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Quanto oro posso vendere al Compro Oro?

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(@paolo-remer)
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Qual è il quantitativo massimo di vendita consentito ai privati; cosa deve controllare l’esercente; quando il pagamento non può essere fatto in contanti.

Chi ha bisogno di liquidità o comunque vuole sbarazzarsi di vecchi gioielli, monili e orologi può monetizzare il loro valore in poco tempo e con molta facilità, vendendoli a un negozio di Compro Oro. Ma a volte sorge un problema pratico, se il quantitativo è consistente e dunque anche la cifra da ricevere è ingente: quanto oro posso vendere al Compro Oro? Insomma: ci si può presentare al negozio con un blocco di oggetti preziosi, o bisogna “smaltirli” un po’ alla volta, e magari andando in negozi diversi?

Diciamo subito che la pesatura del metallo prezioso contenuto nell’oggetto è un’operazione fondamentale, che l’esercente deve compiere – con apposite bilance tarate – a tutela di se stesso, prima ancora che dell’acquirente, ma ci sono altre cose da considerare per la validità della transazione. Il vero limite non sta nel quantitativo vendibile, bensì nella somma ricevuta in pagamento. C’è una soglia che non si può oltrepassare se la somma viene corrisposta in contanti. Oltre questo limite inderogabile il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili.

E questo obbligo si aggiunge all’annotazione nel registro delle operazioni da parte dell’esercente: i clienti devono essere preventivamente identificati con apposite modalità. Insomma, anche in una vendita apparentemente semplice, come quella fatta da un privato a un negozio di compro oro, si nascondono le insidie della burocrazia.

Ma questi adempimenti sono necessari per prevenire furti, ricettazioni, appropriazioni indebite, approfittamenti in danno di clienti sprovveduti e fenomeni di riciclaggio. Perciò, se non si rispettano le regole, scattano pesanti sanzioni. Vediamo come stanno le cose per evitare problemi.

Limite massimo pagamenti Compro Oro

La legge [1] stabilisce che «le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate».

Questo limite di 500 euro alle operazioni di Compro Oro è distinto e del tutto indipendente dal generale limite per i pagamenti in contanti, valevole durante tutte le altre compravendite di prodotti e servizi, che dal 1° gennaio 2023 è stato elevato a 5.000 euro; in precedenza era inferiore ed è stato modificato diverse volte, mentre quello previsto per i Compro Oro è in vigore dal 2017 ed è sempre rimasto invariato.

Operazioni al Compro Oro: come funzionano

La norma che abbiamo riportato nel paragrafo precedente significa, in pratica, che:

  • non esiste un limite massimo al quantitativo di oro, o di altro metallo prezioso, vendibile da un privato presso un negozio di Compro Oro intenzionato ad acquistarlo;
  • non c’è neppure un limite al numero di operazioni consentite per ogni privato venditore e presso lo stesso negozio acquirente (ad esempio, si può vendere oggi un orologio, domani una collana, la settimana prossima un anello e così via, oppure vendere tutti i preziosi insieme);
  • esiste tuttavia una soglia massima per i pagamenti consentiti in contanti: la cifra corrisposta dall’esercente al venditore in monete e banconote non può superare i 499,99 euro;
  • dai 500 euro in su bisogna obbligatoriamente effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (bonifici, assegni bancari o circolari, carte di credito o di debito, vaglia postali) in modo da consentire di accertare, anche a posteriori, l’identità delle parti, la cifra corrisposta e la data dell’operazione;
  • non è consentito aggirare la norma con il trucco dei pagamenti frazionati (ad esempio, versando al venditore l’importo in contanti in due o tre diversi momenti, per un importo inferiore a 500 euro ciascuno): se il valore della merce venduta raggiunge o supera i 500 euro, è sempre necessario pagare con mezzi tracciabili.

Compro Oro e conto corrente dedicato

Ricordiamo che l’esercente del Compro Oro deve utilizzare per queste transazioni commerciali un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva allo svolgimento dell’attività di compravendita, e non può, quindi, compiere i movimenti finanziari dal suo conto corrente personale.

Compro Oro: obbligo di identificazione del cliente

I negozianti che esercitano l’attività di Compro Oro hanno l’obbligo di identificazione preventiva della clientela. Prima di procedere all’operazione di compravendita, devono compiere una «adeguata verifica» ai sensi della legge antiriciclaggio [2] e, in particolare, devono:

  • chiedere al cliente l’esibizione di un documento di identità valido, o di un altro documento di riconoscimento equipollente (come il passaporto, la patente di guida, il tesserino di appartenenza ad Ordini professionali);
  • acquisirne una copia in formato cartaceo o elettronico (quindi fare una fotocopia o scannerizzare e salvare in un file l’immagine del documento fornito dal cliente);
  • se l’accordo va a buon fine e la transazione viene raggiunta, compilare una scheda dell’operazione (numerata e da annotare nei propri registri) e rilasciare al cliente una ricevuta contenente i dati della compravendita fatta (devono risultare l’identificazione degli oggetti venduti- che vanno fotografati -,  il loro quantitativo, il peso dell’oro e il prezzo pattuito e pagato dall’esercente al venditore).

Compro oro: cosa succede se supero il limite massimo?

L’esercente di Compro Oro che supera il limite massimo di pagamenti in contanti per le operazioni di compravendita svolte nella sua attività – limite che, come abbiamo visto è di 500 euro –  o che omette di identificare i clienti nei modi che abbiamo descritto, incorre in una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, commisurata all’entità della violazione, e che può essere ulteriormente aumentata se le infrazioni sono gravi e sistematiche [3].

Inoltre, l’omessa o tardiva segnalazione di operazioni sospette all’Uif (Unità di informazione finanziaria) della Banca d’Italia [3] comporta, a carico degli operatori di Compro Oro, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Attività di Compro Oro: approfondimenti

Per altre informazioni sull’attività dei Compro Oro, leggi anche questi articoli:

 
Pubblicato : 31 Luglio 2023 06:45