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Quanto scatta il reato di diffamazione via email

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(@angelo-greco)
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Non sempre la diffamazione via email è reato: ecco quando si risponde penalmente di tale condotta e come la vittima può difendersi. 

Il reato di diffamazione scatta quando si offende l’altrui reputazione dinanzi a due o più persone. La vittima non deve essere in quel momento presente. Questo significa che ben può scattare la diffamazione via email a patto che il messaggio venga spedito ad almeno due persone e tra queste non vi sia il destinatario dell’offesa. E non solo: il tenore del messaggio deve oltrepassare i confini del diritto di critica, riconosciuto dalla Costituzione. Il che significa che deve andare ben oltre il semplice giudizio personale ma risolversi in un attacco gratuito e immotivato all’altrui dignità personale o professionale.

In questo articolo spiegheremo quando scatta il reato di diffamazione via email. A riguardo, la recente sentenza n. 12511 della Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema, stabilendo che, per configurare la diffamazione, non è necessario che l’email offensiva sia stata effettivamente letta, ma è sufficiente che sia stata scaricata dal sistema del destinatario. Ma procediamo con ordine.

Il reato di diffamazione: definizione e caratteristiche

La diffamazione si verifica quando una persona comunica informazioni offensive riguardo a un’altra persona a una o più persone, nel medesimo istante o in momenti separati. Per configurare il reato di diffamazione, è necessario che la persona offesa non sia presente durante la comunicazione. La diffamazione può avvenire anche tramite email ma solo a patto che vengano rispettati i predetti presupposti del reato. Qui di seguito faremo alcuni esempi pratici per capire quando scatta il reato di diffamazione via email.

Casi di diffamazione tramite email

La Corte di Cassazione ha chiarito in quali casi si verifica il reato di diffamazione attraverso l’invio di una email. Vediamo i vari casi.

Diffamazione tramite email inviata a più destinatari

La Cassazione italiana ha stabilito che l’invio di email a contenuto diffamatorio a più destinatari costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata. Il reato viene considerato aggravato poiché la posta elettronica è un mezzo di comunicazione particolarmente efficace e di ampia diffusione.

Anna invia un’email offensiva nei confronti di Marco a diversi colleghi di lavoro. In questo caso, Anna potrebbe essere accusata di diffamazione aggravata.

Email inviata simultaneamente a più soggetti in copia nascosta

In caso di email offensiva inviata simultaneamente a più soggetti in copia nascosta siamo in presenza di una comunicazione trasmessa a più persone. 

La Suprema Corte ha stabilito che l’invio di email a contenuto diffamatorio a più destinatari costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata, a condizione che sia provato l’effettivo recapito del messaggio o il suo trasferimento sul dispositivo del destinatario.

Email inviata a una persona su casella di posta condivisa da più persone

Un esempio tipico è la casella di posta elettronica di un’azienda, a cui più soggetti hanno accesso tramite le credenziali. In questo caso, la Cassazione ha precisato che il reato di diffamazione si configura anche se il messaggio diffamatorio è diretto ed esclusivamente destinato a una sola persona, purché l’accesso alla casella email sia consentito a più soggetti e che tale accesso sia noto o prevedibile al mittente.

Paolo invia un’email diffamatoria nei confronti di Sara a una casella di posta condivisa tra Sara e altri colleghi. Anche in questo caso, Paolo potrebbe essere accusato di diffamazione aggravata.

Email inviata a una sola persona e successivamente inoltrata ad altre

Nel caso di email inviata a una sola persona e poi da questa inoltrata ad altre, siamo in presenza di una diffamazione, tuttavia del reato risponde:

  • solo il soggetto che ha ricevuto l’email e poi l’ha inoltrata, avendo questi realizzato il presupposto del reato stesso: ossia la comunicazione con più persone;
  • anche l’iniziale mittente, sebbene abbia inviato la mail a una sola persona, esclusivamente quando sia consapevole che quest’ultima inoltrerà il messaggio ad altri (ad esempio, si pensi a chi invia un’email con una postilla: «si prega di inoltrare ai propri contatti e di far conoscere il contenuto di questa mail»).

È diffamazione solo se l’email viene scaricata

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale secondo cui l’invio di email a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell’effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato “scaricato” mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.

Immaginiamo che Mario invii un’email offensiva e diffamatoria a Laura, Paolo e Stefania. Per configurare il reato di diffamazione, non è necessario che i destinatari abbiano effettivamente letto l’email. È sufficiente che l’email sia stata scaricata dai loro dispositivi, a prescindere dal fatto che l’abbiano poi letta o meno. La potenziale conoscibilità del contenuto offensivo è considerata sufficiente per integrare la condotta di reato.

