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Remissione tacita se il querelante non compare in udienza?

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è e come funziona la remissione di querela? Che succede se la persona offesa, chiamata a testimoniare, non si presenta al giudice?

I reati possono essere procedibili d’ufficio oppure a querela di parte: nel primo caso chiunque può denunciare il crimine alla polizia, mentre nel secondo può procedere a tanto solamente la persona offesa, entro tre mesi da quando il reato è stato commesso.

Una delle caratteristiche della querela è quella di poter essere revocata in qualsiasi momento, purché l’imputato non sia stato già condannato. La riforma Cartabia, prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale oramai dominante, ha sancito ufficialmente che si ha remissione (tacita) se il querelante non compare in udienza. Approfondiamo la questione.

Cos’è la remissione di querela?

La remissione è la revoca di una querela già presentata alle autorità. Si tratta di un atto che può essere compiuto fino a che l’imputato non sia condannato, quindi anche se il procedimento è in corso.

La remissione di querela comporta l’estinzione del reato, nel senso che non sarà più possibile sanzionare il responsabile.

Remissione espressa e tacita: differenza

La remissione di querela può essere espressa oppure tacita: è espressa quando è manifestata in modo chiaro dalla persona offesa, ad esempio mediante un documento sottoscritto di proprio pugno; è tacita, invece, quando la volontà di rimettere la querela si desume dai comportamenti della vittima.

È proprio in questo contesto che si inserisce il tema della remissione tacita a seguito della mancata comparizione all’udienza. Approfondiamo la questione.

Mancata comparizione del querelante: c’è remissione?

Già diversi anni fa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [1] avevano stabilito che la mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale doveva essere intesa come remissione della querela, purché la vittima fosse stata espressamente informata di tale effetto conseguente alla sua perdurante assenza.

Questo il principio espresso dal Supremo Consesso: “Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

In questo senso anche altre sentenze [2], secondo cui la mancata comparizione in giudizio del soggetto querelante deve essere inquadrata come remissione tacita della querela.

Secondo la Corte di legittimità, infatti, la mancata presentazione della parte querelante in udienza deve essere interpretata quale totale disinteresse della stessa parte lesa alla celebrazione del processo, ovvero, quale inequivocabile manifestazione della volontà di abbandonare la pretesa punitiva nei confronti del reo.

Questo orientamento è stato confermato dalla riforma Cartabia [3] che, modificando il Codice penale [4], ha previsto espressamente che, tra le altre ipotesi, la remissione è tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

Perché possa aversi remissione tacita della querela, quindi, occorre che la vittima non si sia presentata per testimoniare nel processo in cui è persona offesa, sempreché non ricorra un motivo che giustifichi la mancata comparizione.

In estrema sintesi: solo l’assenza ingiustificata della persona offesa chiamata a testimoniare comporta la remissione tacita della querela, con conseguente estinzione del reato.

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Pubblicato : 31 Gennaio 2023 12:40