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Querela per molestie: azioni legali e diritti personali

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(@mariano-acquaviva)
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Tutti i reati che possono integrare le molestie: dallo stalking alla violenza sessuale passando per il disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Cosa si intende per molestia? Secondo la legge, è tale ogni condotta altrui che impedisce il libero e pieno godimento di un proprio diritto. È il caso, ad esempio, del vicino rumoroso che rende difficoltoso il riposo notturno. Anche in ambito penale la molestia è un’azione che arreca disturbo con la differenza che, in questo caso, gli interessi in gioco sono molto più rilevanti rispetto a quelli patrimoniali.

È per questa ragione che le molestie possono dar vita a reati diversi a seconda di come sono commesse e del grado di incidenza sui diritti della vittima. Con il presente articolo parleremo della querela per molestie e delle azioni legali da intraprendere per la difesa dei diritti personali.

Il reato di molestia o di disturbo alle persone

La legge [1] punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Perché si abbia il reato di molestie o disturbo alle persone occorre quindi che:

  • il fatto sia commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: si pensi, nel primo caso, a una strada o a una piazza; nel secondo, a un teatro, a un cinema o a uno stadio;
  • in alternativa, che il fatto sia avvenuto per telefono o con altro mezzo equivalente. Si pensi a chi chiama di continuo nel cuore della notte senza che ve ne sia necessità;
  • in ogni caso, il fatto sia compiuto per arroganza, sfacciataggine e indiscrezione, o comunque per un motivo riprovevole;
  • la condotta sia idonea ad arrecare disturbo o fastidio alla vittima.

Secondo la giurisprudenza, costituisce reato di molestia il corteggiamento, insistente e indesiderato, portato avanti ossessivamente da un uomo all’interno del bar ove la donna lavora.

Molestie: quando c’è stalking?

Quando le molestie ripetute nel tempo sono tali da provocare nella vittima un grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero ancora da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, si integra il ben più grave reato di stalking, punito dalla legge con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi [2].

La differenza con il reato di molestie o di disturbo analizzato nel precedente paragrafo sta nelle più gravi conseguenze che caratterizzano lo stalking, il quale implica un importante deterioramento delle condizioni di salute o di vita del soggetto perseguitato.

Non rileva, invece, il numero di episodi che caratterizzano la molestia. E così, anche cento telefonate non costituiscono stalking se la vittima ne ha ricevuto, come conseguenza negativa, solo una notte insonne.

Molestie: quando c’è violenza sessuale?

Diverso è il caso in cui le molestie si traducono in palpeggiamenti o condotte simili: in questa ipotesi, infatti, può scattare il reato di violenza sessuale [3].

Secondo la legge, si ha stupro non solo quando si costringe la vittima a subire un rapporto completo, bensì ogni volta che la si costringa a compiere o subire atti sessuali, per tali dovendosi intendere tutti quelli che coinvolgono una zona erogena del corpo (come ad esempio le labbra, il sedere, il seno, le cosce, il collo, ecc.) per soddisfare il desiderio sessuale dell’autore.

C’è quindi violenza sessuale nel caso di un bacio rubato (anche solo sulla guancia, se l’intento del molestatore era di attingere le labbra o altra zona erogena), di toccamenti e di sfregamenti delle zone erogene, benché fatti sopra i vestiti e in modo fugace.

Perché sia abbia violenza sessuale occorre però che ci sia stato il contatto fisico tra il responsabile e la vittima.

Secondo la Corte di Cassazione [4], configurabile il delitto di stalking nel caso in cui la vittima, per le ripetute molestie subite mediante continui approcci di natura allusiva alla sfera sessuale, ispirati da una logica di assillante corteggiamento avvenuti sul luogo di lavoro della persona offesa, manifesti un perdurante e grave stato di ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

Come querelare le molestie?

Le tipologie di molestie viste sinora sono caratterizzate da un tratto comune: tutte sono perseguibili a querela di parte.

Ciò significa che la vittima deve attivarsi per segnalare tempestivamente la notizia di reato alle autorità competenti, pena l’improcedibilità dell’azione penale.

Il termine per sporgere querela è però diverso a seconda del reato:

  • le molestie e il disturbo perpetrati in luogo pubblico (o aperto al pubblico) o per telefono vanno querelate entro tre mesi;
  • gli episodi di stalking vanne segnalati entro sei mesi, a partire dall’ultimo in ordine di tempo commesso dal colpevole;
  • la violenza sessuale deve essere denunciata entro dodici mesi.

La querela deve essere necessariamente sporta dalla vittima oppure da un suo procuratore speciale: non è possibile, quindi, che qualcun altro diverso dalla persona offesa si rechi in caserma per effettuare la segnalazione.

È possibile trasmettere la querela anche a mezzo raccomandata a/r: in tal caso, però, la firma apposta in calce deve essere autenticata da un avvocato o da un notaio.

Molestie: quando si procede d’ufficio?

Le molestie sono procedibili d’ufficio nelle seguenti ipotesi:

  • le molestie o il disturbo sono arrecati a una persona incapace, per età o per infermità. Le molestie in luogo pubblico a un minorenne oppure a una persona affetta da handicap possono quindi essere denunciate da chiunque;
  • lo stalking è avvenuto a danno di un minore o di una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (ad esempio, se la minaccia è effettuata usando una pistola);
  • la violenza sessuale è procedibile d’ufficio quando è commessa: ai danni di un minorenne; dall’ascendente, dal genitore o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di pubblico servizio) nell’esercizio delle proprie funzioni; con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Quando le molestie, di qualsiasi tipo esse siano, sono procedibili d’ufficio, qualunque persona può denunciare il crimine e le autorità possono sempre intervenire, anche contro la volontà della stessa vittima.

 
Pubblicato : 11 Ottobre 2023 17:15