Immaginiamo che Mario invii un’email offensiva e diffamatoria a Laura e Paolo. La mail rivolta a Paolo però “torna indietro” perché lo spazio disponibile sull’account è “pieno”. In questo caso non c’è diffamazione.

Secondo la Corte, l’email è una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata) e viene recapitata informaticamente presso il server di adozione. Collegandosi al server attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, il destinatario può prenderne conoscenza. Pertanto, per configurare la diffamazione a mezzo email, è sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, senza che sia necessario dimostrare che l’email sia stata effettivamente aperta.

La presunzione di lettura e la prova contraria

La Corte ha stabilito che, una volta dimostrato che l’email è stata scaricata, l’effettiva lettura può essere presunta, salvo prova contraria. Ciò significa che, se il destinatario fornisce prove concrete che non ha letto l’email, la presunzione di lettura potrebbe essere superata. Tuttavia, nella pratica, fornire tale prova potrebbe rivelarsi difficile.

Tutela legale per le vittime di diffamazione via email

La vittima di diffamazione può scegliere tra due percorsi legali per ottenere giustizia e risarcimento:

Azione penale

La vittima può sporgere querela entro tre mesi da quando ha avuto notizia della condotta illecita ossia dell’esistenza dell’email diffamatoria. Una volta avviato il procedimento penale, la vittima può costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento dei danni.

Azione civile

In alternativa, la vittima può intraprendere un’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni, senza dover sporgere querela. In questo caso, la vittima si rivolge a un avvocato che, a sua volta, si rivolge al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa della diffamazione.

Quando la diffamazione non è punibile

La diffamazione non è sempre punibile, poiché la Costituzione italiana garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Pertanto, le affermazioni segnalate come diffamatorie vengono valutate dagli inquirenti e verificate caso per caso.

Esercizio del diritto di critica

In alcune situazioni, la diffamazione potrebbe non essere punibile se rientra nell’esercizio del diritto di critica. Tuttavia, per beneficiare di questa esimente, è necessario che le affermazioni siano basate su fatti veri e che la critica sia espressa in modo non offensivo.

Un giornalista scrive un articolo critico nei confronti di un politico, basandosi su fatti veri e documentati. Anche se l’articolo potrebbe risultare sgradito al politico, il giornalista potrebbe non essere accusato di diffamazione, poiché sta esercitando il suo diritto di critica.

Libertà di espressione e parere

La libertà di espressione e il diritto a esprimere un parere personale sono anch’essi tutelati dalla Costituzione. Tuttavia, è importante ricordare che la libertà di espressione ha dei limiti e non può essere utilizzata come scusa per offendere, insultare o diffamare altre persone.

Una persona esprime la propria opinione riguardo a un tema controverso su un forum online, senza offendere o attaccare gli altri partecipanti. Anche se la sua opinione potrebbe non essere condivisa da tutti, il suo diritto alla libertà di espressione è tutelato e non può essere accusato di diffamazione.

Prevenzione e consigli per evitare la diffamazione via email

Per evitare di incorrere nel reato di diffamazione tramite email, è fondamentale seguire alcune semplici regole e prestare attenzione a ciò che si scrive e si condivide. Ecco alcuni consigli utili:

Rileggere attentamente l’email prima di inviarla

Prima di premere il pulsante “invia”, è importante rileggere attentamente l’email per assicurarsi che il contenuto non sia offensivo o diffamatorio nei confronti di terzi.

Attenzione al tasto rispondi

Molto spesso si crea confusione con il tasto “rispondi a” e “rispondi a tutti”. Se si clicca il tasto “rispondi a” si comunica solo col mittente. In tale ipotesi, quindi, anche se la risposta dovesse avere un contenuto diffamatorio, non ci sarebbe reato perché il destinatario sarebbe uno solo. Invece nel secondo caso, scatterebbe il reato perché tutti i soggetti inseriti tra i destinatari dell’iniziale messaggio potrebbero leggerne il contenuto

Evitare di condividere informazioni sensibili o compromettenti

Non condividere informazioni sensibili o compromettenti su altre persone senza il loro consenso. È importante rispettare la privacy altrui e non divulgare informazioni che potrebbero danneggiare la reputazione di qualcuno.

Utilizzare un linguaggio rispettoso e professionale

Anche nelle comunicazioni via email, è fondamentale utilizzare un linguaggio rispettoso e professionale. Evitare di usare parole o espressioni che possano essere interpretate come offensive o denigratorie.

 
Pubblicato : 28 Marzo 2023 10:30