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Reato abuso edilizio: ultime sentenze

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Le pronunce più recenti sull’assenza del permesso di costruire e sulla responsabilità del direttore dei lavori.

Istanza di condono: la legittimazione ad agire del proprietario confinante

Il tema affrontato dalla pronuncia in commento attiene alla legittimazione attiva ad impugnare il silenzio formatosi su un’istanza di rigetto della richiesta di condono edilizio presentata dal proprietario del fondo confinante, per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso, l’emissione dell’ordine di demolizione delle opere realizzate, nonché l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le opere edili eseguite sine titulo.

Secondo il Collegio, in capo al titolare di una proprietà confinante con l’immobile oggetto del presunto abuso edilizio, sussiste un interesse differenziato e qualificato, diretto all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori spettanti all’amministrazione competente, e qualora questa non si pronunci sull’istanza-diffida del privato si configura un’ipotesi di silenzio rifiuto exart. 31 c.p.a. L’amministrazione comunale ha infatti l’obbligo di provvedere in via espressa su tale istanza, come pure nell’ambito del procedimento di condono edilizio precedentemente avviato.

Trattasi, nel caso di specie, di una legittimazione distinta da quella della collettività, che poggia sul concetto di vicinitas e che vede il proprietario del fondo limitrofo vantare una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, tuttavia, il sistema processuale amministrativo impone al proprietario del fondo confinante di provare l’esistenza di un’ulteriore condizione dell’azione, l’interesse a ricorrere, che si manifesta nel pregiudizio concreto subìto da parte ricorrente a seguito dell’opera abusiva.

Un simile pregiudizio non è dato riscontrare nella domanda volta all’applicazione delle sanzioni pecuniarie per la mancata ottemperanza dell’ingiunzione di demolizione di quanto illecitamente edificato; esse non rappresentano difatti fonte di utilità alcuna per l’istante, ma solo una misura punitiva patrimoniale a carico di parte resistente. L’azione così intrapresa si tradurrebbe pertanto, similmente ad un atto emulativo, in abuso del diritto in sede processuale.

Le sanzioni pecuniarie hanno natura di sanzioni punitive per il trasgressore, e la loro applicazione non comporta alcun vantaggio per il ricorrente in quanto non garantiscono il ripristino dello status quo ante o il ristoro dal danno patito, né tantomeno perseguono l’interesse pubblico al rispetto della disciplina in materia di edilizia e urbanistica.

Relativamente, poi, alla domanda volta all’esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive, il collegio osserva che la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’ordinanza di demolizione comporta l’inefficacia sostanziale del suddetto atto, dal momento che l’amministrazione procedente è chiamata ad esprimersi sull’istanza con un nuovo provvedimento riguardante l’opera illegittima.

Quanto infine al termine per provvedere su un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986, l’art. 9, comma 1, L.r. Campania n. 10 del 2004, secondo cui le domande di sanatoria ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2022, ha funzione acceleratoria nei confronti delle amministrazioni e non esclude l’obbligo di provvedere nel minor tempo possibile, specie se stimolato dai privati direttamente coinvolti.

Sicché il perdurante inadempimento colposo dell’amministrazione si pone in contrasto con il diritto ad ottenere un’espressa dichiarazione di volontà della parte pubblica, statuito agli artt. 2 L. n. 241 del 1990 e 97 Cost.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 21/09/2022, n.5848

Ordine di demolizione: è atto vincolato

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e il titolare attuale non ne sia responsabile.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 11/07/2022, n.681

Repressione dell’abuso edilizio: inerzia della PA

L’inerzia mantenuta dall’amministrazione per un lungo lasso di tempo nell’esercizio del potere/dovere di repressione degli abusi edilizi e di vigilanza sul corretto utilizzo del territorio non basta a rendere legittima l’edificazione sine titulo; allo stesso modo, tale inerzia non può generare un legittimo affidamento in capo al proprietario e autore dell’abuso..

