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Reati contro la pubblica moralità: come vengono sanzionati?

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(@mariano-acquaviva)
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Che cos’è il comune senso del pudore? Quando scatta il reato di atti osceni in luogo pubblico? Cosa sono le pubblicazioni oscene?

La legge non punisce solo le condotte violente oppure quelle volte a derubare e truffare, ma anche quelle che, almeno apparentemente, sembrano non danneggiare nessuno. Si pensi ad esempio all’incesto oppure agli atti osceni: pur non essendoci una vera e propria vittima, la legge ritiene ugualmente che tali condotte costituiscano un crimine. Con questo articolo ci occuperemo proprio di questo aspetto: vedremo cioè come vengono sanzionati i reati contro la pubblica moralità.

Sin d’ora va detto che, nell’ambito di questa categoria, sono rimasti davvero pochi delitti: a seguito delle numerose riforme che si sono susseguite nel tempo, oggi costituiscono reati contro la moralità pubblica solamente gli atti osceni in luogo pubblico e le pubblicazioni e gli spettacoli osceni. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è la pubblica moralità?

Quando parla di “pubblica moralità” la legge fa riferimento al comune senso del pudore, cioè al sentimento che la società, in un determinato momento storico, mostra nei confronti di ciò che riguarda la sfera sessuale.

Detto in altri termini, la moralità pubblica è il modo con cui comunemente le persone si pongono davanti alle abitudini e ai comportamenti che attengono alle manifestazioni sessuali.

È quindi chiaro che la pubblica moralità è un concetto mutevole, che cambia a seconda del periodo storico a cui si riferisce: una cosa, infatti, era il senso del pudore negli anni ’50 del secolo scorso, una cosa è quello acquisito nel nuovo millennio.

Ecco perché ciò che prima poteva offendere la pubblica moralità oggi non è più in grado di sortire lo stesso effetto, con precise conseguenze anche giuridiche: si pensi al classico esempio del bikini o addirittura del topless in spiaggia, un tempo impensabile mentre ora assolutamente tollerato.

Cosa sono gli atti osceni?

Come anticipato, il delitto più significativo che è rimasto all’interno della categoria dei reati contro la pubblica moralità è quello di atti osceni in luogo pubblico.

La legge ha previsto che la condotta possa essere sanzionata a titolo di illecito amministrativo oppure di reato a seconda delle ipotesi.

Per la precisione, c’è reato se gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e sempre che ci sia il pericolo che costoro possano assistervi [1].

Va detto innanzitutto che sono osceni tutti gli atti che sono in grado di offendere il comune senso del pudore, cioè la moralità pubblica così come definita nel precedente paragrafo.

Gli atti osceni sono quindi tutti quelli che riguardano la sfera della sessualità: si pensi a chi consuma un rapporto con il partner in un posto esposto al pubblico (un parco oppure l’abitacolo dell’auto parcheggiata in una piazza).

Il reato, però, scatta solamente se il fatto è commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori: si pensi a una scuola oppure a un giardino dove c’è un parco giochi.

Perché si integri il reato non occorre poi che i minorenni abbiano effettivamente assistito agli atti osceni: è sufficiente che questi abbiano anche soltanto potenzialmente potuto assistervi.

Si pensi alla coppia appartata in un giardino notoriamente frequentato da minori, anche se in quel momento non ve n’erano: in questa ipotesi il delitto si integrerebbe ugualmente per via del potenziale rischio che minorenni potessero assistervi.

È per questa ragione che gli atti osceni in luogo pubblico costituiscono un reato di pericolo: è sufficiente che la condotta possa anche solo ipoteticamente mettere a repentaglio il bene giuridico che intende proteggere affinché sia integrata la fattispecie delittuosa.

Al contrario, se gli atti osceni non si consumano all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, allora la condotta costituisce un mero illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Pubblicazioni e spettacoli osceni: cosa sono?

L’altro delitto previsto all’interno della categoria dei reati contro la pubblica moralità è quello di pubblicazioni e spettacoli osceni. Anche in questa ipotesi la legge prevede che la stessa condotta possa integrare un semplice illecito amministrativo oppure un crimine a seconda delle ipotesi.

Per la precisione, la legge [2] punisce con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro chi, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, acquista, detiene, esporta, oppure mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie.

È punito altresì chi fa commercio del suddetto materiale osceno, ovvero lo distribuisce o espone pubblicamente.

In pratica, la norma punisce la diffusione pubblica di materiale che possa offendere la moralità pubblica, come ad esempio la pornografia. Prodotti di questo tipo non possono quindi circolare liberamente senza le dovute precauzione che impediscano di violare il senso del pudore della collettività.

Ad esempio, la legge [3] dice che i titolari e i gestori di esercizi commerciali volti alla vendita di giornali e di riviste (gli edicolanti, in pratica) non possano esporre le pubblicazioni oscene in maniera tale da essere immediatamente percepibili dal pubblico.

Ciò significa che un’edicola può vendere giornali e riviste pornografiche ma non può metterle in bella mostra in vetrina, cosicché tutti possano prenderne visione.

Le pubblicazioni e gli spettacoli osceni costituiscono invece reato quando:

  • si adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti osceni;
  • si danno pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Da tanto deriva che costituisce reato proiettare in pubblico (ad esempi, in piazza) un film pornografico o comunque osceno, così come è reato pubblicizzare detto materiale con locandine e manifesti espliciti affissi in luogo pubblico, nonché con inserzioni pubblicate su riviste, giornali oppure online.

 
Pubblicato : 30 Luglio 2023 13:15