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Quando si può installare una videosorveglianza in azienda?

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(@angelo-greco)
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Guida pratica sull’installazione legittima di telecamere e impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro: requisiti e condizioni per le riprese di nascosto.

L’utilizzo della videosorveglianza in ambito lavorativo è un tema delicato che interseca diritti dei lavoratori e necessità aziendali. La recente sentenza n. 46188 della Cassazione fornisce chiarimenti importanti su come e quando è possibile installare sistemi di videosorveglianza in azienda anche senza autorizzazione. Questo articolo esamina i dettagli della sentenza e le sue implicazioni per le aziende e i lavoratori.

Quando si possono installare impianti di videosorveglianza in azienda?

L’installazione delle telecamere in azienda è regolata dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza per controllare la prestazione dei dipendenti ossia la corretta esecuzione delle mansioni.

L’impianto di videosorveglianza può essere utilizzato solo in tre casi:

  • per esigenze organizzative e produttive (ad esempio per controllare l’ingresso di clienti nel negozio);
  • per la sicurezza del lavoro (ad esempio per scoraggiare l’ingresso di rapinatori in banca o per verificare il corretto funzionamento di macchine pericolose);
  • per la tutela del patrimonio aziendale (ad esempio per verificare se si verificano furti in magazzino o tra gli scaffali del supermercato).

In ogni caso l’installazione di impianti audiovisivi o di controllo a distanza non deve implicare un controllo significativo sull’attività lavorativa dei dipendenti.

Solo nei tre casi appena elencati il datore può avvalersi di telecamere in azienda. Tuttavia, anche in tali casi, egli deve prima:

  • raggiungere un accordo con i sindacati aziendali (in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province, tale accordo può essere stipulato con i sindacati nazionali più rappresentativi);
  • in assenza di accordo, ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

La presenza delle telecamere deve essere segnalata con apposito cartello di avviso posto in luogo visibile.

Le immagini possono essere conservate per il tempo strettamente utile ad adempiere alle finalità per cui la videosorveglianza è disposta.

Cosa comporta l’uso di telecamere non autorizzate sul lavoro?

La violazione delle regole appena elencate implica un reato in capo all’imprenditore che potrà pertanto essere denunciato dai propri dipendenti.

I filmati utilizzati in spregio alle regole non possono poi essere usati per accertare eventuali illeciti dei dipendenti e applicare le relative sanzioni (sanzioni che pertanto saranno contestabili).

Il datore di lavoro non può superare l’obbligo dell’accordo coi sindacati o dell’autorizzazione dell’Ispettorato facendo firmare ai propri dipendenti un’autorizzazione all’impiego della videosorveglianza.

Quando è possibile installare telecamere senza autorizzazione?

La sentenza della Cassazione richiamata in apertura stabilisce che, in determinate situazioni, è possibile installare un impianto di videosorveglianza anche senza accordo con i sindacati e autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Ciò avviene in tre casi:

  • quando, nella sede aziendale, non vi lavorano dei dipendenti;
  • quando le telecamere non sono idonee ad un penetrante controllo dell’attività lavorativa;
  • quando le telecamere sono nascoste per consentire l’accertamento di gravi violazioni nei confronti di lavoratori per i quali sussistono già fondati indizi di illeciti (quindi l’uso non deve avere una funzione preventiva o di deterrente).

Secondo la Suprema Corte, la legittimità dell’uso di telecamere sul posto di lavoro è determinata dalla presenza o meno di lavoratori e dalla natura e dalle finalità dell’installazione. Gli impianti non devono essere utilizzati per un controllo penetrante dell’attività lavorativa, a meno che non siano necessari per accertare gravi condotte illecite.

I controlli difensivi

Particolare interesse merita la terza ipotesi di cui abbiamo parlato prima: quella che consente il controllo a distanza di un dipendente, con telecamera nascosta, senza necessità sia dell’accordo coi sindacati o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia del cartello di avviso. Ciò può avvenire solo se vi sono fondati sospetti di gravi violazioni. Si parla a riguardo di controlli difensivi.

Secondo la Cassazione (sent. n. 25732/21) il controllo difensivo può essere effettuato solo dopo che sia maturato tale sospetto (si pensi a un dipendente nei cui confronti sussistono prove di un furto). Non è quindi lecito un controllo preventivo, né tantomeno “randomizzato” nei confronti di tutti i lavoratori, con finalità di difesa preventiva.

Il controllo difensivo può pertanto estendersi solo alla raccolta delle informazioni acquisite dal momento successivo alla nascita del sospetto, non potendo invece abbracciare le informazioni e i dati acquisiti senza il rispetto dello Statuto dei Lavoratori prima di quel momento.

Dunque, un dipendente può essere controllato con una telecamera nascosta, senza che questi ne sappia nulla, se su di lui pendono fondati indizi di gravi illeciti.

 
Pubblicato : 22 Novembre 2023 10:10