Quando una persona viene denunciata per minacce cosa le succede?
La differenza tra la minaccia lieve e quella aggravata. La pena prevista dalla legge. Entro quando presentare la denuncia.
«Questa me la paghi». «Se non fai come ti dico io, per te finisce male». «Se ti vedo ancora nei paraggi, sei un uomo morto». Dalla più generica alla più concreta, la minaccia è sempre reato. Quella più lieve viene punita in un modo, quella aggravata con pena più severa. In ogni caso, quando una persona viene denunciata per minacce, cosa le succede?
Se si tratta di una minaccia lieve («Se mi lasci, te la farò pagare»), affinché sia perseguibile ci deve essere una formale querela da parte della persona offesa: la minaccia lieve, infatti, è un reato perseguibile solo a querela di parte. Il procedimento si tiene davanti ad un Giudice di Pace penale. La persona denunciata rischia una multa fino a 1.032 euro.
Se, invece, si tratta di una minaccia aggravata («Se mi lasci, ti ammazzo»), scatta un reato perseguibile d’ufficio. La persona denunciata dovrà affrontare un procedimento penale in tribunale e rischierà la reclusione per un tempo che varia a seconda della gravità del fatto.
Cosa si intende per minaccia?
La minaccia è un reato che viene commesso quando:
- un individuo viene intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto;
- il danno è rivolto alla persona o al suo patrimonio;
- il danno è di entità tale da limitare la libertà morale e psichica del soggetto che subisce la minaccia [1].
Al di là del modo scelto per fare una minaccia ad una persona, conta soprattutto che il fatto che chi la rivolge (cioè il soggetto agente):
- prospetti alla vittima un male futuro ed ingiusto;
- abbia effettivamente il potere di determinarlo.
La minaccia è perseguibile quando:
- la vittima ne risulta informata, anche indirettamente da altri soggetti;
- l’agente vuole a tutti gli effetti intimorire la vittima.
Il reato non scatta soltanto a parole: basta adottare un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere paura (anche semplici scritti, gesti, messaggi via WhatsApp o e-mail).
Non scatta, invece, se l’episodio contestato è un danno indeterminato o generico.
Quando c’è la minaccia aggravata?
La minaccia diventa aggravata e, quindi, procedibile d’ufficio e punita in modo più severo quando si danno le circostanze contenute nell’art. 339 del Codice penale, cioè quando viene commessa:
- nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- con armi;
- da persona travisata;
- da più persone riunite;
- con scritto anonimo;
- in modo simbolico;
- valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se viene commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è la reclusione da due a 15 anni, a seconda dei casi.
La gravità della minaccia dipende:
- dal contenuto;
- dal mezzo con cui viene fatta;
- dallo stato di turbamento che genera alla vittima;
- dalle circostanze;
- dal coinvolgimento di più soggetti.
I termini per denunciare una minaccia
In caso di minaccia lieve, la persona può essere denunciata entro 90 giorni (tre mesi) dal momento in cui è stata fatta.
Se la minaccia è aggravata, il termine è di 180 giorni (sei mesi).
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