Quando sono pignorabili i beni del fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è attaccabile? Il fisco può pignorare la casa che è inserita nel fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico previsto dall’articolo 167 del codice civile, che consente di destinare determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. Esso istituisce un “patrimonio separato”, distinto da quello personale dei coniugi, con lo scopo di garantire il soddisfacimento delle esigenze familiari. Il fondo non può essere aggredito dai creditori per debiti che non riguardano la famiglia. Ma questo scudo non opera sempre. Non opera, ad esempio, nei confronti del fisco per l’omesso pagamento delle imposte sui redditi. In questo articolo vedremo pertanto quando sono pignorabili i beni del fondo patrimoniale e da cosa tutela tale strumento. Ma procediamo con ordine.
Come funziona il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale crea un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che possono essere utilizzati esclusivamente per i bisogni della famiglia. I frutti dei beni del fondo sono impiegati per le necessità familiari e l’amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative alla comunione legale.
I beni del fondo non possono essere venduti, ipotecati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità o utilità evidente.
Chi può costituire un fondo patrimoniale?
Non tutti possono costituire un fondo patrimoniale. La legge prevede che possano avvalersene solo:
- i coniugi
- le parti di un’unione civile.
Sono quindi esclusi i conviventi e i single.
I beni conferiti nel fondo possono essere di un singolo coniuge, di entrambi. È necessario l’atto pubblico notarile.
La costituzione del fondo può essere effettuata anche da un terzo (ad esempio il genitore di uno dei coniugi) che può farla con atto notarile o testamento.
Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale?
Nel fondo patrimoniale si possono conferire i seguenti beni:
- beni immobili: case, terreni, ecc.
- beni mobili registrati: automobili, motociclette, ecc.
- titoli di credito: azioni, obbligazioni, ecc.
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale si costituisce con un atto pubblico redatto da un notaio. Nell’atto devono essere indicati:
- i beni che vengono conferiti nel fondo;
- l’identità dei coniugi o della famiglia a favore della quale viene costituito il fondo.
Quali sono gli effetti del fondo patrimoniale?
Con la costituzione del fondo patrimoniale si realizzano i seguenti effetti:
- vincolo di destinazione: i beni conferiti nel fondo sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- impignorabilità: i beni del fondo non possono essere pignorati dai creditori per debiti che non riguardano la famiglia (ad esempio, per debiti contratti per l’attività professionale di uno dei coniugi). Di tanto parleremo meglio in seguito;
- co-amministrazione: i beni del fondo sono amministrati congiuntamente da entrambi i coniugi.
Quando si può sciogliere il fondo patrimoniale?
In assenza di figli, il fondo può essere sciolto con il consenso di entrambi i coniugi.
Invece, in presenza di figli, il fondo può essere sciolto solo con l’autorizzazione del giudice, che verificherà che lo scioglimento non pregiudichi l’interesse dei figli. Tuttavia, l’atto di costituzione del fondo può anche prevedere la possibilità di vendere i beni del fondo con il solo consenso dei genitori, senza quindi bisogno del “visto” del tribunale.
Nel caso di separazione dei coniugi, il fondo si scioglie automaticamente. Tuttavia se sono ancora presenti figli minori, il fondo si scioglie quando l’ultimo di questi ha raggiunto la maggiore età.
Da cosa protegge il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale protegge i beni conferiti dai pignoramenti dei creditori solo se i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’articolo 170 del codice civile stabilisce che l’esecuzione forzata sul fondo e sui suoi frutti non può avere luogo per debiti che il “creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari”. Tali scopi sono, ad esempio, quelli per investimento o per finalità voluttuarie (viaggi, auto di lusso, ecc.).
Si comprende bene pertanto che la protezione offerta dal fondo patrimoniale è assai limitata.
Inoltre, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori se pregiudica le loro ragioni, il che avviene quando:
- il fondo viene costituito cinque anni dopo la nascita del debito
- e sempre che il patrimonio del debitore non presenti altri beni utilmente pignorabili.
In particolare, la costituzione del fondo è considerata un atto a titolo gratuito, e può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori se compiuta in frode ai loro diritti.
Cosa si intende per “bisogni della famiglia”?
La giurisprudenza ha interpretato i “bisogni della famiglia” in senso ampio, includendo non solo le necessità essenziali, ma anche quelle volte al mantenimento, sviluppo e potenziamento della capacità lavorativa della famiglia e dei figli, escludendo solo le esigenze voluttuarie o speculative.
Secondo la Cassazione, il versamento delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) è un’obbligazione che nasce per far fronte ai bisogni della famiglia essendo collegata al lavoro e quindi al soddisfacimento dei bisogni dei coniugi e dei figli. Pertanto in caso di omesso pagamento delle tasse, l’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare i beni del fondo patrimoniale.
Conoscenza del creditore
Affinché il fondo non possa essere pignorato è altresì necessario che il creditore non fosse a conoscenza del fatto che il debito fosse estraneo ai bisogni familiari al momento della sua contrazione. Se il creditore era consapevole dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, non può procedere all’esecuzione sui beni del fondo.
Onere della prova
L’onere di provare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole grava sul debitore che intende opporsi all’esecuzione. Il debitore deve dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore e l’estraneità del debito ai bisogni familiari.
Opponibilità del fondo patrimoniale
Perché il fondo patrimoniale sia opponibile ai terzi, è necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Solo da questo momento in poi esso può tutelare dai pignoramenti.
La trascrizione nei registri immobiliari ha funzione di pubblicità notizia e non supplisce alla mancanza di annotazione. In assenza di tale formalità, il fondo non è opponibile ai creditori, che possono quindi agire sui beni in esso conferiti
Quando sono pignorabili i beni del fondo patrimoniale?
I beni del fondo patrimoniale sono pignorabili quando:
- il debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Inoltre, anche nel caso di debiti per scopi di investimento o voluttuario, il fondo non protegge dal pignoramento se il creditore esercita l’azione revocatoria e il giudice lo dichiara inefficace. Ciò può succedere solo se non sono decorsi 5 anni dalla sua costituzione;
- il creditore non era a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari;
- il fondo non è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio;
- la sua costituzione avviene dopo la contrazione del debito.
Il fisco può pignorare la casa nel fondo patrimoniale?
Anche laddove la casa inserita nel fondo patrimoniale sia aggredibile, quando ad agire è il fisco (ossia l’Agente per la Riscossione esattoriale), esiste il divieto di pignoramento della prima casa. In particolare il fisco può iscrivere ipotecaanche sulla prima casa se il debito supera 20mila euro. Tuttavia non può pignorarla e metterla all’asta. Affinché operi tale tutela è necessario che l’immobile non sia di lusso, sia accatastato come civile abitazione e sia luogo di residenza del contribuente; inoltre quest’ultimo non deve essere proprietario di altri beni immobili.
In tutti gli altri casi, l’immobile può essere pignorato solo se il debito supera 120mila euro e se il valore complessivo del patrimonio immobiliare del contribuente supera 120mila euro.
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