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 17/06/2022, n.809

Fiscalizzazione dell’abuso edilizio alternativo all’ordine di demolizione

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art.34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta una sanzione alternativa rispetto a quella demolitivo-restitutoria, applicabile nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza incidere sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso, così contemperando l’esigenza di ristabilire lostatus quo antecon quella di assicurare la sicurezza pubblica; il presupposto indefettibile della fiscalizzazione è la natura abusiva delle opere cui essa è relativa, pertanto, una volta che il privato ne faccia richiesta, riconosce di fatto l’abuso edilizio contestato dall’amministrazione, prestando acquiescenza, in sostanza, al profilo della qualificazione delle opere nei termini suddetti; non è quindi possibile “ritirare” l’istanza di fiscalizzazione e rimettere in discussione la natura abusiva degli interventi contestati dall’amministrazione, una volta che, attraverso detta richiesta, siano stati a tutti gli effetti riconosciuti come tali; peraltro, ove non fosse disposta la sanzione alternativa della fiscalizzazione, la conseguenza dell’abuso non potrebbe che essere l’ordine di demolizione delle opere eseguite senza titolo edilizio o in difformità da questo.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 17/06/2022, n.587

Abuso edilizio determinante un aumento di superficie e di volumetria

Non è condonabile l’abuso edilizio consistente in un aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo predetto e l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 in riferimento alle zone vincolate escludono la sanatoria.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/06/2022, n.7282

La valutazione di un abuso edilizio

La valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’Amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/06/2022, n.7283

Alternatività tra demolizione e sanzione

L’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, nel consentire all’Amministrazione Comunale di irrogare, in luogo della demolizione, una sanzione pecuniaria impone all’autorità di accertare motivatamente l’impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi e, pertanto, essa interviene in una fase esecutiva che si pone a valle dell’atto gravato.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 20/05/2022, n.3450

Ordinanza di demolizione di un abuso edilizio

L’ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. Né tanto più in relazione ad una simile tipologia provvedimentale può trovare applicazione l’art. 21 octies, l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 13/05/2022, n.3239

La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione

L’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione che ha, quale presupposto, un illecito diverso dall’abuso edilizio, consistente nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dalla Pubblica Amministrazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 12/05/2022, n.3760

Applicabilità della sanzione pecuniaria

Ai sensi degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 380/2001, in caso di abuso edilizio, la sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi realizzabili astrattamente, previa denuncia d’inizio attività, che siano anche conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/05/2022, n.3707

Illecito permanente e potere repressivo fondato su legge posteriore

L’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è stato posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione dell’abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione: in forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva..

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 20/04/2022, n.555

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il privato che ha commesso l’abuso edilizio ha l’onere di provarne l’epoca di realizzazione, non essendo a tal fine necessaria neppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, essendo invece necessari inconfutabili atti o documenti che offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 12/04/2022, n.1284

Specificazione delle aree da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio

Ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio è necessario e sufficiente che ivi siano analiticamente indicate le opere oggetto di demolizione, mentre la successiva specificazione, in punto di individuazione e quantificazione, delle aree da acquisire è rinviabile al sub – procedimento accertativo dell’eventuale inottemperanza, da concludersi mediante l’adozione di un atto avente valore provvedimentale a firma del competente Dirigente, legittimante l’immissione in possesso e la successiva trascrizione presso i pubblici registri immobiliari in favore della P.A..

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/04/2022, n.3897

Esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria

In presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta un atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti ex lege delineati negli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380/2001. Ciò in quanto è prioritario e in re ipsa, a prescindere dal tempo trascorso, l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico – edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di considerazione.

