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Quanto costa costituirsi parte civile?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono i costi che deve sostenere il danneggiato che vuole costituirsi nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni?

La vittima di un reato ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito che ha subito. Per fare ciò può seguire due strade: costituirsi parte civile all’interno del processo penale intrapreso contro l’autore del crimine; instaurare un separato giudizio civile volto a ottenere esclusivamente il ristoro economico. È in questo preciso contesto che si inserisce il seguente quesito: quanto costa costituirsi parte civile?

Come diremo, la costituzione di parte civile è probabilmente lo strumento più conveniente per la vittima che voglia ottenere il risarcimento, visto che è possibile approfittare del processo intentato dallo Stato contro il responsabile per far valere le proprie pretese economiche, con notevole risparmio di tempo e di soldi rispetto alla strada alternativa, cioè all’instaurazione di un apposito processo civile.

Ci sono tuttavia delle volte in cui non conviene costituirsi parte civile; ciò accade non solo quando ci sono evidenti possibilità che l’imputato riesca a ottenere il proscioglimento (ad esempio, perché il reato è prossimo alla prescrizione) ma anche quando il giudice, al termine del processo, pur riconoscendo la responsabilità penale, ritiene di dover rinviare al giudice civile la determinazione dell’entità del risarcimento, di fatto costringendo la persona offesa a intraprendere un ulteriore processo. Ma procediamo con ordine.

Che cos’è la costituzione di parte civile?

Come anticipato, la costituzione di parte civile è l’istituto giuridico che consente alla persona offesa di avanzare la sua pretesa risarcitoria direttamente all’interno del processo penale intrapreso contro l’imputato. In pratica, la legge consente di esercitare l’azione civile all’interno del giudizio penale.

Chi può costituirsi parte civile?

La costituzione di parte civile è riservata al danneggiato dal reato, per tale dovendosi intendere il soggetto che ha subito un pregiudizio economico dall’illecito penale.

Solitamente il danneggiato coincide con la persona offesa, cioè con la vittima vera e propria. Può tuttavia accadere che il danneggiato sia un soggetto diverso: è il caso dei familiari della persona che ha trovato la morte a seguito di un sinistro stradale.

Come ci si costituisce parte civile?

Per costituirsi parte civile occorre necessariamente l’assistenza di un avvocato, il quale deve rappresentare in udienza la volontà del danneggiato di voler intraprendere l’azione risarcitoria all’interno del processo penale.

La dichiarazione con cui ci si costituisce parte civile deve avvenire durante l’udienza preliminare o comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Grazie alla costituzione di parte civile è possibile partecipare al processo penale sostenendo la tesi accusatoria del pubblico ministero e fornendo al giudice le prove del pregiudizio patito dal danneggiato.

L’avvocato della costituita parte civile può pertanto presentare la propria lista testimoniale, produrre documenti e perizie, avvalersi di un consulente di parte, esattamente come il difensore dell’imputato e il pubblico ministero.

Insomma: grazie alla costituzione di parte civile il danneggiato dal reato entra a far parte del procedimento penale con i poteri tipici che la legge conferisce anche agli altri “partecipanti”, cioè alla difesa dell’imputato a alla pubblica accusa (il pm).

Quanto costa la costituzione di parte civile?

Sull’atto di costituzione di parte civile occorre apporre una marca da bollo del valore di 27 euro, pagabile anche attraverso PagoPA, cioè la piattaforma digitale per i pagamenti a favore della pubblica amministrazione.

Per costituirsi parte civile è necessaria l’assistenza di un avvocato, al quale dovrà quindi essere corrisposto l’onorario, salvo il ricorrere delle condizioni che consentano di accedere al gratuito patrocinio.

A tal proposito va ricordato che, secondo la legge, hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito posseduto, le vittime di stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, nonché quelle di specifici delitti contro i minori (prostituzione, ecc.).

Va peraltro specificato che, in caso di condanna, il giudice stabilirà anche l’importo che l’imputato dovrà pagare alla costituita parte civile a titolo di rimborso per le spese legali sostenute.

In sintesi: per la costituzione di parte civile lo Stato richiede il pagamento di 27 euro, da corrispondere sotto forma di marca da bollo o di pagamento effettuato tramite sistema PagoPa. A questo costo occorre aggiungere la parcella del proprio avvocato.

La condanna al risarcimento dei danni

All’esito del processo il giudice, se riconosce la responsabilità penale, condanna l’imputato al pagamento, in favore della costituita parte civile, non solo delle spese legali sostenute per la costituzione in giudizio ma anche del risarcimento dei danni.

Il giudice penale può però riconoscere il diritto al risarcimento senza quantificarne l’entità, rinviando al giudice civile l’esatta determinazione dell’importo.

Per la precisione il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia soltanto una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

In questo caso, quindi, per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà comunque intentare una causa civile, forte, però, della sentenza del giudice penale che comunque ha riconosciuto l’esistenza dell’illecito.

Ciò significa che i costi sostenuti per la costituzione di parte civile saranno serviti solo per ottenere il riconoscimento del diritto a ricevere il risarcimento, senza specificazione delle somme dovute.

 
Pubblicato : 9 Settembre 2023 15:45