Rapporti patrimoniali tra coniugi: ultime sentenze
Comunione legale dei beni; obbligazioni assunte da uno dei coniugi per soddisfare i bisogni familiari; regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o divorziati.
Il tribunale può ordinare a terzi obbligati nei confronti del coniuge debitore di pagare direttamente al coniuge
A norma dell’articolo 156, comma 6, del Cc, il tribunale può ordinare a terzi, obbligati nei confronti del coniuge debitore, di pagare direttamente al coniuge (avente diritto all’assegno) quanto a questi è dovuto. L’ordine al terzo può estendersi anche all’assegno in favore dei figli minori, in quanto l’assegno a favore del coniuge affidatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo nel mantenimento della prole e, quand’anche consista solo in quest’ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell’altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell’obbligato di inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione delle relative somme.
Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24051
Trattamento di fine rapporto e criteri di ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato
In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre la l. n. 898 del 1970, art. 12-bis, (nel testo aggiunto dalla l. n. 74 del 1987, art. 16) si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; la l. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, (come sostituito dalla l. n. 74 del 1987, art. 13) regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzile, di cui all’art. 5.
La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius.
Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.21247
Accordi dei coniugi in sede di separazione
Qualora in sede di separazione personale i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito vantate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno da versarsi dall’uno in favore dell’altro “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'”an” del richiesto assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo intervenuto tra le parti, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti patrimoniali tra coniugi in materia familiare, perché giustificata da altra causa, e quindi verificare se debba essere riconosciuto il diverso diritto all’assegno divorzile, che può trovare fondamento soltanto in ragione della crisi familiare.
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, n.11012
Conflitto tra norme di diritto internazionale privato
In tema di diritto internazionale privato, il giudice che debba individuare quale sia la norma di conflitto applicabile è tenuto preliminarmente a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame secondo i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
(Nella specie, essendo deceduto un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della coniuge fosse sussumibile nell’alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all’art. 46, l. n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone).
Cassazione civile sez. un., 05/02/2021, n.2867
Diritto internazionale privato
In tema di diritto internazionale privato, nel decidere quale norma di conflitto prevista dalla legge n. 218 del 1995 funzioni in rapporto alla specifica domanda proposta, il giudice deve determinare il significato delle espressioni giuridiche che connotano le categorie di fattispecie sulla base della lex fori, e cioè secondo i canoni di qualificazione propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene (e non già sulla base della lex causae, e cioè adoperando i canoni ermeneutici dell’ordinamento straniero di volta in volta richiamato).
(Nella specie, in merito alla successione di un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della coniuge fosse sussumibile nell’alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all’articolo 46 della legge n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone).
Cassazione civile sez. un., 05/02/2021, n.2867
La partecipazione all’acquisto del coniuge non acquirente
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e scioglimento della comunione legale a seguito di separazione, il riconoscimento della provenienza personale del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile da parte del coniuge non acquirente costituisce una vera e propria confessione (trattandosi di una dichiarazione avente natura ricognitiva e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti per l’esclusione del bene dalla comunione) e in quanto confessione stragiudiziale può essere revocata solo negli stretti limiti previsti dall’art. 2732 c.c. e cioè nei soli casi di errore di fatto o violenza.
Tribunale Lecco sez. I, 05/05/2017, n.241
L’acquisto di immobili esclusi dalla comunione legale
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato ha portata confessoria sulla provenienza del denaro a tal fine utilizzato, sicché l’azione di accertamento negativo della natura personale di quel bene postula la revoca della menzionata confessione stragiudiziale nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., cioè per vizio del consenso derivante da errore di fatto o violenza.
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, n.23565
Rapporti patrimoniali tra coniugi
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell’apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell’altro.
Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l’affidamento di esser l’effettivo datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 18/05/2015, n.10116
Rapporti patrimoniali tra coniugi separati
Ove il coniuge separato, cui è stato attribuito, a carico dell’altro, un assegno di mantenimento, conviva “more uxorio” con un terzo, occorre distinguere, al fine della conservazione del diritto all’assegno tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto. Al detto scopo deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi separati.
Cassazione civile sez. I, 10/08/2007, n.17643
Contratto di mutuo
Il principio dell’apparenza del diritto postula, da un lato, uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto, dall’altro, il ragionevole convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica, per cui egli, facendo affidamento su una situazione giuridica non vera, ma solo apparente e comportandosi in aderenza a essa, ha diritto di contare sulla manifestazione apparente, sebbene non conforme alla realtà.
Tali principi sono applicabili anche in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, qualora il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi sostenga il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge (nella specie, in applicazione del ricordato principio la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di mutuo concesso a un soggetto, ha rigettato la domanda del mutuante volta a ritenere obbligato anche il coniuge del mutuatario, non avendo addotto elementi fattuali sufficienti a ritenere che potesse incolpevolmente ritenersi che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro).
Cassazione civile sez. III, 15/02/2007, n.3471
Regime patrimoniale legale
Qualora le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un’applicazione cumulativa, deve applicarsi, per analogia, la norma, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, di cui all’art. 18 delle preleggi, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19 delle preleggi, nella parte che stabiliva l’applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio; pertanto, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi devono, al pari dei rapporti personali, intendersi regolati dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il vincolo matrimoniale.
Nella specie, la legge nazionale della moglie, cittadina italiana, prevedeva quale regime patrimoniale legale la comunione dei beni, mentre la legge nazionale del marito, cittadino austriaco, prevedeva, quale regime patrimoniale legale, la separazione dei beni; durante il matrimonio, il marito era divenuto cittadino italiano.
Cassazione civile sez. I, 24/01/2007, n.1609
Proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi
Nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ed in particolare con riferimento al regime della comunione legale, l’art. 177 lett. c) c.c. esclude da questa i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi se tali proventi siano stati consumati, anche per fini esclusivamente personali, in epoca precedente allo scioglimento del regime legale.
Cassazione civile sez. I, 07/02/2006, n.2597
Contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge
Posto che la legge attribuisce all’assegno divorzile una mera funzione assistenziale, secondo i criteri fissati dall’art. 5, comma 6, legge divorzio: il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati deve potere assicurare al coniuge richiedente il mantenimento, almeno in via tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, calibrandone il relativo impegno economico tra un minimo ed un massimo che non ne snaturi comunque la funzione, in ragione dei parametri delle ragioni della decisione (criterio risarcitorio), del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (criterio compensativo). Il tutto ponderato in rapporto della durata del matrimonio).
Tribunale Messina, 09/01/2003
Rapporti patrimoniali tra coniugi durante la separazione personale
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 12 bis comma 1 l. 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74, censurato, in riferimento agli 3, 29 comma 2 e 38 comma 1 cost., nella parte in cui prevede – secondo l’orientamento giurisprudenziale assunto come diritto vivente – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, in quanto, premesso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l’estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l’emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono le proposte censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore.
Corte Costituzionale, 19/11/2002, n.463
Regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati
Posto che la legge attribuisce all’assegno divorzile una mera funzione assistenziale, secondo i criteri fissati dall’art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970, il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati deve poter assicurare al coniuge richiedente il mantenimento, almeno in via tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, calibrandone il relativo impegno economico tra un minimo e un massimo che non ne snaturi comunque la funzione, in ragione dei parametri delle ragioni della decisione (criterio risarcitorio), del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (criterio compensativo), il tutto ponderato in rapporto alla durata del matrimonio.
Tribunale Messina sez. II, 27/08/2002
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