Ne consegue l’esonero dell’Amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione – anche per relationem, ad atti istruttori a cui l’interessato ha diritto ad avere accesso – delle opere da demolire nonché nell’indicazione, come nella specie è avvenuto, del regime autorizzatorio disatteso, da cui è evincibile la normativa violata e, quindi, la qualificazione giuridica dell’abuso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/04/2022, n.3897

Onere di provare l’epoca di realizzazione di un abuso edilizio

L’onere della prova sull’epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sul privato; questo in quanto, sulla data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/04/2022, n.2310

Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: fonte di responsabilità per l’Amministrazione

Il consentire la fiscalizzazione dell’abuso pur nella consapevolezza che il sottotetto non è di proprietà esclusiva del controinteressato configura una sorta di espropriazione indiretta dei diritti dominicali esistenti sul bene oggetto di sanzione ed espone irragionevolmente l’Amministrazione Comunale, per avere agevolato la lesione subita dal terzo proprietario dissenziente, ad una possibile responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 04/03/2022, n.50

Il reato di abuso edilizio non preclude la concessione della cittadinanza

È illegittimo il decreto con cui il ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91 con la motivazione che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale a causa della comunicazione del reato di abuso edilizio di cui all’art. 44 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, peraltro richiamato in termini generali senza alcuna descrizione specifica della condotta che il ricorrente avrebbe compiuto né tanto meno dell’esito finale del procedimento avviato.

(Nella specie è stato poi rilevato che il ricorrente ha prodotto certificato penale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti dai quali non risulta alcuna evidenza penale e che l’Amministrazione ha omesso completamente di valutare tutti gli ulteriori elementi utili ai fini del giudizio complessivo sulla integrazione nella comunità nazionale e, in particolare, la presenza sul territorio da oltre trentatré anni, l’unione coniugale con una cittadina italiana e la genitorialità di due figli nati in Italia).

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 08/06/2020, n.190

L’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio

In tema di estradizione per l’estero, l’eventuale difformità fra il trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello che caratterizza l’ordinamento interno, può rappresentare una condizione ostativa alla concessione dell’estradizione solo qualora il trattamento risulti del tutto irragionevole ed in manifesto contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena.

(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale la corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione dell’imputato in Albania, non considerando irragionevole la pena di un anno di reclusione inflitta per il reato di abuso edilizio dall’autorità giudiziaria albanese).

Cassazione penale sez. VI, 03/03/2020, n.9203

Reati edilizi: cessazione dei lavori

In tema di reati edilizi-urbanistici, la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado. Pertanto, il momento consumativo del reato di abuso edilizio si realizza con l’ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle finiture esterne ed interne.

Cassazione penale sez. III, 20/11/2019, n.2695

Concessione edilizia e permesso di costruire: sanatoria

In caso di intervento edilizio, eseguito dal proprietario, in assenza del relativo permesso di costruire ai sensi dell’art. 44 d.p.r. n 380/2001, il provvedimento di concessione in sanatoria ai sensi dell’art 36 co.2, eliminando l’antigiuridicità dell’abuso, estingue il suddetto reato urbanistico con conseguente dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice. L’ottenimento della anzidetta sanatoria opera nel caso in cui l’opera risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento di realizzazione che a quello della presentazione della domanda, previo pagamento del contributo di costruzione, in misura doppia, a titolo di oblazione.

Tribunale Napoli sez. I, 12/10/2018, n.11512

Reato di abuso edilizio per sopraelevazione di fabbricato preesistente 

Integra il reato di abuso edilizio l’esecuzione di un intervento di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato preesistente che non è possibile ricondurre ad interventi di manutenzione straordinaria. Nel reato in esame, il concorso nelle condotte contestate richiede la prova dell’interesse diretto del proprietario alla edificazione abusiva o il suo consenso alla commissione dell’abuso, dovendosi escludere il concorso con il committente solo laddove si dimostri che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione.

La responsabilità del proprietario può dedursi, infatti, da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, nonché tutti quei comportamenti positivi o negativi da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato.

Tribunale Napoli sez. I, 04/10/2018, n.9980

Compartecipazione di un coniuge nel reato commesso dall’altro 

In materia di abuso edilizio nel rapporto di coniugio, la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall’altro non può desumersi dalla mera qualità di comproprietario, ma può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione.

