forum

Rendita vitalizia: ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Rendita vitalizia: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
98 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 739
Noble Member Registered
Topic starter
 

Omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro; diritto del lavoratore alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.

Costituzione della rendita vitalizia

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l’ordinamento non prevede un’azione dell’assicurato volta a condannare l’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2116 c.c..

Tribunale Trani sez. lav., 01/02/2022, n.205

Divieto di cumulo della pensione di invalidità e della rendita vitalizia

L’art. 1, comma 43, L. 335/1995 va interpretato nel senso che non è esclusa la compresenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione obbligatoria dell’INPS e del diritto alla rendita vitalizia per lo stesso evento invalidante, in quanto la disposizione ne vieta il solo cumulo e fino alla concorrenza della rendita. Inoltre, il divieto di cumulo espresso dalla norma si applica solo nel caso di ‘completa sovrapponibilità’ dell’infortunio, quale presupposto per la richiesta di entrambe le misure previdenziali.

Tribunale Perugia sez. lav., 02/07/2021, n.165

Datore non versa i contributi

In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non è prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa da parte di INPS se lo stesso, pur messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato nei confronti del soggetto obbligato per ottenere l’adempimento. In tale caso, infatti, in assenza di previsioni normative di segno opposto, la tutela del lavoratore resta affidata alla possibilità di richiedere la costituzione della rendita vitalizia.

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, n.2164

Omissione contributiva: il lavoratore può agire per il risarcimento del danno?

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l’ordinamento non prevede un’azione dell’assicurato volta a condannare l’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, “pendente societate”, fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.6722

Rendita vitalizia: termine di prescrizione

Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall’art. 13 l. n. 1338 del 1962, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27683

Costituzione della rendita vitalizia: decorrenza del termine di prescrizione

Il diritto del lavoratore a vedersi costituire la rendita vitalizia ex legge n. 1338/1962 è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, dell’omissione contributiva.

Corte appello Roma sez. lav., 13/07/2020, n.1389

Costituzione della rendita vitalizia

Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all’art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

Tribunale Bari sez. lav., 09/06/2020, n.1532

Omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro

Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

Tribunale Velletri sez. lav., 01/10/2019, n.1298

Diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps

Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall’articolo 13 della legge 1338/1962 è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

Cassazione civile sez. un., 14/09/2017, n.21302

Costituzione della rendita vitalizia: termine ordinario di prescrizione

Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

Cassazione civile sez. un., 14/09/2017, n.21302

L’esperibilità dell’azione per il riconoscimento della rendita da parte dell’Inps

In caso di prescrizione dei contributi, il lavoratore che non abbia maturato diritto a pensione per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali in suo favore da parte del datore di lavoro ha diritto – anche se sia provata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente non al riconoscimento del relativo periodo contributivo ed alla ricostituzione della propria posizione previdenziale a fini pensionistici, ma alla costituzione ex art. 13 legge n. 1338/1962 di rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata ai contributi assicurativi omessi e non più versabili per intervenuta prescrizione.

A tal riguardo, a norma del quinto comma dell’art. 13 legge n. 1338/1962, è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell’INPS, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia, ove il lavoratore non abbia dato prova dell’impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro.

Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.75

Mancata conoscenza da parte del lavoratore della omissione contributiva

Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, comma 5, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2016, n.983

Azione del lavoratore nei confronti dell’Istituto previdenziale

In materia previdenziale, l’obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l’ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell’intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell’Istituto previdenziale per accertare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell’art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338.

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto due lavoratrici legittimate all’impugnazione di un verbale di accertamento dell’INPS, elevato nei confronti del loro datore di lavoro, relativo all’annullamento della contribuzione per i periodi di lavoro da loro prestati nell’ambito dell’impresa familiare).

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2014, n.3491

Litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps

Nella controversia concernente il mancato versamento dei contributi assicurativi e la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, l. n. 1338 del 1962, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti sia del datore di lavoro che dell’Inps, per il riflesso degli aspetti sostanziali rappresentati, i quali trovano conferma anche nel rilievo che l’interesse giuridicamente protetto dal lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa non può essere soddisfatto che con la cooperazione dell’istituto assicuratore.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/06/2010, n.15622

Riconoscimento della rendita vitalizia: a chi?

Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, per la quale il datore di lavoro si sia sottratto al versamento all’Inps della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’Inps, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall’interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’Inps alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall’interesse dell’Inps a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.

Cassazione civile sez. un., 16/02/2009, n.3678

Come ottenere la costituzione della rendita vitalizia

Sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps nel caso in cui il lavoratore, sostituendosi al datore di lavoro, agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia per essersi il datore sottratto al versamento all’Inps della relativa riserva matematica, per il cui versamento questi resta obbligato, ferme restando le sanzioni penali a suo carico.

Cassazione civile sez. un., 16/02/2009, n.3678

Il lavoratore può surrogarsi al datore di lavoro per chiedere all’Inps la costituzione della rendita?

Il lavoratore, a cui danno il datore di lavoro abbia omesso di versare in tutto o in parte i contributi previdenziali dovuti, quando sia intervenuta prescrizione, che impedisca il versamento tardivo, può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenerne la condanna alla costituzione di una rendita vitalizia che, ai sensi dell’art 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338 tenga luogo della pensione (o della quota di essa) corrispondente ai contributi omessi, ma può anche surrogarsi al datore di lavoro per chiedere direttamente all’Inps la costituzione della rendita e, qualora gli venga negata, al fine di esperire l’azione nei confronti dell’ente previdenziale, deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2004, n.10057

L’onere probatorio relativo all’esistenza del rapporto di lavoro subordinato

Nella causa promossa dal lavoratore nei confronti dell’ex datore di lavoro e dell’Inps per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, l’onere probatorio relativo all’esistenza del rapporto di lavoro subordinato (a differenza di quello riguardante la durata e l’ammontare della retribuzione, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 568 del 1989) può essere soddisfatto solo mediante documenti.

(Nella specie il giudice d’appello avendo accertato la sussistenza di una duplicità di rapporti in capo al ricorrente, il primo quale collaboratore del padre e il secondo quale titolare dell’impresa agricola, aveva escluso la prova testimoniale volta a dimostrare che nella titolarità dell’azienda vi era stata una mera modifica soggettiva con successione dal padre al fratello del ricorrente. La S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha rilevato che la prova testimoniale avrebbe inammissibilmente investito il contenuto e la diversa natura del rapporto diversamente emergenti dal dato documentale).

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2003, n.16637

The post Rendita vitalizia: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 13 Ottobre 2022 03:30