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Quando un rischio è assicurabile?

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(@roberto-scavo)
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Che cosa determina la possibilità di poter stipulare una polizza per avere un risarcimento sule conseguenze di un evento imprevisto?

Rischio e pericolo non sono per forza dei sinonimi: il primo non sempre è ipotizzabile, il secondo può essere più concreto. Non si corre, a priori, un rischio quando si costruisce una casa che poi crolla per un terremoto non previsto, purché si rispettino le normative. Si corre, invece, un pericolo quando si guida a 180 km/h in autostrada, cosa che non prevedono le normative. Non esiste una polizza che copre un pericolo. Esistono dele polizze che coprono determinati rischi. Quando un rischio è assicurabile?

Le compagnie assicurative definiscono il rischio come un evento futuro, incerto e dannoso previsto da un contratto. Solo così, un rischio è assicurabile.

Ciò significa che, al fine di poter assicurare un rischio, esso deve essere:

  • un evento futuro, non esistente al momento della stipulazione del contratto;
  • un evento incerto, che può accadere o non accadere;
  • un evento statisticamente rilevabile, in modo che le compagnie possano calcolare l’ammontare del premio in funzione alle frequenze;
  • un evento in grado di provocare un danno quantificabile economicamente;
  • un evento oggettivo, cioè realmente esistente e non creato artificialmente

In altre parole, stipulare una polizza assicurativa vuol dire delegare l’onere economico di un evento dannoso ad una compagnia.

Il rischio è l’elemento essenziale del contratto di assicurazione: se manca il rischio il contratto è nullo, oltre che inutile.

Il premio che il contraente deve pagare viene calcolato proprio in base all’entità del rischio.

Secondo l’articolo 1896 del Codice civile, il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sua conclusione, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

A tutela del contraente, comunque, l’articolo successivo stabilisce che egli comunica all’assicuratore «mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione».

Tutto ciò vuol dire che, nel caso in cui alcuni cambiamenti dovessero favorire la diminuzione del rischio rispetto a quello esistente al momento della stipula:

  • il premio deve essere più basso;
  • è possibile recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Perché assicurare un rischio, quindi? Perché, in questo modo, il danno economico che potrebbe derivare da un determinato evento a cui un soggetto è esposto, può essere indennizzato dalla compagnia in cambio del pagamento di un premio.

 
Pubblicato : 25 Giugno 2023 17:00