Cassazione penale sez. III, 18/09/2018, n.51489

Sanatoria delle opere abusive e lottizzazione abusiva

La sanatoria delle opere abusive (di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47) non può trovare applicazione in relazione alla lottizzazione abusiva.

L’eventuale oblazione versata al Comune non estingue il relativo reato – come si ricava dall’art. 19 della medesima legge che, in caso di condanna, obbliga il giudice a disporre la confisca dei terreni e dell’opera abusivamente costruita, con conseguente acquisizione al patrimonio del Comune – con la conseguenza che la sanatoria delle violazioni edilizie, conseguita mediante condono edilizio, non è applicabile alla lottizzazione negoziale e la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente realizzate, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi della l. n. 47/1985, art. 19,anche quando risulti concessa una sanatoria delle opere edilizie citate.

La ratio dell’esclusione della fattispecie abusiva da qualsivoglia provvedimento clemenziale è da ravvisare nella constatazione che tale fattispecie è distinta da quella delle singole costruzioni prive di titolo abilitativo, e non può essere applicata alla prima la disciplina sul condono edilizio e non possono essere sanate le seconde, quando realizzate nell’ambito di una lottizzazione abusiva, se non previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo lo speciale meccanismo di cui agli artt. 29 e 35, comma 13, l. n. 47/1985, cioè previa adozione di una variante dello strumento urbanistico; così come, in ragione della differenza fra le due fattispecie, non è prevista per la prima la possibilità del ripristino da parte del privato come, invece, espressamente consentito al responsabile del singolo abuso ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Tar Napoli, (Campania) sez. III, 10/09/2018, n.5433

Reati edilizi e responsabilità del direttore dei lavori

Per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori, poiché esiste in capo al medesimo un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tuttavia, in conformità al disposto dell’art. 29, d.P.R. n. 380/2001, il direttore non è responsabile ove abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

Cassazione penale sez. III, 08/06/2018, n.33387

Concorso di persone nel reato

In tema di concorso di persone nel reato, l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all’art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il concorrente “intraneo” e non sia quindi estensibile.

(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del geometra che aveva redatto i disegni di un progetto di ristrutturazione edilizia, presentando scientemente una DIA anziché di domanda di concessione edilizia, concorrendo così alla realizzazione di un abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, per quanto l’art. 29 dello stesso d.P.R. preveda come autori del reato soltanto il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori).

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2018, n.36730

Particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate).

Cassazione penale sez. III, 29/03/2018, n.19159

Abuso edilizio in zona di particolare interesse paesaggistico

In tema di abuso edilizio perpetrato in zona di particolare interesse paesaggistico, in considerazione della dichiarazione di incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale del comma 1 bis dell’art. 181 d.lg. 42 del 2004, il giudice può riqualificare il reato in quello previsto al comma 1 del medesimo articolo. (Nel caso di specie il giudice, previa riqualificazione del fatto nel comma 1 dell’art. 181 d.lg. 42 del 2004, lo dichiarava estinto per prescrizione essendo trascorsi.

Tribunale Napoli sez. I, 15/01/2018, n.11770

Autorizzazione edilizia provvisoria

Sussiste il reato d’esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire, anche nel caso in cui gli stessi siano stati assentiti da un’autorizzazione edilizia provvisoria o “in precario”, poiché tale autorizzazione non soltanto è “extra legem”, in quanto non prevista, ma è anche illegittima giovando a tollerare una situazione d’evidente abuso edilizio.

(Fattispecie in cui la realizzazione di una serra poggiata su una piattaforma di calcestruzzo era stata autorizzata per un anno ed il manufatto non rimosso alla scadenza e mantenuto per oltre dieci anni).

Cassazione penale sez. III, 09/01/2018, n.9876

Sequestro preventivo disposto per abuso edilizio

Nell’ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all’avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari.

Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, n.6940

Reato di edificazione abusiva e stato di necessità

In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. (In motivazione la Corte ha precisato che la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose).

Cassazione penale sez. III, 24/11/2017, n.2280

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Pubblicato : 8 Novembre 2022 04:30