , ex art. 1292 c.c. – fatto salvo il diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., del condebitore che ha pagato per l’intero.

Tribunale Arezzo, 21/09/2021, n.750

Appalto: compiti del direttore dei lavori

Il direttore responsabile dei lavori ha il compito di sovraintendere a tutte le operazioni più delicate o comunque dare precise disposizioni, per evitare eventi dannosi; più in generale l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza costante sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo delle varie fasi di realizzazione dell’opera e pertanto l’obbligo del professionista di eseguire periodiche visite per verificare se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Corte appello Bari sez. III, 23/08/2021, n.1496

Appalto: l’alta sorveglianza delle opere

In tema di appalto, il direttore dei lavori deve garantire al committente l’alta sorveglianza delle opere (compito che, pur non richiedendo la presenza giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione delle varie fasi dell’opera). Inoltre il d.l. è tenuto ad accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione al capitolato, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, sicché non si è esonerato da responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. In sostanza il direttore dei lavori, svolgendo la propria attività in situazioni che richiedono peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta, per cui il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.

Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021, n.1481

Le azioni e le omissioni

In tema di contratto di appalto, ove il danno risentito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista -direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’unico evento dannoso.

Tribunale Alessandria sez. I, 28/07/2021, n.627

Responsabile dei lavori e direttore dei lavori: funzioni e responsabilità

Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per fare le sue veci su aspetti tecnici -professionali inerenti solo la sicurezza in cantiere, dunque deputato a svolgere compiti solo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Diversamente, il direttore dei lavori ha delle funzioni più generali, involgenti l’accertamento della conformità dell’opera al progetto, le modalità tecniche di esecuzione che devono rispondere al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Tribunale Reggio Emilia sez. I, 23/06/2021, n.805

Errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cassazione civile sez. II, 22/06/2021, n.17819

Difformità dell’opera

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall’art. 29 del D.P.R. 380/2001, in quanto anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell’opera costruita rispetto a quella progettata. In particolare, qualora la difformità dell’opera sia talmente evidente, da non essere verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa, dovrà conseguentemente ritenersi che il danno subito dal committente sia in parte frutto del suo comportamento, sicché deve trovare applicazione l’art. 1227 c. 1 c.c., con conseguente riduzione del quantum risarcitorio in capo al D.L..

Tribunale Lecce sez. II, 26/03/2021, n.871

Responsabilità del direttore dei lavori

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Corte appello L’Aquila, 06/05/2020, n.658

Ambito e limiti della responsabilità del direttore dei lavori

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” rientrando nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

(Nella specie: il committente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il ripristino delle opere viziate e quindi il correlativo costo dei lavori necessari ad ottenere tale risultato nonchè il riconoscimento del diminuito valore dell’appartamento acquistato, proponendo domanda di manleva nei confronti del progettista e direttore dei lavori; in particolare le opere viziate consistevano nell’insufficiente impermeabilizzazione dei muri perimetrali; nella presenza di mattonelle di diversa colorazione sul terrazzo; nella scarsa ricezione del segnale televisivo; nello scorretto allacciamento della caldaia allo scarico; nello scarso dimensionamento degli elementi radianti; nell’insufficiente coibentazione termica; nell’inadeguata protezione dalle immissioni di rumore).

Corte appello Genova sez. III, 12/05/2020, n.436

Le capacità tecniche del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Trani, 17/09/2020, n.1329

La negligenza del direttore dei lavori 

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Parma sez. II, 16/01/2020, n.21

Le obbligazioni del direttore dei lavori

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (nella specie: la responsabilità del direttore dei lavori è stata quantificata nella misura del 40% per i danni cagionati all’immobile quali il vizio di impermeabilizzazione del lastrico solare, le infiltrazioni di acqua nelle pareti del piano interrato e il distacco del solaio di calpestio dell’appartamento di un condomino).

Tribunale Fermo, 27/11/2019, n.670

L’adozione degli accorgimenti tecnici

Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientra l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente.

Tribunale Roma sez. XIII, 22/03/2019, n.6149

L’alta sorveglianza delle opere

L’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Cassazione civile sez. II, 14/03/2019, n.7336

L’attività del direttore dei lavori per conto del committente

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, questi presta un’opera professionale implicante un’obbligazione di mezzi e non di risultato – il direttore dei lavori è tuttavia chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, sicché egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.

Ne deriva che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; sicché rientrano nelle obbligazioni su di lui gravanti l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Ne segue che non può ritenersi esente da responsabilità il direttore dei lavori che, nell’ambito di siffatto ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in ciò concretandosi quell’alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo (attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa) della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento.

Tribunale Roma sez. XI, 31/01/2019, n.2332

Opere non rientranti nell’oggetto dell’appalto

L’obbligazione del direttore dei lavori consiste nell’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (nella specie, sebbene tra i lavori appaltati non rientrasse la chiusura dei pluviali e sebbene non sia stato provato che l’appaltatore, prima di occludere i fori, abbia informato il direttore dei lavori, è stata ritenuta la responsabilità del direttore dei lavori, poiché tali fori erano nelle pareti esterne oggetto dell’appalto e perché il direttore dei lavori avrebbe dovuto controllare che nella esecuzione delle opere l’appaltatore non procedesse alla chiusura dei pluviali di scarico incassati nella muratura).

Tribunale Livorno, 05/11/2018, n.1122

Rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed il direttore dei lavori

In tema di responsabilità del direttore dei lavori di un contratto d’appalto, non è possibile ex se ed aprioristicamente configurare tale tipo di responsabilità come contrattuale, inquadrando il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed il direttore dei lavori come contratto in favore di terzi, dove i terzi sarebbero gli appaltatori che, ai sensi dell’art. 1411 cc., avrebbero dichiarato di volerne profittare. Tale responsabilità, prevista ai sensi degli art. 1218 cc. e 2229 cc., non sussiste infatti nel caso in cui non vi sia la presenza di un rapporto diretto tra direttore dei lavori ed appaltatore.

Pur sussistendo il principio in base al quale in materia d’illecito, contrattuale ai sensi dell’art. 1218, od extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043, se un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti questi sono responsabili in via solidale tra di loro se le azioni e/o le omissioni di ciascuno hanno concorso a causare l’evento, ai sensi dell’art. 2055, bisogna pur sempre previamente ed in concreto stabilire la riferibilità o meno al direttore dei lavori dei fatti e dei comportamenti verificatisi nel corso del rapporto di appalto.

Pertanto può essere ritenuta la responsabilità in solido con la società al direttore dei lavori in quanto ad esso sia imputabile un fatto causalmente rilevante e da cui sia derivato l’effetto dannoso, eventualità che nel caso di specie non sussiste.

Corte appello Milano sez. IV, 17/10/2018, n.4524

Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori nel contratto di appalto

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, ma deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Tribunale Milano sez. V, 24/07/2018, n.8284

La responsabilità penale del direttore dei lavori

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l’ipotesi d’esonero prevista dall’art. 29 t.u.e., per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Cassazione penale sez. III, 13/06/2018, n.2833

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Pubblicato : 19 Gennaio 2023 06:30