Reati familiari: come tutelare i diritti dei minori
Allontanamento della casa familiare, divieto di frequentazione e ordini di protezione: ecco gli strumenti per la tutela dei diritti dei minori vittime di reati familiari.
Come in qualsiasi aggregato umano anche nella famiglia è possibile che determinate tensioni, di cui ogni singolo individuo è portatore, possono trovare sfogo, dando luogo talvolta ad atti penalmente rilevanti. Peraltro, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei reati commessi in ambito familiare con particolare riferimento ai maltrattamenti ma anche alla violenza sessuale e psicologica. Spesso tali delitti vengono perpetrati dai genitori ai danni di figli non ancora maggiorenni. Ma nelle ipotesi di reati familiari come tutelare i diritti dei minori?
Il nostro legislatore ha previsto una specifica tutela per i minori vittime di reati commessi all’interno della famiglia. In sostanza il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare del genitore violento e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.
La tutela scatta non solo quando i minori sono vittime di reati familiari ma anche quando assistono alla commissione di tali delitti in danno di altri componenti del nucleo familiare (ad esempio quando la persona offesa è la madre).
Nell’ipotesi in cui il genitore violento non abbia commesso alcun reato per cui non sia perseguibile penalmente ma comunque reca pregiudizio alla prole o ne mette in pericolo la serenità, è possibile rivolgersi al giudice civile affinché pronunci un ordine di protezione.
Se vuoi saperne di più su come avviene la tutela dei diritti dei minori in caso di reati familiari, allora prenditi un po’ di tempo e prosegui nella lettura di quest’articolo.
Quali sono le principali fattispecie di reati familiari ai danni di minori?
Le principali fattispecie di reati familiari che vengono commessi dai genitori ai danni dei figli minori sono:
- abuso dei mezzi di correzione e di disciplina [1], che si configura quando il padre e/o la madre che hanno un compito educativo nei confronti dei figli, abusa dei mezzi di educazione o di disciplina ovvero esercita il proprio compito educativo con strumenti o azioni non adeguate o per perseguire un interesse o un fine diverso da quello di disciplina e correzione, sempre che dal fatto derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Detto in altre parole si ha tale tipo di reato quando le persone che per motivi familiari sono tenute a provvedere ai minori (nel caso specifico i genitori) utilizzano in maniera distorta ed eccessiva i mezzi correttivi ed educativi di cui dispongono per far rispettare la loro autorità;
- maltrattamenti [2], che si possono configurare in vario modo ovvero attraverso atti lesivi dell’integrità fisica, dell’onore, della libertà o del decoro dei minori ma anche tramite atti di minacce, di scherno o di disprezzo che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali e sono in grado di causare uno stato fisico e psicologico di avvilimento e di disagio continuo. Peraltro, i comportamenti dai quali può scaturire questo tipo di reato possono essere di per sé privi di connotazione negativa ma se esasperati ed eccessivi possono integrare l’ipotesi di maltrattamenti (vedi il caso di un padre troppo geloso della figlia minorenne, il cui comportamento iperprotettivo lede lo sviluppo psicofisico della figlia stessa). Affinché poi il reato si possa configurare è necessaria la commissione di una serie ripetuta di maltrattamenti così da integrare l’abitualità della condotta;
- violenza sessuale, che può essere perpetrata da un genitore o da entrambi, qualora l’altro sia consenziente o complice dell’abuso. Ponendo in essere la relativa condotta criminosa il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale dei figli e si determina uno sviamento della funzione di accudimento e di protezione tipica della figura genitoriale. Inoltre, il genitore che consapevole del reato di violenza sessuale commesso dall’altro nei confronti del figlio/a minorenne, non presenta denuncia e non chiede l’intervento dell’autorità, è ritenuto responsabile di concorso nel reato medesimo;
- violenza psicologica, da intendersi come una serie di atteggiamenti intimidatori o minacciosi, vessatori e degradanti posti in essere da uno o da entrambi i genitori. Tali atteggiamenti si possono tradurre in rifiuto dei figli, aggressione, sopraffazione, isolamento, sottomissione, ecc. Il Codice penale inquadra la violenza psicologica negli articoli che puniscono la violenza privata, la minaccia, le lesioni che provocano una malattia del corpo o della mente, l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, i maltrattamenti in famiglia e, nel caso dell’isolamento forzato, il sequestro di persona;
