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Responsabilità Associazione Sportiva e allenatore per danni agli allievi

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(@paolo-florio)
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Scopriamo come la responsabilità dell’Associazione Sportiva e dell’allenatore incide sul risarcimento dei danni subiti dagli allievi durante gli esercizi, analizzando le norme di riferimento e alcuni esempi pratici.

La responsabilità dell’Associazione Sportiva e dell’allenatore riguardo ai danni causati agli allievi è un tema di grande rilevanza nel mondo sportivo. Analizziamo quali sono gli obblighi, le norme e alcuni casi pratici che aiutano a chiarire questa complessa materia.

Quali sono gli obblighi di sorveglianza degli allenatori?

Il precettore è responsabile del danno causato dal fatto illecito degli allievi durante il periodo in cui sono sotto la sua vigilanza

Gli allenatori hanno l’obbligo di:

  • garantire che gli allenamenti avvengano in condizioni di sicurezza;
  • prestare particolare attenzione agli atleti minorenni;
  • in caso di infortunio, dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie.

L’ultimo punto è determinante perché lascia comprendere come vi sia un’inversione dell’onere della prova: non spetta al danneggiato dimostrare che l’allenatore era distratto o comunque è stato imprudente: spetta a quest’ultimo fornire la prova di aver fatto di tutto per evitare l’incidente. Ed è proprio questo che prescrive la legge quando dice che l’insegnante ha una funzione di garanzia nei confronti degli alunni e dei minori che gli vengono affidati. 

La responsabilità del precettore (allenatore) si estende agli insegnanti delle scuole pubbliche e private, agli istruttori sportivi e agli addetti alla vigilanza.

Quali sono gli esempi pratici che chiariscono la responsabilità dell’allenatore?

Caso 1: Un istruttore si allontana dai suoi allievi per fare una telefonata, affidando la sorveglianza a un atleta più grande. Durante la sua assenza, un allievo si fa male eseguendo un esercizio. In questo caso, l’allenatore e l’Associazione Sportiva possono essere ritenuti responsabili dei danni subiti dall’allievo.

Caso 2: Un infortunio avviene durante una ricreazione a scuola, e l’insegnante non ha adottato misure organizzative idonee per prevenire il danno. Anche in questo caso, l’insegnante potrebbe essere ritenuto responsabile.

Qual è la responsabilità disciplinare della società sportiva?

La responsabilità oggettiva delle società non è prevista nel Codice di giustizia sportiva del CONI, ma è contemplata in diversi Regolamenti di giustizia federali.

Se prevista, l’onere della prova riguardo alle misure adottate per evitare l’evento ricade sulla società sportiva; altrimenti, sarà compito della Procura federale dimostrare l’azione o l’omissione da parte della società

Giurisprudenza

L’allenatore ha il dovere di sorvegliare gli allievi e, in caso di violazione di tale obbligo, l’Associazione Sportiva è chiamata a rispondere dei danni da essi patiti durante l’esecuzione degli esercizi.

Corte D’Appello di Napoli, Sezione VII, sentenza 2 maggio 2022.

Il danno che l’allievo abbia, con la propria condotta, arrecato a sé stesso può trovare ristoro ai sensi dell’art. 1218 c.c. qualora l’insegnante non abbia ottemperato ai propri obblighi professionali, ivi incluso quello di vigilanza.

Cass. civ., Sez. Un., n. 9346 del 27 giugno 2002.

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti ‘in loco’, se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione “di non correre troppo durante la ricreazione” senza l’adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi

Cass. Civ., Sez. I^, Sent. n. 9337 del 9 maggio 2016  

la responsabilità del precettore trova applicazione nei confronti degli insegnati delle scuole pubbliche e private, intendendo tali anche gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori, gli istruttori sportivi, gli addetti alla vigilanza. Non rientrano invece, nella nozione di precettori, il direttore scolastico, il preside, l’usciere, l’inserviente. La responsabilità dei precettori trova applicazione relativamente al fatto illecito commesso dagli allievi nel periodo in cui stessi siano sottoposti alla sua vigilanza individuato non solo nel periodo delle lezioni ma anche in quello della ricreazione, delle gite scolastiche, delle ore di svago trascorse nei locali scolastici.

Tribunale Firenze, Sez. II^, 24 ottobre 2016. 

 
Pubblicato : 12 Aprile 2023 04:30