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Registrazione conversazione: ultime sentenze

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Valutazione del contenuto delle registrazioni di conversazioni effettuate da privato; efficacia probatoria.

La registrazione fonografica di conversazioni realizzata da chi vi ha partecipato costituisce prova documentale.

Conversazione intercettata

È utilizzabile, al di là dei limiti stabiliti dall’articolo 270 del Cpp, il colloquio intercettato che costituisca “corpo di reato”, ciò potendosi verificare solo per i reati che si consumano con condotta dichiarativa, purché la dichiarazione o la comunicazione esaurisca la condotta criminosa e la dichiarazione registrata integri, di per sé, il reato, come nel caso di favoreggiamento o di rivelazione di un segreto di ufficio. In tal caso, in sostanza, essendo il colloquio in sé a integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano appunto le norme di cui all’articolo 270 del Cpp, bensì quelle che regolano l’acquisizione del corpo del reato (fattispecie in tema di rivelazione di segreto d’ufficio, in cui la condotta si era esaurita con la comunicazione telefonica con la quale l’imputato, violando i propri doveri, aveva rivelato ad un terzo la data in cui si sarebbero dovuti svolgere dei controlli presso i suoi stabilimenti balneari).

Cassazione penale sez. VI, 09/06/2022, n.24753

È utilizzabile in procedimento diverso la conversazione intercettata che costituisce corpo del reato?

La conversazione intercettata che costituisce corpo del reato è utilizzabile in un procedimento diverso perché acquisibile come prova. Tale linea interpretativa riguarda solo i reati che si consumano con condotta dichiarativa, purché la dichiarazione o la comunicazione esaurisca la condotta criminosa e la dichiarazione registrata integri, di per sé, il reato, come nel caso di favoreggiamento o di rivelazione di un segreto di ufficio. In tal caso non si tratta di mera documentazione del contenuto illecito del colloquio, ma, essendo il colloquio in sé ad integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano le norme di cui all’art. 270 c.p.p. bensì quelle che regolano l’acquisizione del corpo del reato (la Corte ha ritenuto applicabile tale orientamento alla fattispecie in esame, in quanto l’imputato, sottocapo della Capitaneria di Porto, aveva commesso il reato comunicando preventivamente al correo le date in cui sarebbero stati effettuati i controlli presso i suoi stabilimenti balneari e ciò appena dopo averle apprese per ragioni di ufficio, in tal modo rivelando dati destinati a non essere divulgati, in ciò esaurendosi l’offensività della condotta di rivelazione di segreti di ufficio).

Cassazione penale sez. VI, 09/06/2022, n.24753

La registrazione telefonica tra il coniuge e l’amante

Il procedimento civile è governato dai principi della atipicità e del libero convincimento del giudice, il quale può considerare la registrazione fonografica come fonte di prova, exarticolo 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta ed in tal caso il disconoscimento – da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c. – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Corte appello Reggio Calabria, 11/05/2022, n.345

Prove nel processo civile: registrazioni audio e video

La registrazione audio/video può costituire fonte di prova a norma dell’art. 2712 c.c., sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite, essendo, difatti, necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa e sempre se colui, contro il quale la registrazione è prodotta, non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.

Tribunale Termini Imerese, 02/02/2022, n.66

Registrazione di una conversazione: uso in giudizio

L’utilizzo in giudizio di una registrazione di una conversazione integra la fattispecie di trattamento di dati personali, pertanto, ai fini della sua legittimità deve rispettare i principi sanciti negli artt. 5 e 6 del Reg. UE n. 2016/679. In particolare, affinché il trattamento dei dati sia lecito il titolare deve provare la sussistenza di motivi legittimi che lo giustificano e che siano prevalenti rispetto ai diritti e alle libertà dell’interessato o la sussistenza di un’esigenza legata alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o in fase pre-contenziosa.

Tribunale Venezia sez. II, 02/12/2021

Disconoscimento della conversazione registrata

Il disconoscimento della registrazione audio in giudizio, per essere ammissibile, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Tribunale Teramo sez. I, 22/10/2021, n.935

Registrazione fonografica di un colloquio tra presenti

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ha natura ammissibile di prova processuale; qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi a tale colloquio, essa rappresenta in tal senso una prova documentale utilizzabile, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo; il tutto con la conseguenza che è, pertanto, al riguardo ravvisabile una deroga alla generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa e che la relativa condotta deve intendersi scriminata nell’ordinamento per effetto dell’art. 51 c.p..

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 01/07/2021, n.111

Registrazioni audio: valore probatorio

Alla registrazione su nastro magnetico va attribuito il valore di fonte di prova, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

Corte appello L’Aquila, 27/10/2020, n.1423

Conversazione telefonica tra vittima e autore di comportamenti violenti e minacciosi

La trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l’applicazione “call recorder”, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Cassazione penale sez. II, 06/07/2020, n.26766

Registrazione della conversazione in presenza del lavoratore

In tema di sanzioni disciplinari, la registrazione della conversazione alla quale il lavoratore sia presente non costituisce condotta disciplinarmente rilevante, perché deroga consentita dall’ordinamento alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03 in quanto effettuata al fine di tutelare un proprio diritto.

