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Quando spettano i buoni pasto?

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(@valentina-azzini)
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Si ha diritto al buono pasto quando il lavoratore, osservando un orario giornaliero di almeno sei ore, ha diritto ad un intervallo non lavorato

Svolgi un orario di lavoro a tempo pieno, con pausa intermedia per consumare il pranzo. In azienda non è stato istituito un servizio mensa, pertanto ti chiedi le spese per la consumazione del pasto siano a carico tuo o dell’azienda, in altre parole quando spettano i buoni pasto. Devi sapere che il diritto i buoni pasto è strettamente collegato con il diritto alla pausa e, dunque, all’effettuazione di un orario di lavoro di almeno sei ore consecutive giornaliere. Vediamo allora nel dettaglio quando spettano i buoni pasto e come vengono disciplinati.

La pausa al lavoro

La legge prevede che, a seconda della giorno della durata della giornata lavorativa, il lavoratore abbia diritto ad alcuni periodi di pausa per recuperare le energie psicofisiche.
Generalmente le pause sono regolate, oltre che dalla legge, dai contratti collettivi di categoria e dai regolamenti aziendali, che possono prevedere disposizioni di miglior favore.

In particolare, la pausa deve avere una durata di almeno 10/15 minuti ogni sei ore continuative di lavoro. Se la giornata supera le sei ore, è obbligatoria una pausa di almeno un’ora, che può essere anche frazionata in due pause di almeno 30 minuti ciascuna.

La pausa non è retribuita, in quanto si tratta di un periodo di tempo in cui il lavoratore non è a disposizione dell’azienda e non è sottoposto al potere direttivo di controllo e disciplinare del datore di lavoro ben potendosi allontanare dei locali aziendali e dedicarsi alla consumazione del pasto o ad altre attività.

Diverse dalla pausa “lunga”, necessaria alla consumazione del pasto e al recupero delle energie psicofisiche sono le “pause brevi”, di durata non superiore ai 15 minuti, necessarie – ad esempio – per recarsi ai servizi igienici, oppure per bere un caffè o un bicchiere d’acqua; queste ultime sono considerate tempo di lavoro effettivo e devono essere retribuite.

Il diritto alla pausa è irrinunciabile e non è monetizzabile.

Con particolare riguardo alla pausa pranzo, essa non viene disciplinata dalla legge, ma dai CCNL di categoria, che la considerano obbligatoria. Si tratta di un momento di rifocillamento indispensabile.
La pausa pranzo è un diritto per tutte le persone impiegate per un orario di lavoro di almeno sei ore consecutive, va goduta dopo un massimo di sei ore di attività continuativa e deve avere durata di almeno mezz’ora. Inoltre, il tempo dedicato alla pausa pranzo non può essere frazionato.

I buoni pasto

I buoni pasto sono dei voucher che consentono di pagare i pasti consumati durante la pausa pranzo presso alcuni esercizi convenzionati, tra cui ristoranti, bar, mense, supermercati, servizi di delivery online. Essi sono emessi da società specializzate e acquistati dalle aziende per i propri dipendenti.

Hanno diritto ai buoni pasto:

  • i lavoratori con contratto di lavoro subordinato full time o part-time, anche se l’orario giornaliero non prevede una pausa pranzo
  • i collaboratori continuativi con l’azienda, come i lavoratori a progetto
  • i dipendenti in smart working, al fine di garantire la parità di trattamento con chi lavora in presenza in ufficio

In linea generale, il diritto i buoni pasto è strettamente collegato all’effettuazione della pausa pranzo, che sua volta presuppone come regola generale che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. In presenza di tali circostanze, al dipendente deve quindi essere riconosciuto il servizio di mensa aziendale, oppure una modalità alternativa allo stesso.

Tuttavia, i buoni pasto costituiscono altresì uno strumento di integrazione del reddito, che il dipendente può utilizzare non solo per pranzare durante la pausa nell’orario di lavoro, ma anche per assicurarsi una prestazione di vitto, a prescindere dal fatto che il suo contratto preveda la pausa pranzo o meno.
I buoni pasto possono infatti essere assegnati, per scelta aziendale o specifica previsione contrattualcollettiva, anche ai lavoratori per i quali non sia prevista la pausa pranzo e possono essere spesi anche al di fuori della stessa, costituendo un fringe benefit destinato al dipendente ad integrazione della retribuzione.

 
Pubblicato : 7 Agosto 2024 15:30