Reato prescritto in appello: alla vittima spetta il risarcimento?
Quando si prescrive un reato? Cos’è la costituzione di parte civile? Cosa succede se il giudice d’appello dichiara improcedibile l’azione penale?
La giustizia italiana è notoriamente conosciuta per la sua estrema lentezza: un solo grado di giudizio può durare anche cinque o sei anni. Il risultato è che, con riferimento ai procedimenti penali, i reati finiscono quasi inevitabilmente per prescriversi, a meno che non si tratti di delitti molto gravi. In questo modo, sono molte le vittime che finiscono col rimanere prive di giustizia nonostante tanti anni di paziente attesa. Con questo articolo ci occuperemo di una questione in particolare: vedremo cioè se alla vittima spetta il risarcimento nel caso di reato prescritto in appello.
In effetti, a seguito della riforma del 2020 con cui è stata abolita la prescrizione nei gradi di giudizio successivi al primo, oggi non è più possibile che un reato cada in prescrizione in appello o in Cassazione. Questa regola, però, si applica solamente ai crimini commessi successivamente al 2020, con la conseguenza che, per tutti quelli verificatisi in precedenza, è ancora possibile che essi si estinguano per prescrizione. Approfondiamo l’argomento.
Quando si prescrive un reato?
Un reato si prescrive quando è passato molto tempo dal giorno in cui è stato commesso. Per la precisione, la legge [1] dice che i reati si prescrivono decorsi sei anni da quando si sono verificati; se però si tratta di delitti puniti con la reclusione di durata superiore a sei anni, allora la prescrizione si verificherà decorso il tempo corrispondente alla pena.
Ad esempio, poiché il peculato è punito con la reclusione massima di dieci anni e sei mesi, perché si prescriva occorre per l’appunto che sia decorso questo lasso di tempo dal giorno della sua commissione, cioè dieci anni e mezzo.
Cosa comporta la prescrizione?
La prescrizione estingue il reato. Ciò significa che il responsabile non potrà più essere condannato in sede penale se il crimine si è nel frattempo prescritto.
Cos’è la costituzione di parte civile?
La vittima di un reato può costituirsi parte civile all’interno del processo penale intrapreso contro l’autore del crimine.
La costituzione di parte civile consente alla persona offesa di chiedere il risarcimento dei danni senza dover intraprendere un apposito giudizio civile: è pertanto direttamente il giudice penale a stabilire se il risarcimento spetta ed, eventualmente, in quale misura.
Alla vittima spetta il risarcimento se il reato si è prescritto in appello?
Tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2019 possono andare in prescrizione in ogni grado di giudizio, quindi anche in appello e in Cassazione.
Mettiamo il caso che l’imputato sia stato riconosciuto colpevole in primo grado e condannato, oltre che alla reclusione, anche a pagare i danni alla costituita parte civile. In appello, però, il reato viene dichiarato prescritto. Cosa succede in questa ipotesi? Alla vittima spetta il risarcimento se il reato si è prescritto in appello?
Secondo la legge [2], quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice d’appello e la corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Questo significa, in sintesi, che il giudice d’appello che dichiara prescritto il reato può decidere se confermare oppure modificare la condanna di primo grado con riferimento ai soli aspetti civili.
Poiché nella pratica il giudice d’appello, dichiarata la prescrizione, si limita a confermare le statuizioni civili del primo grado, possiamo affermare che alla vittima spetta il risarcimento anche se il reato si è prescritto in appello.
Insomma: ai fini risarcitori, alla parte civile interessa giungere a una sentenza di primo grado che condanni l’imputato; poco importa che, in appello, il reato venga dichiarato prescritto.
Le cose cambiano solamente se il giudice di appello si accorge che la prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata già in primo grado.
La Corte di Cassazione ha stabilito che se il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato, giunge alla conclusione che la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute [3].
In altre parole, se in appello ci si accorge che il reato era già prescritto in primo grado, allora decade non solo la condanna penale ma anche quella civile, con la conseguenza che alla vittima non spetterà nulla.
Alla vittima spetta il risarcimento se il reato è improcedibile in appello?
Per tutti i reati commessi dopo il 2020 si applica la nuova riforma che ha abolito la prescrizione nei gradi successivi al primo, introducendo però l’obbligo di concludere il grado di appello entro il termine di due anni, che decorrono dai 90 giorni successivi al termine previsto per il deposito della sentenza di primo grado (con possibilità di proroga dei termini qualora si tratti di procedimenti di particolare complessità).
Ciò significa che i reati commessi a partire dal 2020 potranno prescriversi solamente entro il primo grado; dopo, se il processo d’appello non termina nei successivi due anni, il giudice potrà dichiarare improcedibile l’azione penale, con la conseguenza che l’imputato non potrà più essere condannato (similmente a come avviene con la prescrizione).
Alla vittima spetta il risarcimento se il reato è dichiarato improcedibile in appello per il mancato rispetto dei due anni dalla sentenza di primo grado?
Sul punto la legge dice che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui sopra, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.
Insomma, anche in questo caso, come nell’ipotesi della prescrizione dichiarata in appello, la vittima non perde il risarcimento del danno che gli è stato riconosciuto con la sentenza di condanna di primo grado.
Reato prescritto o improcedibile in appello: il risarcimento in sintesi
In estrema sintesi, possiamo affermare che, se in appello il reato viene dichiarato prescritto oppure l’azione penale improcedibile, la parte civile non perde il suo diritto al risarcimento dei danni pronunciato in primo grado, con la differenza che:
- nell’ipotesi di prescrizione (che riguarda i reati commessi fino al 2019), è lo stesso giudice d’appello penale a decidere sul risarcimento che spetta alla parte civile;
- nell’ipotesi di improcedibilità (che riguarda i reati commessi dal 2020), il giudice d’appello penale rinvia al giudice d’appello civile perché decida sul risarcimento, in base alle prove già raccolte nel processo penale.
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