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Quanto possono durare le vendite di liquidazione per cessazione attività?

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(@sabrina-mirabelli)
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I commercianti, quando decidono di cessare l’attività, per eliminare le merci presenti in magazzino possono effettuare una vendita straordinaria.

Ogni anno, più precisamente alla fine della stagione invernale e di quella estiva, gli esercenti mettono in vendita i propri prodotti a prezzi scontati. Effettuano cioè delle vendite straordinarie meglio conosciute come saldi. Parimenti, effettuano delle vendite straordinarie ad esempio quando decidono di rinnovare i locali commerciali e hanno necessità di esaurire tutte le merci in breve tempo (le cosiddette vendite di liquidazione) oppure quando applicano ribassi sul prezzo normale di vendita di uno o più prodotti per un periodo di tempo limitato (le cosiddette vendite promozionali).

Per vendite straordinarie le legge intende le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, nelle quali gli esercenti offrono in acquisto i propri prodotti a prezzi favorevoli, reali ed effettivi, cioè riscontrati in concreto come tali [1]. La legge poi distingue le vendite di liquidazione a seconda se siano fatte in presenza di determinate condizioni, vedi ad esempio a seguito di cessazione dell’attività commerciale [2]. In quest’ultima ipotesi, quanto possono durare le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale? Per rispondere correttamente alla domanda occorre esaminare le diverse normative regionali. Infatti, mentre la legge si limita a dare la definizione generale di vendite straordinarie, spetta alle singole Regioni disciplinare le relative modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione dei consumatori, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione [3].

Addentriamoci insieme all’esame dell’argomento.

Vendite straordinarie: quali sono?

Come già premesso, per vendite straordinarie la legge intende le:

  1. vendite di liquidazione, che possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e sono effettuate dagli esercenti per smaltire in breve tempo tutte le merci presenti in magazzino o gran parte di esse ma solo a seguito di:
    • cessazione dell’attività commerciale;
    • cessione dell’azienda;
    • trasferimento dell’azienda in altro locale commerciale;
    • trasformazione o rinnovo dei locali [4];
  2. vendite di fine stagione, che riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda che, se non vengono venduti entro un certo periodo, sono soggetti a un notevole deprezzamento [5]. Esempio tipico sono i saldi relativi all’abbigliamento o alle calzature che vengono effettuati agli inizi di gennaio o di luglio;
  3. vendite promozionali, che sono effettuate applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di tutti o di una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati determinati dagli stessi esercenti [6]. Si pensi ad esempio al caso dei commercianti che mettono in vendita televisori a prezzi ribassati nel periodo di Natale per invogliare i consumatori all’acquisto.

Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Nelle vendite straordinarie, la legge ricomprende anche le vendite sottocosto, che sono quelle vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuate a un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture di acquisto [7]. Nelle vendite sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Vendite di liquidazione: come si effettuano?

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate previa comunicazione da parte degli esercenti al Comune nel cui territorio si trovano le attività commerciali interessate, documentando le ragioni della liquidazione.

Il termine per la comunicazione è diverso da Regione a Regione.

Ad esempio:

  • nella Regione Emilia Romagna [8] e nella Regione Lombardia [9], la comunicazione al Comune deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita;
  • nella Regione Toscana, il termine è di 10 giorni prima della data di inizio della vendita [10];
  • nella Regione Piemonte, la comunicazione al Comune deve essere fatta almeno 30 giorni prima dell’inizio della liquidazione [11].

Quanto possono durare le vendite di liquidazione?

Anche la durata delle vendite di liquidazione cambia da Regione a Regione; ad esempio:

  1. nella Regione Piemonte, le vendite di liquidazione possono durare per un periodo massimo di 3 mesi senza che vi sia alcuna distinzione tra vendite per cessazione dell’attività commerciale, per cessione dell’azienda o dell’unità locale, per trasferimento dell’azienda in altro locale, per trasformazione o rinnovo dei locali [12];
  2. nella Regione Friuli Venezia Giulia, le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l’anno per la durata comunicata dagli esercenti [13].

In particolare, poi per le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, nella maggior parte dei casi, la durata massima è di 13 settimane dalla data di inizio delle vendite come ad esempio nelle Regioni Abruzzo [14], Basilicata [15], Campania [16], Emilia Romagna [17], Lombardia [18], Sicilia [19] e Veneto [20]. Invece, è inferiore ad esempio:

  • nelle Regioni Lazio e in Puglia laddove le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale possono durare 6 settimane [21];
  • nella Regione Toscana ove le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale possono durare 8 settimane [22].

Nella Provincia autonoma di Trento, la durata delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale è di 60 giorni [23].

Vendite di fine stagione/promozionali/sottocosto: come avvengono?

Le vendite di fine stagione, anche conosciute come saldi, possono essere effettuate solo in determinati periodi dell’anno e di durata limitata, che vanno stabiliti anticipatamente oltre che comunicati al pubblico mediante l’apposizione di cartelli nei locali commerciali e ben visibili dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio delle vendite stesse.

Di solito, i saldi vengono effettuati alla fine del periodo estivo e di quello invernale. La durata e i periodi precisi vengono stabiliti dalle normative regionali.

Ad esempio, nelle Regioni Lombardia e Emilia Romagna le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono:

  • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno;
  • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Nella Regione Piemonte, invece, le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla stessa Regione, sulla base di accordi interregionali. I Comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di 8 settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Per le vendite di fine stagione gli esercenti non devono effettuare alcuna comunicazione al Comune.

Per le vendite promozionali le modalità di svolgimento vengono disciplinate dai regolamenti regionali con differenze tra Regione e Regione; per cui ad esempio:

  • nella Regione Piemonte, è vietato effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
  • nella Regione Puglia, le vendite promozionali non possono riguardare la totalità dei prodotti, non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei 15 giorni antecedenti l’inizio dei saldi e la loro durata massima non può superare i 30 giorni[24];
  • nella Regione Emilia Romagna, le vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione [25];
  • nelle Regioni Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia, le vendite promozionali non sottostanno a particolari vincoli o obblighi di comunicazione.

Le vendite sottocosto si possono effettuare per un numero massimo di 3 volte nel corso di un anno e per una durata massima di 10 giorni. Il numero dei prodotti oggetto delle vendite sottocosto non può essere superiore a 50. Devono essere comunicate al Comune almeno 10 giorni prima della loro data di inizio e devono essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni.

  1. specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
  2. inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto, all’interno dell’esercizio commerciale.

Inoltre, le vendite sottocosto non possono essere effettuate se non sono decorsi almeno 20 giorni dal termine delle precedenti vendite sottocosto ad eccezione della prima vendita sottocosto dell’anno.

 
Pubblicato : 19 Marzo 2023 09:29