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Quando spetta l’iva al 4% per l’acquisto di beni finiti?

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(@angelo-forte)
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Qual è la norma che consente di applicare l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di beni finiti relativi alla costruzione di case? 

La norma di riferimento è il n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cosiddetto “Decreto Iva”).

In base a questa norma, infatti, sono soggette all’aliquota Iva del 4 per cento le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni…”

Dunque per la cessione dei cosiddetti beni finiti è applicata l’aliquota agevolata Iva del 4% se tali beni sono forniti per la costruzione dei fabbricati indicati nell’articolo 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni e tali fabbricati sono:

  • case di abitazione, anche se comprendenti uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (non deve trattarsi cioè di immobile accatastato in A1 o A8 o A9);
  • edifici in cui più del 50% ella superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione;
  • edifici in cui non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a negozi.

Se, dunque, l’immobile a cui lei fa riferimento nel suo quesito rientra in una delle tre categorie appena indicate (ed anche se fosse la sua “seconda casa”), lei può richiedere l’applicazione dell’iva agevolata al 4% sulla cessione di beni finiti che siano forniti per relativa costruzione.

Quanto al concetto di beni finiti, la risposta n. 71 fornita il 21 febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate ad apposita istanza di interpello ha chiarito che sono da considerare a titolo esemplificativo beni finiti (il cui elenco non è tassativo):

  • gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas (così la circolare n. 1/e del 2 marzo 1994);
  • le scale a chiocciola, a giorno o retrattili (così la risoluzione n. 39 del 9 marzo 1996);
  • le porte, i lavandini (così la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982);
  • ringhiere per balcone complete di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio (così la risposta n. 71 del 21 febbraio 2020);
  • ed ogni altro bene che mantenga una propria individualità e autonomia funzionale e che sia sostituibile in modo assolutamente autonomo dalla struttura di cui fa parte senza perdere le proprie caratteristiche in modo da poter essere suscettibile di ripetute utilizzazioni.

Se, perciò, il bene finito ha queste caratteristiche e viene fornito per la costruzione di uno dei tipi di immobile pima indicati, allora alla relativa cessione si potrà applicare l’Iva al 4% in base, ripeto, al n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cosiddetto “Decreto Iva”) secondo il quale sono soggette all’aliquota Iva del 4 per cento le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni…”

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 6 Maggio 2023 07:00