- reato di stalking [3], che può essere commesso dai genitori quando intervengono in maniera eccessiva nella vita privata dei figli minorenni. Salvo i casi in cui il fatto non costituisca un reato più grave, il Codice penale punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molestaqualcuno in modo da ingenerare un costante e perdurante stato d’ansia e costringerlo a cambiare le proprie abitudini di vita;
- violenza fisica, consistente ad esempio in schiaffi, spintoni, strattonamenti, ecc. In tali ipotesi il Codice penale interviene punendo le percosse, l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina attuati con violenza, fino al tentato omicidio o, nei casi più estremi, all’omicidio;
- reato di illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti [4], che si configura quando uno o entrambi i genitori realizzano o sottraggono immagini o video sessualmente espliciti dove sono rappresentati i minori, destinati a rimanere privati, per poi divulgarli, cederli, diffonderli, pubblicarli, consegnarli. Il reato è anche commesso da chi semplicemente riceve il video o le immagini e pone in essere una delle condotte di cui sopra.
Genitori autori di reati familiari: cosa fare?
Se un genitore commette un reato familiare in danno di un figlio minorenne occorre immediatamente sporgere denuncia alle autorità competenti. Se la vittima ha già compiuto 14 anni può sporgere querela personalmente; invece, se è infraquattordicenne, il diritto di querela può essere esercitato dall’altro genitore oppure da altra persona che ne abbia la rappresentanza, come ad esempio il tutore. Se invece il genitore è solo uno –perché ad esempio l’altro è morto – ed è proprio la persona che il minore intende querelare, la denuncia può essere sporta da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del minore stesso o del pubblico ministero.
Essendo i reati contro i minorenni sempre procedibili d’ufficio, chiunque può sporgere denuncia, quindi, anche una persona estranea al contesto familiare (ad esempio un conoscente o un amico). In molti casi è la scuola ad allertare i servizi sociali i quali a loro volta provvedono a denunciare il genitore alle forze dell’ordine o alla Procura della Repubblica per l’eventuale condotta violenta in famiglia.
Reati familiari come tutelare i diritti dei minori?
La tutela dei diritti dei minori nell’ipotesi in cui siano vittima di reati familiari si può attuare dal punto di vista penale mediante l’allontanamento del genitore dalla casa familiare, che viene disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Si tratta di una misura cautelare che viene adottata ogni qual volta sussista l’urgenza di evitare possibili contatti tra l’autore del reato e le persone offese. Tale misura può essere disposta già nella fase delle indagini preliminari quindi a prescindere dalla pronuncia di una sentenza di condanna, nel caso in cui il giudice ritenga pericolosa per i minori la permanenza in casa del soggetto indagato. Con lo stesso provvedimento con il quale è disposto l’allontanamento, il giudice prescrive al genitore di lasciare immediatamente la casa, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza la sua autorizzazione. Se sussistono esigenze di tutela dell’incolumità delle vittime o dei loro prossimi congiunti, il giudice può altresì prescrivere al genitore di non avvicinarsi ai luoghi che sono abitualmente frequentati dalle persone offese dal reato [5]. Altresì, il giudice in caso di denuncia di un genitore per reati commessi nei confronti dei figli minori, può disporne l’affidamento esclusivo all’altro genitore, se questi vive in un altro luogo, oppure ad altri parenti o a una famiglia disposta ad accoglierli.
Il Codice civile prevede poi che il giudice possa disporre i cosiddetti ordini di protezione nei confronti del genitore che pur non commettendo alcun reato, reca comunque pregiudizio all’educazione della prole o mette in pericolo la serenità della famiglia. In pratica il giudiceordina al genitore di cessare la condotta pregiudizievole e dispone l’allontanamento dalla casa familiare; può anche prescrivergli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla prole e dal coniuge ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro [6].
L’ordine di protezione non può essere di durata superiore a 1 anno e può essere prorogata, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
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