Quanto tempo si ha per difendersi da un accertamento fiscale
I termini entro cui il contribuente deve proporre le sue osservazioni per evitare maggiori imposte e sanzioni. A chi rivolgersi e come fare.
Se hai avuto una verifica o ti è arrivato un atto dell’Agenzia delle Entrate, devi sapere quanto tempo si ha per difendersi da un accertamento fiscale. Il provvedimento deve indicare i modi e i termini per proporre ricorso – queste informazioni sono obbligatorie per legge [1] – ma questo non basta certo per instaurare una valida difesa.
Difesa dall’accertamento tributario
La pretesa impositiva è fondata su argomentazioni e considerazioni dell’Ufficio impositore, delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza, che possono essere “smontate” dal contribuente, purché egli presenti le sue osservazioni entro determinati termini. Si può impugnare l’atto davanti al giudice tributario, per chiederne l’annullamento, ed è possibile anche una difesa anticipata, cioè prima che l’accertamento venga emanato.
Questa opportunità – tecnicamente chiamata contraddittorio preventivo: fra poco la esamineremo in modo approfondito – si rivela molto proficua, perché può evitare in radice il problema. Anche in campo tributario vale il detto: meglio prevenire che curare.
Ci sono dei casi in cui, se l’Amministrazione finanziaria non “aspetta” che arrivino le osservazioni del contribuente, o non ne tiene conto, l’atto impositivo emanato prima del tempo, o che comunque non si confronta con le ragioni prospettate dal soggetto accertato, è nullo.
Vediamo, dunque, come ed entro quali termini va esercitata la difesa del contribuente davanti al giudice ed anche direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in modo da instaurare con essa un contraddittorio preventivo che può evitare il ricorso se il Fisco torna sui suoi passi e riconosce di aver sbagliato.
Ricorso in autotutela
L’autotutela è una richiesta di riesame dell’atto, rivolta alla stessa Amministrazione che lo ha emanato. Ad esempio, se hai già pagato il tributo richiesto, o se ritieni che manchino i presupposti (come nel caso in cui hai venduto la tua casa e non devi più versare l’Imu) puoi presentare le tue osservazioni e chiedere l‘annullamento e lo sgravio, totale o parziale, direttamente all’Ente impositore.
Il ricorso in autotutela non è soggetto a termini decadenziali, quindi è proponibile in qualsiasi momento (anche quando la pretesa tributaria è diventata esecutiva e la riscossione è già iniziata), ma il suo limite sta nel fatto che l’Amministrazione non ha un obbligo di provvedere: nel frattempo, però, continuano a decorrere i termini utili per presentare ricorso al giudice, ed essi, invece, hanno una scadenza perentoria.
C’è un caso particolare in cui con l’autotutela l’annullamento dell’atto impositivo è automatico: quando l’Agenzia Entrate Riscossione non risponde alla tua istanza entro 220 giorni [2]. Ma questa norma riguarda soltanto i tributi già iscritti a ruolo, cioè trasformati in cartelle esattoriali.
Contraddittorio preventivo
Il modo più proficuo per difendersi da un accertamento fiscale è quello di instaurare il contraddittorio preventivo. Si chiama così perché puoi instaurarlo prima che arrivi l’avviso di accertamento vero e proprio, per far valere le tue ragioni davanti all’Amministrazione finanziaria.
Il caso più frequente è quello della verifica svolta dalla Guardia di Finanza o dagli Uffici finanziari, al termine della quale il contribuente ha diritto al rilascio del Pvc, il processo verbale di constatazione, che documenta le attività compiute ed i rilievi mossi. Dal momento della consegna del Pvc, il contribuente ha 60 giorni di tempo per esporre le sue osservazioni all’Agenzia delle Entrate, che, se le riterrà valide, eviterà di emanare l’avviso di accertamento (o lo emetterà con una pretesa impositiva ridotta, se riconosce fondate solo in parte le ragioni del contribuente).
L’avviso di accertamento emesso prima di tale termine di 60 giorni è nullo, salvo che nel caso di urgenza dovuta al fondato pericolo per la riscossione dei tributi (in tal caso l’Amministrazione deve motivare le ragioni). Dal 2020 il contraddittorio preventivo è obbligatorio per gli accertamenti che riguardano le imposte sui redditi (Irpef, Ires), l’Iva, le ritenute e le imposte sostitutive.
Il contraddittorio preventivo, invece, è facoltativo per gli accertamenti parziali e per quelli svolti “a tavolino”, cioè presso gli Uffici ed in forma automatizzata (per conoscere tutti i casi, leggi “Quando il Fisco non ti avvisa prima dell’accertamento“), quindi la sua mancanza non invalida l’atto impositivo.
Invito a comparire
Il contraddittorio preventivo può essere instaurato anche ad iniziativa dell’Ufficio, che convocherà il contribuente per chiarimenti, inviandogli un apposito invito a comparire. In tale occasione è opportuno presentarsi davanti ai funzionari con il proprio commercialista e depositare documenti che provino le proprie tesi, perché l’Agenzia delle Entrate può procedere ad un interrogatorio.