Tribunale Venezia sez. lav., 17/07/2019, n.493

La registrazione fonografica di conversazioni 

In tema di prove, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, a condizione che l’autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata.

(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di approfondire la circostanza del temporaneo allontanamento della persona offesa, autrice della registrazione, dal locale nel quale il colloquio era avvenuto, osservando che la registrazione occulta di una parte del colloquio, laddove accertata, avrebbe comportato l’inutilizzabilità di tale segmento quale intercettazione abusiva).

Cassazione penale sez. V, 11/02/2019, n.13810

Registrazione fonografica di conversazione tra presenti: l’efficacia probatoria

L’efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall’art. 2712 cod. civ., in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.

Il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta

Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220

Registrazione di una conversazione tra presenti

La registrazione di una conversazione tra presenti (nella specie avente a oggetto un presunto accordo illecito per la retrocessione di somme di denaro a favore di un partito politico e di funzionari russi coinvolti nella trattativa della vendita di prodotti petroliferi), contenuti in un file audio, riproducendo un avvenimento storico che rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti individuabili (e nella specie individuati, per il tramite delle dichiarazioni rese dal giornalista che ha consegnato la traccia audio agli inquirenti, pur mantenendo segreta la fonte ex articolo 200 del codice di procedura penale), anche in assenza dell’identificazione dell’autore della registrazione stessa, non è qualificabile come documento anonimo ma costituisce una notitia criminis che legittima l’avvio e il compimento di indagini da parte del pubblico ministero per verificarne la portata e compiere ogni opportuno approfondimento investigativo, ivi compresi l’adozione dei mezzi di ricerca della prova quali perquisizione e sequestro.

(Fattispecie in tema di sequestro probatorio operato su supporti informatici ove era memorizzato lo screenshot di un appunto di interesse investigativo perché relativo al presunto patto corruttivo alla cui ricerca era funzionale il disposto sequestro).

Cassazione penale sez. VI, 17/12/2019, n.5782

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Tribunale Savona, 19/01/2019

Registrazione di una conversazione: può costituire fonte di prova?

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex articolo 2712 del Cc, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta.

In particolare la efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche – relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e alla ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente.

Deriva da quanto precede, pertanto, che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all’ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L’eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private.

Cassazione civile sez. II, 09/01/2019, n.313

Registrazione di conversazione: utilizzabilità in giudizio

La previsione di cui al d.lgs. n. 196/2003 (nella sua versione antecedente all’entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 e delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018) circa la generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento subisce una deroga nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.

Pertanto, la registrazione fonografica di un colloquio fra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ha natura ammissibile sia nel processo del lavoro che penale; qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi a tale colloquio, essa rappresenta una prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo.

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322

Registrazione di conversazione fraudolentemente intercettata

Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informazione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica fraudolentemente intercettata (art. 617, comma secondo, cod. pen.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione.

Cassazione penale sez. V, 30/01/2018, n.11965

Registrazione di conversazione eseguita da uno degli interlocutori

In tema di registrazione di conversazioni effettuata da un privato, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Cassazione penale sez. I, 15/11/2017, n.54085

Registrazione di colloqui fra presenti

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., utilizzabile in dibattimento, ma, nel caso in cui risulti accertato che detta registrazione presenta delle manipolazioni che rendono discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria, avuto riguardo alle ragioni della manipolazione medesima, e della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo a tal fine sufficienti la mera conseguenzialità dei brani, né la loro concordanza con quanto riferito da quest’ultima.

Cassazione penale sez. VI, 03/10/2017, n.1422

Registrazione fonografica di una conversazione telefonica: natura

La registrazione fonografica di una conversazione telefonica posta in essere da uno dei partecipanti è lecita e consiste in una prova tipica di natura documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte al colloquio.

Cassazione penale sez. fer., 08/08/2017, n.47602

Divulgazione della documentazione aziendale

Sebbene un lavoratore possa produrre, in una controversia di lavoro, copia di atti aziendali che riguardino direttamente la propria posizione lavorativa senza venire meno ai propri doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., considerando che la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a scongiurare una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, il diritto di difesa in giudizio prevale sulle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda, è tuttavia necessario valutare la legittimità delle modalità di apprensione dei documenti, dal momento che tali modalità potrebbero essere idonee ad integrare una giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva considerato rilevante per la configurabilità della giusta causa di licenziamento non la produzione in giudizio della documentazione da parte del lavoratore, bensì le sue modalità di apprensione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all’insaputa degli stessi e nel trasferimento sul proprio indirizzo personale di posta elettronica di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore).

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, n.16629

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Pubblicato : 23 Dicembre 2022 06:30