Quando si può ricorrere al Giudice di Pace?
Come rivolgersi al Giudice di Pace: i limiti della competenza per materia e valore.
Spesso si pensa che il ricorso al Giudice di Pace sia informale e confinato alle piccole beghe tra privati. In realtà il Giudice di Pace non è un conciliatore al pari di un mediatore, ma un vero e proprio magistrato. Al Giudice di Pace la legge attribuisce, in ambito civile, le controversie relative ad alcune specifiche materie e quelle di valore più ridotto e, in ambito penale, le decisioni sui reati meno gravi. Si tratta di veri e propri processi, così come lo sono quelli innanzi al tribunale, cui si applicano pertanto le rigidi e formali regole della procedura civile e penale. Vediamo, più nel dettaglio quando si può ricorrere al Giudice di Pace.
Analizzeremo qual è la competenza di del Giudice di Pace in materia civile – ossia per tutte le controversie tra privati o tra privati e pubblica amministrazione – nonché quali sono i limiti di valore delle cause a questi attribuite.
Chi può ricorrere al Giudice di Pace?
Al Giudice di Pace può ricorrere qualsiasi cittadino se il valore della controversia non supera 1.100 euro. In tutti gli altri casi è invece necessaria l’assistenza di un avvocato.
Ad esempio, chi agisce per la garanzia da prodotto difettoso pagato mille euro può far causa al venditore anche da solo, senza bisogno del legale. Invece, se si agisce per il recupero di un credito di 2mila euro è necessario farsi difendere da un avvocato.
Come si ricorre al Giudice di Pace?
Il ricorso al Giudice di Pace segue le regole del processo civile ordinario. Non è quindi possibile rivolgersi a tale magistrato bussando alla sua porta, scrivendogli una lettera e presedendo di essere ascoltati. Non si tratta infatti di una procedura informale, come potrebbe essere l’assistenza allo sportello di un qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione.
Quindi per rivolgersi al Giudice di Pace è necessario intentare una causa ossia avviare un processo. Il processo si avvia in due modi. La regola generale prevede la notifica dell’atto citazione alla controparte, con l’indicazione della data della prima udienza. Fatto ciò, l’attore – ossia chi inizia la causa – deve depositare in cancelleria la citazione stessa con la prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’avversario. L’adempimento si fa tramite ufficiale giudiziario. Il tecnicismo di queste regole consiglia di avvalersi sempre di un avvocato, anche per cause di modesto valore.
In alcuni casi eccezionali la legge prescrive non già l’atto di citazione bensì il ricorso. Sotto l’aspetto contenutistico i due atti sono identici, ma cambia la procedura. Il ricorso si deposita prima in cancelleria; dopodiché il giudice fissa la data di udienza a tergo dell’atto stesso che poi va notificato all’avversario.
Quando è competente il Giudice di Pace?
È la legge, e non l’attore, a decidere quando rivolgersi al Giudice di Pace. Possiamo in generale dire che questi è competente per le cause di minor valore e per quelle relative ad alcune specifiche materie, indipendentemente dal valore.
In particolare, nei giudizi civili, il Giudice di Pace decide nelle cause aventi ad oggetto:
- apposizione di termini (ossia la determinazione dei confini tra proprietà private) e osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- opposizione a sanzioni amministrative e alle ordinanze-ingiunzione o alle ordinanze che dispongono la sola confisca;
- opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (multe stradali);
- impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
- espulsione dei cittadini extra UE;
- cause relative a beni mobili fino all’ammontare di 5.000 euro;
- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino all’ammontare di 20.000 euro;
- opposizione all’ordinanza-ingiunzione con la quale la PA commina una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 15.493 euro.
Si segnala che dal 31 ottobre 2025 (data originariamente fissata nel 31 ottobre 2021) saranno ampliate le competenze sia per valore sia per materia del giudice di pace con conseguente modifica di alcune norme del codice di procedura civile. Ad esempio il giudice di pace avrà competenza esclusiva in tema di controversie immobiliari, attualmente devolute in via esclusiva al tribunale).
Inoltre saranno estese ai procedimenti promossi davanti al giudice di pace (contenziosi di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata) le norme, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale.
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