La cosa buona di tutto ciò è che si instaura un dialogo, un confronto anticipato che può rivelarsi utile, quando i chiarimenti e i documenti forniti dal contribuente convincono i funzionari. In ogni caso, l’Amministrazione è tenuta ad indicare, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la prospettazione del contribuente, altrimenti l’atto impositivo è nullo, al pari di quello emanato senza rispettare il termine di 60 giorni, e pertanto può essere impugnato con ricorso al giudice tributario.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (chiamato anche “concordato”) consente di evitare il contenzioso tributario aderendo alle richieste formulate dall’Agenzia delle Entrate. Si può raggiungere questo accordo sia prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sia dopo, a meno che il contribuente non presenti ricorso al giudice.
Il principale vantaggio per il contribuente sta nel fatto che le sanzioni amministrative vengono abbattute ad un terzo del minimo previsto dalla legge; un secondo beneficio è che si evitano le spese e i tempi del contenzioso tributario.Inoltre, se la violazione fiscale integra un reato tributario, c’è una riduzione delle sanzioni penali, l’esclusione delle sanzioni accessorie e il riconoscimento di una speciale attenuante se l’adesione si perfeziona con il pagamento delle somme prima dell’apertura del processo. Per approfondire, leggi quando conviene l’accertamento con adesione.
La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione comporta un termine sospensivo di 90 giorni, che si aggiungono ai consueti 60 giorni per impugnare l’accertamento con ricorso al giudice tributario. In pratica, chi formula l’istanza ha 5 mesi di tempo, anziché 2 soltanto, per decidere se presentare il ricorso o se invece aderire al concordato che ha proposto. La domanda iniziale non è vincolante, perché occorrono degli incontri con i funzionari per raggiungere un accordo, e molti la presentano soltanto per “guadagnare” 3 mesi di tempo in vista della presentazione del ricorso.
Mediazione tributaria
Se il valore della controversia tributaria non supera i 50mila euro (di imposte e tasse, al netto di sanzioni e interessi), prima di instaurare il ricorso bisogna formulare una proposta di mediazione all’Ufficio, chiedendo di ridurre gli importi richiesti.
L’Amministrazione può non aderire, oppure formulare una controproposta; in tal caso si intavoleranno delle trattative e, in caso di raggiungimento di un accordo, si potrà arrivare a sanzioni ridotte fino al 35% del minimo edittale. L’accordo di mediazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’importo stabilito, o della prima rata, in caso di pagamenti dilazionati.
Ricorso tributario
Il ricorso tributario va proposto, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente (è l’ex Commissione tributaria provinciale, che nel 2022 ha cambiato denominazione), entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione del tributo.
Decorsi 60 giorni senza presentazione del ricorso, quanto richiesto con l’avviso di accertamento non impugnato diventa incontestabile e può fondare la riscossione coattiva, salvo il caso di omessa o irregolare notifica che esamineremo nel paragrafo successivo.
Il ricorso deve essere preceduto dalla mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 50mila euro, altrimenti è improcedibile; nella pratica, si propone un ricorso reclamo, contenente anche la proposta di mediazione, e si notifica tutto all’Ufficio entro i suddetti termini.
Anche ai ricorsi tributari si applica la consueta sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, pertanto i giorni maturati prima dell’inizio della feriale si sommano a quelli che decorrono successivamente: ad esempio, per un accertamento notificato il 27 luglio i termini per presentare il ricorso scadranno il 26 ottobre, anziché il 25 settembre.
Accertamento non notificato
Se l’avviso di accertamento non è stato notificato, il contribuente non può più impugnare l’estratto di ruolo (come era possibile fare fino al 2021) ottenuto dall’Agente di riscossione, a meno che non subisca un pregiudizio per la partecipazione a una gara di di appalto, o il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (che avviene quando le somme dovute superano i 5mila euro).
In tali casi, se non hai ricevuto la notifica ti conviene aspettare l’arrivo del successivo atto di riscossione (quindi, a seconda dei casi, la cartella esattoriale, l’ingiunzione di pagamento, l’iscrizione di fermo amministrativo o di ipoteca, il pignoramento), e impugnarlo congiuntamente – entro i 60 giorni dal suo ricevimento – insieme al cosiddetto «atto prodromico», cioè il pregresso accertamento su cui si fonda la cartella o l’esecuzione forzata, facendo valere l’omessa notifica che invalida l’intera procedura. Facciamo un esempio.
Antonio non ha ricevuto gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione per il bollo auto e dal Comune per l’Imu. All’arrivo della cartella esattoriale che li richiama, potrà impugnare in Corte di Giustizia Tributaria questi atti, in quanto mai pervenuti, insieme alla cartella stessa.
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